F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08 (260) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD CARPINONE CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA NUOVO VINCHIATURO-CARPINONE CALCIO DEL 16.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche – C.U. n. 101 del 10.4.2008 – Campionato di 2^ Categoria).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08 (260) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD CARPINONE CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA NUOVO VINCHIATURO-CARPINONE CALCIO DEL 16.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 101 del 10.4.2008 – Campionato di 2^ Categoria). La società Carpinone Calcio aveva proposto reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale Molise avverso la regolarità della gara Nuovo Vinchiaturo – Carpinone Calcio del 16 marzo 2008 Campionato Seconda Categoria, stante la partecipazione ad essa di tre calciatori della Nuova Vinchiaturo (Marra Giovanni, Iacobucci Giovanni, Pistilli Paolo) in corso di squalifica. La C.D.T. con decisione del 10 aprile 2008 respingeva il reclamo. Ricorre la società Carpinone Calcio per la revoca di tale decisione, deducendo che i calciatori di cui trattasi non avevano scontato la sanzione loro irrogata perché la gara della società Nuovo Vinchiaturo del 6 gennaio 2008, nella quale la sanzione avrebbe dovuto essere scontata, si era conclusa con l’abbandono del campo da parte della società Nuova Vinchiaturo e pertanto non aveva avuto effetti ai fini delle squalifiche. Il ricorso è infondato. Il Giudice Sportivo Comitato Regionale Molise, in relazione alla gara del 6 gennaio 2008, aveva sanzionato la società Nuova Vinchiaturo ai sensi del comma secondo dell’art. 53 N.O.I.F., comminando ad essa la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3. Tale gara era pertanto valida ai fini della classifica ed i calciatori indicati dalla ricorrente, che non vi avevano preso parte in quanto squalificati, avevano in questa circostanza scontato la squalifica (art. 22 comma quarto C.G.S.). La loro partecipazione alla gara in oggetto è stata, pertanto, regolare. P.Q.M. respinge il reclamo e dispone incamerarsi la relative tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it