F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 22/04/08 (228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO (nella qualità di Presidente e legale rappresentante SS Lanciano Srl all’epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA’ SS LANCIANO Srl (nota n. 3511/672pf07- 08/SP/ma del 13.3.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 22/04/08
(228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO (nella qualità di Presidente e legale rappresentante SS Lanciano Srl all’epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA’ SS LANCIANO Srl (nota n. 3511/672pf07- 08/SP/ma del 13.3.2008)
Il procedimento Con provvedimento del 13.3.2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Paolo DI STANISLAO, nella qualità di Presidente della Soc. S.S. LANCIANO, per violazione dell’ art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, violazione art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007 e della violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente) in relazione all’allegato B), paragrafo IV) lettera A punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, nonché la S.S. LANCIANO per violazione art. 2, comma 4 e 7 comma 3 del C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si osserva: - in merito alla prima violazione di cui all’atto di deferimento, l’insussistenza di alcuna condotta inadempiente non essendo intervenuta alcuna falsificazione dei documenti contabili ed amministrativi finalizzata all’indebita iscrizione al campionato di competenza. Pertanto, la violazione da contestare non sarebbe quella di cui all’art. 7, comma 3 del previgente C.G.S., bensì quella dell’art. 7, comma 3 bis del preesistente C.G.S. sanzionato con la penalizzazione di un punto in classifica per l’unico inadempimento accertato. In via subordinata, la difesa auspica il contenimento della sanzione entro i limiti sanciti dalla giurisprudenza in materia, ossia la penalizzazione di 4 punti in classifica; - in merito alla seconda violazione di cui all’atto di deferimento che, anche in tal caso, nella fattispecie in esame dovrebbe essere applicata la normativa più favorevole ai deferiti, ossia quella di cui all’art. 8, commi 5 e 10 del C.G.S., con conseguente sanzione da contenersi per la società all’ammenda, ovvero, in via gradata, alla penalizzazione di un punto in classifica, sulla base anche degli autorevoli precedenti giurisprudenziali adottati in casi analoghi. In conseguenza, si chiede: c) in merito alla prima violazione di cui all’atto di deferimento: in via principale applicare al caso di specie la disposizione di cui all’art. 7, comma 3 bis del previgente C.G.S., in relazione all’allegato B), paragrafo III, lettera B), n. 4 del C.U. F.I.G.C. n. 6/A del 3 maggio 2007, e, per l’effetto, irrogare alla S.S. LANCIANO s.r.l. una penalizzazione non superiore a due punti; in subordine, qualora dovesse inopinatamente configurarsi l’ipotesi di cui all’art. 7, comma 3, del preesistente C.G.S., comminare alla Società medesima una penalizzazione non superiore a quattro punti, così come sancito dalla costante ed univoca giurisprudenza in materia; d) in ordine alla seconda contestazione di cui all’atto di deferimento: in via principale, applicare le disposizioni (più favorevoli al Sodalizio deferito) di cui all’aret. 8, comma 5 dell’attuale C.G.S. e, pertanto, infliggere alla S.S. LANCIANO s.r.l. la sanzione dell’ammenda; in via gradata, statuire a carico della società sarda la penalizzazione di un punto in classifica. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione di un anno per il DI STANISLAO e quella della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza e dell’ammenda di € 10.000,00 per la soc. S.S. LANCIANO. È comparso il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. È altresì comparso il Dott. Giovanni Carlo TRINETTI, nella qualità di curatore del Fallimento della Società Sportiva LANCIANO s.r.l., dichiarato nelle more del giudizio in data 8 aprile 2008 dal Tribunale di Lanciano. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento di cui al deferimento è sanzionabile. Dagli atti ufficiali risulta che con nota n. 32.04/GC/CC del 17 gennaio 2008, la CO.VI.SO.C. rilevava: a) l’omesso versamento da parte della S.S. LANCIANO s.r.l. (m.f. 70449) delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti sino al mese di aprile 2007 compreso, nonché l’omesso versamento della quota dei contributi ENPALS a carico dei lavoratori per la somma pari a € 69.369,45 con conseguente decadenza, dichiarata dall’ENPALS con nota del 16 novembre 2007, dal beneficio della rateazione accordato con nota del 26 giugno 2007, con conseguente indebita ammissione al campionato di competenza per la stagione sportiva 2007/2008 (serie C1, girone B), sulla base della non veridica dichiarazione resa dal legale rappresentante Signor Paolo DI STANISLAO ai sensi dell’allegato B) paragrafo III lettera B) n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007; b) l’omesso versamento da parte della S.S. LANCIANO s.r.l. (m.f. 70449) delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relative agli emolumenti dovuti per i mesi di maggio e giugno 2007, in contrasto con la non veridica dichiarazione resa dal legale rappresentante signor Paolo DI STANISLAO ai sensi dell’allegato B) paragrafo IV lettera A) ultima parte del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, Le condotte sopra descritte integrano le violazioni contestate. Invero, per quanto riguarda la condotta sub a), relativamente alla non veridicità della dichiarazione e comunque della effettiva situazione di non regolarità fiscale e contributiva, integra una falsa rappresentazione agli organi federali deputati al controllo dei profili di correttezza gestionale ed economica delle società calcistiche di requisiti essenziali ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza, e quindi la falsificazione prevista e sanzionata dall’art. 7, comma 3 del previgente C.G.S., applicabile ratione temporis (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente). Per quanto riguarda la condotta sub b), l’omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di maggio e giugno 2007, ossia di mensilità non considerate ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 10, comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente). Inaccoglibili in quanto infondati si appalesano, poi, gli assunti difensivi. È indubbio che le condotte contestate rientrano nell’alveo della norma indicata nell’atto di deferimento, ossia l’art. 7, comma 3, del C.G.S. previgente, dal momento che essa è diretta a sanzionare qualsiasi condotta elusiva dei requisiti richiesti per l’iscrizione al campionato, per cui il termine fa lsificazione deve intendersi in senso ampio, al di là dell’alterazione e/o contraffazione del singolo documento, ma con riguardo al contenuto e, quindi, all’obiettivo che con tale contenuto si intende perseguire. Sennonché è proprio attraverso una documentazione non rispondente al vero, per come accertato dalla CO.VI.SO.C. – i cui rilievi per questa Commissione configurano fonte di prova privilegiata – che la società ha potuto ottenere l’iscrizione al campionato di
competenza. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del DI STANISLAO, quale Presidente e rappresentante legale della Società, alla quale segue quella diretta dalla Società stessa. Sanzioni eque, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della inibizione per 6 (sei) mesi a Paolo DI STANISLAO e quella della penalizzazione di 8 punti nella classifica relativa al campionato in corso alla SS. LANCIANO s.r.l.
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