F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 05/05/08 (278) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PRO CALCETTO AVEZZANO-REAL ORTONA DEL 12.4.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 52 del 17.4.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 05/05/08
(278) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PRO CALCETTO AVEZZANO-REAL ORTONA DEL 12.4.2008
(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 52 del 17.4.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C).
La Commissione Disciplinare Territoriale Abruzzo, con decisione del 17 aprile 2008, accoglieva il reclamo della società Real Ortona e, per l’effetto, infliggeva alla società Pro Calcetto Avezzano la punizione sportiva della perdita per 0–6 della gara Pro Calcetto Avezzano – Real Ortona del 12 aprile 2008 Campionato Regionale Calcio a 5 serie C1 e comminava alla stessa società l’ammenda di € 1.500,00, nonché l’inibizione sino al 14 maggio 2008 del dirigente accompagnatore Pacella Fabio. Avverso tale decisione ricorre la società Pro Calcetto Avezzano, deducendo violazione del diritto di difesa in quanto la copia del reclamo della società Real Ortona le era stato spedita per lettera raccomandata, che era stata ricevuta il 18 aprile 2008, il giorno successivo della decisione impugnata. Lamenta la Società ricorrente l’inosservanza dell’art. 33 comma 11 CGS con riferimento a quanto disposto sul CU n. 67/A del 25.2.2008, che, nel disciplinare l’abbreviazione dei termini dei reclami afferenti le ultime quattro giornate di Campionato, non prevede l’uso della raccomandata per l’inoltro di copia del reclamo alla controparte, bensì l’uso del telefax o di altro mezzo idoneo, a ragione dell’urgenza. Lamenta altresì la Società ricorrente la carenza di motivazione della decisione impugnata, che, comminando le sanzioni di cui sopra per l’irregolare partecipazione alla gara del calciatore Santos Wallace Barbosa in quanto non tesserato, non aveva espresso alcun riferimento normativo che giustificava l’accoglimento del reclamo. Il primo motivo del ricorso è fondato ed assorbe ogni altra contestazione. È evidente che, trattandosi di reclamo da proporsi e discutersi in via d’urgenza, l’uso della lettera raccomandata tanto per la proposizione del reclamo quanto per l’invio di copia del reclamo alla controparte non è previsto dalle modalità procedurali afferenti l’abbreviazione dei termini di cui alle disposizioni sopra richiamate. Tanto è vero che, nel caso in esame, il ricorso della Società Real Ortona alla C.D. Territoriale risulta essere stato consegnato a mani, mentre la copia dello stesso alla Società Pro Calcetto Avezzano risulta essere pervenuta alla contro interessata addirittura il giorno successivo alla adozione della decisione. P.Q.M. accoglie il ricorso e annulla la decisione della CD Territoriale Abruzzo del 17 aprile 2008 afferente la gara Pro Calcetto Avezzano–Real Ortona del 12 aprile 2008, ripristinando il risultato conseguito sul campo Pro Calcetto Avezzano–Real Ortona 3-2. Nulla per la tassa non versata.
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