F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 05/05/08 (280) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD BIANCAVILLA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA NOTO-BIANCAVILLA DEL 15.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia – C.U. n. 48 del 16.4.2008 – Campionato di Promozione).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 05/05/08 (280) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD BIANCAVILLA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA NOTO-BIANCAVILLA DEL 15.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia - C.U. n. 48 del 16.4.2008 – Campionato di Promozione). 1) Il ricorso La Soc. Biancavilla ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale Comitato Regionale Sicilia relativa alla gara Noto-Biancavilla del 15.3.2008. La Società reclamante rileva che la Commissione disciplinare territoriale non avrebbe tenuto conto della posizione irregolare del calciatore Salvatore Buccheri della Soc. Noto, che non aveva ancora scontato la sanzione della squalifica per una giornata di gara. Di conseguenza, chiede l’annullamento della decisione stessa e l’adozione della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Soc. Noto. Nella propria memoria difensiva, la Soc. Noto, dopo aver rilevato che il provvedimento della Commissione disciplinare (dopo i due gradi di giudizio) sulla ripetizione della gara, da cui discenderebbe l'obbligo di scontare la squalifica, non sarebbe definitivo perché sottoposto all'impugnativa del Presidente federale, osserva che il provvedimento con il quale il Giudice sportivo aveva squalificato il Buccheri doveva ritenersi definitivo, in quanto, al momento della gara, non era stato ancora presentato gravame da parte della Soc. Belvedere. Di conseguenza, chiede il rigetto del reclamo, perché inammissibile e, comunque, infondato. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Società reclamante, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato e approfondito ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il reclamo è fondato , per i motivi indicati di seguito ai sensi dell’art. 34, n. 2, CGS. A norma dell’art. 22, n. 4, CGS, le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e che non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. In quest’ultimo caso, il calciatore deve scontare la squalifica “nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”. Come ha avuto modo di precisare la Corte di appello federale (decisione del 28.2.2005 in CU 32/C, adottata con riferimento a quanto previsto dall’allora vigente art. 17 CGS di identico contenuto ), la “definitività” del provvedimento di annullamento “va valutata in quanto tale in un preciso momento storico e, quindi, siccome effettivamente perfezionatasi”. Ne deriva che non è ammissibile “una mera valutazione effettuata ex post sulla base degli accadimenti successivamente intervenuti” (nel caso in questione si trattava di decorrenza dei termini senza impugnativa). Conseguentemente, ove si verifichi l’ipotesi dell’annullamento di una gara, “il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla acquisizione della definitività del provvedimento pubblicato di annullamento” da parte degli Organi della giustizia sportiva. Nella fattispecie, risulta che, a seguito di espulsione durante la gara Virus Catania-Noto del 15.12.2007, al calciatore Salvatore Buccheri della Soc. Noto veniva comminata la sanzione della squalifica per una giornata di gara; che il Buccheri non partecipava alla successiva gara Belvedere-Noto del 6.1.2008, che però veniva sospesa dal Direttore di gara; che tale gara non veniva omologata dal Giudice sportivo, con decisione confermata dalla Commissione disciplinare territoriale divenuta definitiva soltanto a seguito della pubblicazione nel CU n. 43 del 11.3.2008; che il Buccheri disputava la gara successiva Noto-Biancavilla del 15.3.2008 in posizione irregolare, non avendo ancora scontato la sanzione della squalifica per una giornata, in quanto la gara disputata in data 6.1.2008 era stata annullata dagli Organi della giustizia sportiva con decisione definitiva pubblicata in CU n. 43 del 11.3.2008 e, quindi, non aveva conseguito un risultato valido. La posizione irregolare del Buccheri nella gara Noto-Biancavilla comporta l’applicazione della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Soc. Noto con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17, n. 5, CGS. Le argomentazioni difensive esposte dalla Soc. Noto, oltretutto contraddittorie, non risultano fondate, sia con riferimento alla presunta “non definitività” della decisione della Commissione disciplinare territoriale perchè sottoposta all'impugnativa del Presidente Federale, essendo quest’ultimo un mezzo di impugnazione straordinario, sottratto alla disponibilità delle parti, che non pregiudica né limita il passaggio in giudicato della pronuncia, sia con riferimento al presunto obbligo di fermare il calciatore a tempo indeterminato perchè, sino alla data di adozione del provvedimento definitivo, esso ben poteva essere utilizzato. 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il ricorso e, per l’effetto, in riforma della decisione della Commissione disciplinare territoriale Comitato Regionale Sicilia relativa alla gara Noto-Biancavilla del 15.3.2008 pubblicato in CU n. 48 del 16.4.2008, infligge alla Soc. Noto la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Noto-Biancavilla del 15.3.2008 con il punteggio di 0-3; dispone la restituzione della tassa.
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