F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 22/04/08 (233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MASCIA (nella qualità di Presidente e legale rappresentante Sassari Torres Srl) E DELLA SASSARI TORRES Srl (nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 22/04/08
(233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MASCIA (nella qualità di Presidente e legale rappresentante Sassari Torres Srl) E DELLA SASSARI TORRES Srl (nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.2008)
Il procedimento Con provvedimento del 18.3.2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Antonio MASCIA, nella qualità di Presidente della Soc. SASSARI TORRES, per violazione dell’ art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, violazione art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007 e della violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente) in relazione all’allegato B), paragrafo IV) lettera A punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, nonché la Soc. SASSARI TORRES per violazione art. 2, comma 4 e 7 comma 3 del C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si osserva: - in merito alla prima violazione di cui all’atto di deferimento, l’insussistenza e l’infondatezza della contestazione della Procura Federale in ordine al mancato versamento, entro il termine del 30 giugno 2007, dei contributi ENPALS per gli emolumenti sino a tutto il mese di aprile 2007, essendo lo stesso avvenuto mediante modello F24 quietanzato dal Banco di Sardegna s.p.a. in data 25 giugno 2007, con conseguente limitazione della condotta inadempiente alle sole ritenute IRPEF. Per queste ultime, tuttavia, non sarebbe contestabile alcuna condotta inadempiente non essendo intervenuta alcuna falsificazione dei documenti contabili ed amministrativi finalizzata all’indebita iscrizione al campionato di competenza. Pertanto, la violazione da contestare non sarebbe quella di cui all’art. 7, comma 3 del previgente C.G.S., bensì quella dell’art. 7, comma 3 bis del preesistente C.G.S. sanzionato con la penalizzazione di un punto in classifica per l’unico inadempimento accertato. In via subordinata, la difesa auspica il contenimento della sanzione entro i limiti sanciti dalla giurisprudenza in materia, ossia la penalizzazione di 4 punti in classifica; - in merito alla seconda violazione di cui all’atto di deferimento che, anche in tal caso, l’inadempienza contestata dovrebbe essere limitata alle sole ritenute IRPEF, piuttosto che anche a quelle ENPALS, e che nella fattispecie in esame dovrebbe essere applicata la normativa più favorevole ai deferiti, ossia quella di cui all’art. 8, commi 5 e 10 del C.G.S., con conseguente sanzione da contenersi per la società all’ammenda, ovvero, in via gradata, alla penalizzazione di un punto in classifica, sulla base anche degli autorevoli precedenti giurisprudenziali adottati in casi analoghi. In conseguenza, si chiede:
a) in merito alla prima violazione di cui all’atto di deferimento: in via principale applicare al caso di specie la disposizione di cui all’art. 7, comma 3 bis del previgente C.G.S., in relazione all’allegato B), paragrafo III, lettera B), n. 4 del C.U. F.I.G.C. n. 6/A del 3 maggio 2007, e, per l’effetto, irrogare alla SASSARI TORRES 1903 s.r.l. una penalizzazione non superiore ad un punto; in subordine, qualora dovesse inopinatamente configurarsi l’ipotesi di cui all’art. 7, comma 3, del preesistente C.G.S., comminare alla Società medesima una penalizzazione non superiore a quattro punti, così come sancito dalla costante ed univoca giurisprudenza in materia; b) in ordine alla seconda contestazione di cui all’atto di deferimento: in via principale, applicare le disposizioni (più favorevoli al Sodalizio deferito) di cui all’art. 8, comma 5 dell’attuale C.G.S. e, pertanto, infliggere alla SASSARI TORRES 1903 s.r.l. la sanzione dell’ammenda; in via gradata, statuire a carico della società sarda la penalizzazione di un punto in classifica. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto, previa unificazione delle contestazioni sotto il vincolo della continuazione, la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione di un anno per il MASCIA e quella della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza e dell’ammenda di € 10.000,00 per la soc. SASSARI TORRES. È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento di cui al deferimento è sanzionabile. Dagli atti ufficiali risulta: A) che con nota n. 93.04/GC/CC del 17 gennaio 2008, la CO.VI.SOC. rilevava: a) che la SASSARI TORRES 1903 s.r.l. aveva depositato in data 29 giugno 2007 presso la CO.VI.SO.C. una dichiarazione con la quale si attestava il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti fino al mese di aprile 2007 compreso, così come prescritto dal C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, allegato B), paragrafo III), lettera B), punto 4), correlata dai seguenti documenti: modelli F24 e conseguenti attestazioni di avvenuta trasmissione telematica, relativi al versamento delle ritenute IRPEF delle mensilità da settembre 2006 – aprile 2007; attestazione di avvenuta trasmissione telematica, relativa al versamento a titolo di pregiudiziale per l’ottenimento della suddetta rateazione ENPALS; b) che in sede di verifica ispettiva era stato riscontrato che la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuto per l’ammissione al campionato di competenza 2007 – 2008 era mendace; in particolare gli ispettori avevano riscontrato che la società non aveva provveduto, a partire dal mese di ottobre 2006, al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS sugli emolumenti pagati. Infatti, il Collegio Sindacale nelle verifiche effettuate aveva rilevato: a) in data 23 giugno 2007 il mancato delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS fino al mese di aprile 2007; b) in data 29 giugno 2007 aveva preso atto della documentazione predisposta dalla società relativamente al pagamento delle ritenute e contributi previdenziali, con conseguente decisione di sottoscrivere la dichiarazione inviata a questa segreteria per l’ammissione al campionato 2007 – 2008; c) in data 25 luglio 2007 aveva riscontrato, con riferimento alla dichiarazione inviata alla CO.VI.SO.C. in data 29 giugno 2007, il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuti al 30 aprile 2007, non risultando addebitati presso la banca di appoggio i modelli F24 indicati ed allegati alla stessa dichiarazione; c) che con riferimento alla rateizzazione dei contributi previdenziali, la società, non avendo provveduto al versamento a titolo di pregiudiziale ed ai successivi ratei previsti dal piano di ammortamento era decaduta dal beneficio della rateizzazione stessa, come comunicato dall’ENPALS – sede compartimentale di Cagliari - con nota del 29 novembre 2007; d) che la società aveva ottenuto l’ammissione al campionato di competenza 2007 – 2008 producendo la dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenute e dei contributi dovuti non veridica. B) che con nota n. 94/04/GC del 17 gennaio 2008, la CO.VI.SO.C. rilevava: a) che la S.S. SASSARI TORRES s.r.l. non aveva adempiuto, entro il temine del 31 ottobre 2007, al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, così come prescritto dal Comunicato Ufficiale del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, all. B), paragrafo IV), lettera A, punto 2; b) aveva depositato in data 31 ottobre 2007 presso la CO.VI.SO.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attestava il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti di maggio e giugno 2007 corredata dai modelli F24: ma che la stessa dichiarazione dalla visita ispettiva effettuata in data 19 dicembre 2007 era mendace non avendo la società provveduto, in realtà al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dei mesi di maggio e giugno 2007; c) il Collegio Sindacale della società stessa, nel verbale del 6 novembre aveva rilevato il mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dei mesi di maggio e giugno 2007, non avendo acquisito definitivamente l’addebito in contrasto con la non vedirica dichiarazione resa dal legale rappresentante. Le condotte sopra descritte integrano le violazioni contestate. Invero, per quanto riguarda la condotta sub A), relativamente alla non veridicità della dichiarazione e comunque della effettiva situazione di non regolarità fiscale e contributiva, integra una falsa rappresentazione agli organi federali deputati al controllo dei profili di correttezza gestionale ed economica delle società calcistiche di requisiti essenziali ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza, e quindi la falsificazione prevista e sanzionata dall’art. 7, comma 3 del previgente C.G.S., applicabile ratione temporis (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente). Per quanto riguarda la condotta sub B), l’omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di maggio e giugno 2007, ossia di mensilità non considerate ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 10, comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente). Inaccoglibili in quanto infondati si appalesano, poi, gli assunti difensivi. È indubbio che le condotte contestate rientrano nell’alveo della norma indicata nell’atto di deferimento, ossia l’art. 7, comma 3, del C.G.S. previgente, dal momento che essa è diretta a sanzionare qualsiasi condotta elusiva dei requisiti richiesti per l’iscrizione al campionato, per cui il termine falsificazione deve intendersi in senso ampio, al di là dell’alterazione e/o contraffazione del singolo documento, ma con riguardo al contenuto e, quindi, all’obiettivo che con tale contenuto si intende perseguire. Sennonché è proprio attraverso una documentazione non rispondente al vero, per come accertato dalla CO.VI.SO.C. – i cui rilievi per questa Commissione configurano fonte di prova privilegiata – che la società ha potuto ottenere l’iscrizione al campionato di competenza. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del MASCIA, quale Presidente e rappresentante legale della Società, alla quale segue quella diretta dalla Società stessa. Sanzioni eque, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della inibizione per 6 (sei) mesi a Antonio MASCIA e quella della penalizzazione di 8 punti nella classifica relativa al campionato in corso alla Soc. SASSARI TORRES.
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