F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 22/04/08 (240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO DI GIACOMO (all’epoca dei fatti vice Presidente e legale rappresentante Pescara Calcio SpA), LUIGI GRAMEZI (all’epoca dei fatti segretario generale e legale rappresentante Pescara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO SpA (nota n. 3772/673pf07-08/SP/ma del 27.3.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 22/04/08 (240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO DI GIACOMO (all’epoca dei fatti vice Presidente e legale rappresentante Pescara Calcio SpA), LUIGI GRAMEZI (all’epoca dei fatti segretario generale e legale rappresentante Pescara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO SpA (nota n. 3772/673pf07-08/SP/ma del 27.3.2008) Letti gli atti e le deduzioni difensive presentate dai soggetti deferiti; ascoltata la Procura Federale ed i deferiti; OSSERVA Con atto del 27.3.2008, la Procura Federale ha deferito il Sig. Claudio Di Giacomo, già Vice Presidente, ed il Sig. Luigi Gramenzi, già Segretario Generale, nella qualità di legali rappresentanti della Pescara Calcio SpA all’epoca degli addebiti nonché la stessa Pescara Calcio SpA per le violazioni di cui in epigrafe, per l’omesso pagamento, entro il termine del 30 settembre 2007, degli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2007 e comunque per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti. Alla riunione del 22.4.2008, la Società Martina, vantandosi portatrice di interessi ex art. 47, co. 7, CGS, ha chiesto di partecipare al giudizio. Tale istanza, alla quale i deferiti e la Procura Federale si sono opposti, sostenendo, altresì, la necessità che venisse notificata alle parti, è stata dichiarata inammissibile. Difatti, posto che l’art. 47, co. 7, CGS non onera il terzo di altro adempimento che di quello di formalizzare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento, lo stesso, richiamando espressamente l’art. 33, co. 3, CGS, limita detta partecipazione ai soli procedimenti per illecito sportivo, conseguentemente escludendo quelli in materia gestionale ed economica. Sulla ulteriore eccezione, qualificata pregiudiziale dalla difesa del Sig. Gramenzi, di improcedibilità del deferimento a carico dello stesso, per non avere questi rivestito ruoli di legale rappresentanza della Società, questa Commissione ha rinviato la decisione all’esito del giudizio, trattandosi di questione determinante la necessità di entrare nel merito della vicenda. Superata la fase preliminare, le parti hanno illustrato le rispettive tesi e formulato le proprie conclusioni. La Procura Federale ha quindi richiesto infliggersi alla Società la penalizzazione di punti due (2) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ed ai deferiti l’inibizione per mesi 6 (sei), ai sensi delle vigenti disposizioni. I deferiti hanno invece insistito per il proscioglimento o in subordine per l’applicazione del minimo edittale, all’infuori della difesa del Sig. Gramenzi che ha mantenuto ferma l’eccezione di improcedibilità. Il deferimento è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini qui di seguito precisati. La circostanza che l’istituto di credito abbia provveduto tardivamente al pagamento degli importi, ancorché in presenza di ordine di bonifico impartito tempestivamente dalla Società, non esime la deferita dalle responsabilità su di sé gravanti, perlomeno in termini di culpa in vigilando. Le conseguenze del fatto illecito dell’incaricato, per pri ncipi giuridici consolidati, ricadono sul titolare dell’interesse che ad esso si è affidato il quale, come già chiarito, ha omesso di esercitare il necessario controllo sino al definitivo, ed ovviamente puntuale, esito della procedura di pagamento. Tra l’altro, è bene ricordare che la norma di cui al CU impone alla Società di corrispondere effettivamente le somme di che trattasi e di fornire la prova di tale corresponsione, entro un termine la cui natura perentoria è indiscutibile. Dai documenti risulta, invece, che tali formalità siano rimaste inosservate, in quanto l’ordine di bonifico costituisce, tutt’al più, manifestazione della volontà di adempiere ma non sicuramente adempimento. La circostanza che il pagamento sia stato effettuato con valuta antecedente rispetto al termine predetto è irrilevante, trattandosi di disposizione contabile unilateralmente predisposta inidonea a superare il dato oggettivo, e temporale, della tardiva corresponsione degli importi. Parimenti ininfluente, ai fini del decidere, è la rinuncia dei tesserati alla vertenza economica già promossa innanzi al Collegio arbitrale – Lega Professionisti Serie C. Tale circostanza, che scaturisce dall’esercizio di diritti soggettivi individuali, non prevale, escludendolo, sull’interesse delle Istituzioni al rispetto della normativa federale che, nel caso di specie, è stata violata. Né, infine, può essere accolta la richiesta di proscioglimento dei deferiti sulla base del mero richiamo di precedente decisione resa dalla CDN che, per consolidata giurisprudenza, non è vincolante per l’Organo di Giustizia successivamente adito. Per tali motivi il deferimento dovrà essere accolto nei confronti della Società e del Sig. Di Giacomo, legale rappresentate all’epoca dei fatti, ma non del Sig. Gramenzi. Risulta documentalmente che lo stesso, all’epoca dei fatti, rivestisse la qualità di Segretario Generale della deferita con delega di firma per l’ordinaria amministrazione sino alla concorrenza di € 30.000,00. Tale ruolo, che comunque non avrebbe consentito al Gramenzi di dare disposizioni di pagamento per l’importo di € 575.337,64 di cui all’ordine di bonifico, non assume di certo la rilevanza rappresentativa esterna richiesta dalle norme federali e non può discendere dalla mera comunicazione del 28.9.2007. Tra l’altro, nel verbale del CdA del 24.8.2007, risulta in maniera chiara che l’incarico di rappresentanza in Lega fosse stato conferito al solo Di Giacomo. Per tali motivi il deferimento, sul punto, dovrà essere respinto. Prima di passare alla quantificazione delle sanzioni, è opportuno effettuare una breve premessa. La responsabilità dei deferiti per i fatti di che trattasi trova specifica previsione normativa negli artt. 8, co. 5 e 10, ed 1, co. 5 (al quale il co. 10 rimanda), C.G.S. – aventi natura precettiva e sanzionatoria - che individuano la concorrente responsabilità della Società e dei soggetti cui è riconducibile il controllo della stessa nella violazione delle norme federali, ponendosi, quindi, in rapporto di specialità con l’art. 4, co. 1, C.G.S.. Pertanto, la circostanza che nell’atto di deferimento siano richiamate entrambe le norme, la generale e le speciali, se da un lato comporta l’inapplicabilità della prima ricorrendo le seconde, dall’altro non esclude che il comportamento sia stato correttamente descritto nell’atto di deferimento e possa essere sanzionato ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero l’art. 8, co. 5 e 10, C.G.S.. Relativamente alle sanzioni, questa Commissione rileva che la normativa di che trattasi impone ai tesserati, entro il termine previsto, di provvedere tempestivamente al pagamento degli emolumenti (art. 10, co. 3, CGS) e di assolvere all’obbligo di comunicazione (art. 8, co. 5, CGS), la cui violazione, pertanto, determina l’applicazione delle sanzioni in essa previste, consistenti nella penalizzazione di punti in classifica (art. 10, co. 3, CGS) e nell’ammenda ai danni della Società (art. 8, co. 5, CGS), e nella inibizione ai danni del legale rappresentante (art. 8, co. 10, CGS). P.Q.M. Infligge alla Società Pescara Calcio SpA la penalizzazione di due (2) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso e l’ammenda di € 500,00 ed al Sig. Claudio Di Giacomo la inibizione per mesi sei (6). Proscioglie il Sig. Luigi Gramenzi.
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