F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 54/CDN del 15/05/08 (175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (legale rappresentante e attuale socio di riferimento della Società Genoa Cricket and Football Club SpA), ALEARDO LUCIANO DALL’OGLIO (già Presidente del consiglio d’Amministrazione Calcio Como SpA) E MASSIMO D’ALMA (già amministratore unico Calcio Como SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 603/232pf/SP/ma del 24.11.2006)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 54/CDN del 15/05/08
(175) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (legale rappresentante e attuale socio di riferimento della Società Genoa Cricket and Football Club SpA), ALEARDO LUCIANO DALL’OGLIO (già Presidente del consiglio d’Amministrazione Calcio Como SpA) E MASSIMO D’ALMA (già amministratore unico Calcio Como SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 603/232pf/SP/ma del 24.11.2006)
FATTO
Con atto in data 24.11.2006 la Procura Federale deferiva alla scrivente Commissione:
1) il signor Enrico Preziosi, legale rappresentante e socio di riferimento della società Genoa Cricket and Football Club SpA;
2) il signor Aleardo Luciano Guido Dall'Oglio, già Presidente del Consiglio d'Amministrazione del Calcio Como SpA;
3) il signor Massimo D'Alma, già Amministratore Unico del Calcio Como SpA;
4) la società Genoa Cricket and Football Club SpA, per rispondere, i primi tre, della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS ed il Genoa Cricket and Football Club S.p.A. di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, CGS, con riferimento alla condotta ascritta al sig. Preziosi.
In particolare la Procura, esaminati gli atti dell’indagine concernenti l’accertamento di eventuali responsabilità disciplinari di tesserati con riguardo ad ipotesi di reato ravvisate dalla Procura di Como in relazione al fallimento della Calcio Como SpA, esaminata la relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini del 5/6/06, visto il decreto con cui il Gip presso il Tribunale di Como disponeva il giudizio immediato del Sig. Preziosi, ascrivendogli episodi di distrazione realizzati tra il luglio del 2003 e l'agosto del 2004 attraverso operazioni di compravendita di calciatori, ai danni del Calcio Como SpA ed a beneficio del Genoa Cricket and Football Club SpA, ascriveva al Preziosi di aver posto in essere le seguenti attività distrattive: a) «avendo ceduto al "Genoa Cricket And Football Club SpA" in data 29.8.2003 il giocatore Sasa Bjelanovic, con accordo di partecipazione al 50%, al prezzo complessivo di 2.000.000,00, ed avendo conseguentemente incassato 1.000.000,00, cedeva al Genoa in data 23.6.2004, la quota residua di partecipazione pari al 50%, al minor prezzo di 150.000,00, essendo il valore della quota residua riscattata pari a 1.000.000,00, distraendo in tal modo, in favore del Genoa, la somma di 850.000,00»; b) «avendo risolto i contratti di partecipazione in data 11.07.2003 tra Calcio Como e la società Juventus. relativi ai giocatori Piccolo Felice e Pederzoli Alex, sulla base dei quali il Como era creditore della somma complessiva di 1.600.000,00 e sostituendoli con altri in data 22.06.2004, che valutavano la partecipazione dei medesimi giocatori in 10.000,00 ciascuno, distraeva la somma di 1.580.000,00 in favore del Genoa, stipulando altro contratto di vendita dei giocatori Volpe Francesco Massimiliano e Crescito Domenico dal "Genoa Cricket And Football Club SpA" alla Juventus, con accordo di partecipazione al 50% in data 29.6.2004, con il quale ne sopravvalutava il valore in misura corrispondente»; c) in concorso con il sig. Aleardo Luciano Guido Dall'Oglio «stipulava contratto di acquisto dal "Genoa Cricket And Football Club SpA" in favore del Como Calcio in data 12.1.2004 del giocatore Alessandro Colasante, al prezzo di 750.000,00, essendo il valore di mercato del medesimo giocatore alla data di cessione pari a zero, (così valutato il giocatore nell'agosto 2003 e nei precedenti trasferimenti), distraendo in tal modo in favore del Genoa, la somma di € 750.000,00»; d) in concorso con il sig. Aleardo Luciano Guido Dall’Oglio, «distraeva la somma di € 750.000,00 corrispondente al corrispettivo pattuito per il riacquisto dal Genoa del calciatore Daniele Gregori, (ceduto gratuitamente dal Calcio Como alla società "Genoa Cricket And Football Club S.P.A." in data 31.7.2003), avvenuto in data 8.1.2004»; e) in concorso con il sig. Massimo D'Alma, «distraeva in favore del "Genoa Cricket And Football Club SpA" la somma di 500.000,00 € corrispondente all'effettivo valore di mercato alla data di cessione, del calciatore Gervasoni Carlo, giocatore ceduto dal Calcio Como a titolo gratuito in data 16.08.2004 alla Società Genoa e da quest'ultima società rivenduto alla società "Hellas Verona FC SpA" in data 17.8.2004 al prezzo di 500.000,00». La Procura, inoltre, ascriveva taluni dei predetti episodi (in particolare, sub c) e d) del precedente capoverso anche al sig. Aleardo Luciano Guido Dall’Oglio, che aveva patteggiato con sentenza ex art. 444 c.p.p. di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione (e concessione della sospensione condizionale) per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione; nonché l’ipotesi di responsabilità del sig. Massimo D'Alma per il fatto dedotto sub e), attesa la pendenza del giudizio penale a suo carico ex art. 429 c.p.p. Nelle sue accuse la Procura considerava che, all'epoca dei fatti (e, nella specie, a decorrere dal 12 novembre 2003), il sig. Enrico Preziosi, oltre ad esserne socio di riferimento, era Presidente del Consiglio d'Amministrazione del Genoa Cricket and Football Club SpA, e che, in quel medesimo lasso di tempo, i sig.ri Aleardo Luciano Guido Dall'Oglio e Massimo D'Alma erano Presidente del Consiglio d'Amministrazione del Calcio Como S.p.A. e Amministratore unico della predetta Società, ed infine che, in data 22 dicembre 2004, era intervenuto il fallimento del Calcio Como SpA. La difesa del Sig. Preziosi e del Genoa depositava memoria in cui affermava che la tesi accusatoria della Procura Federale sarebbe sommaria, sbrigativa e farebbe riferimento unicamente alla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini del 5.6.2006, che, a sua volta, si sarebbe “appiattito” sulle conclusioni del PM penale, facendole in toto proprie. Faceva inoltre presente che non sarebbe intervenuto provvedimento penale di condanna alcuno (il presente procedimento prende le mosse dalle indagini svolte in sede penale a seguito del fallimento del Como Calcio SpA). In particolare evidenziava la lacunosità dell'attività inquirente, svolta, a suo dire, con un sistema di scatole cinesi, grazie al quale si passerebbe dalla relazione dell'Ufficio Indagini, all'ordinanza di custodia cautelare de1 GIP, alla richiesta di applicazione di misure cautelari del PM, alla consulenza peritale svolta dal Dott. Maurizio Grassano. Eccepiva, inoltre, l'infondatezza del deferimento, laddove le cessioni dei calciatori contestate non costituirebbero atti di distrazione dal patrimonio sociale del Como Calcio e tanto meno rappresenterebbero una lesione dei canoni di lealtà, correttezza e probità che si assumerebbero violati; rilevava quindi l'inutilizzabilità della consulenza del Dott. Grassano, in un contesto di assoluta carenza di elementi gravi, precisi e concordanti "in direzione del principio di colpevolezza su cui si fonda il deferimento", considerata anche la circostanza che il Grassano sarebbe indagato, ancorchè nell'ambito di un diverso procedimento, dalla Procura presso il Tribunale di Milano per truffa ai danni dello Stato. Eccepiva poi il difetto di rilevanza disciplinare delle singole cessioni dei calciatori Bjelanovic, Piccolo, Pederzoli, Volpe, Criscito, Colasante, Gregori e Gervasoni, che andrebbero considerate in modo unitario, tenendo peraltro in considerazione il fatto dell'accollo da parte della società acquirente degli ingaggi riconosciuti ai calciatori oggetto di cessione, con conseguente riduzione dell'indebitamento da parte della società cedente. Rilevava poi la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito contestato al Preziosi, nonchè l'insussistenza di responsabilità diretta in capo alla Soc. Genoa. Rilevava, quindi, la necessità di regressione del presente procedimento alla fase inquirente, ovvero la sospensione dello stesso in attesa della definizione del processo penale. La difesa del Sig. Dall’Oglio chiedeva il proscioglimento dagli addebiti contestati, deducendo la carenza di effettivi poteri decisionali, esercitati da altri soggetti; la non conoscenza del reale stato delle finanze del Como Calcio SpA; il ruolo di amministratore di fatto ricoperto dal Signor Preziosi, sia durante il periodo di presidenza dello stesso Dall'Oglio, sia successivamente; il ruolo totalmente preponderante del Signor Preziosi, definito "unico proprietario del Como"; l'irrilevanza della sentenza di patteggiamento, ai fini di una sua eventuale ammissione di responsabilità nell'ambito del procedimento disciplinare. Il Signor D'Alma, per parte sua, non inviava alcuna memoria difensiva. Svoltosi il procedimento disciplinare, la Commissione Disciplinare presso la LNP, con delibera pubblicata su CU n. 379 del 11.6.2007, infliggeva a Enrico Preziosi la sanzione dell’inibizione per un periodo di anni cinque, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria FIGC; a Massimo D’Alma la sanzione dell’inibizione per un periodo di anni tre; ad Aleardo Luciano Guido Dall’Oglio la sanzione dell’inibizione per mesi sei; alla Società Genoa la sanzione dell’ammenda di € 1500.000 Avverso tale decisione interponevano tempestivo reclamo avanti alla Corte di Giustizia Federale, i sigg.ri Preziosi e Dall’Oglio, oltre alla società Genoa CFC, richiedendo l’annullamento della decisione impugnata ovvero, subordinatamente, la riduzione delle sanzioni inflitte. La CGF, previa riunione dei cennati ricorsi, annullava, a norma dell'art. 37, comma 4, CGS, la decisione impugnata e rinviava alla Commissione Disciplinare Nazionale perché provvedesse ad un nuovo esame del merito, nel corretto rispetto del contraddittorio ed ordinava la restituzione delle tasse versate. Ciò in quanto l’organo di prime cure aveva sostanzialmente reputato "raggiunta la prova della responsabilità disciplinare dei deferiti in ordine alle contestazioni rispettivamente loro ascritte" essenzialmente sulla base dei fatti dichiarati in sede dibattimentale dal Dall'Oglio, "con riferimento ai rapporti intercorsi con il Preziosi, in occasione della cessione delle quote della società Como, in particolare agli accordi sottostanti le formali pattuizioni, e al ruolo dallo stesso Preziosi svolto nella gestione di tale società", tralasciando del tutto di considerare i fatti originariamente contestati ai deferiti, vale a dire gli episodi di distrazione del capitale sociale del Como, in precedenza descritti. In buona sostanza, la Commissione Disciplinare ha sanzionato i deferiti trascurando completamente, a quanto è dato ricavare dalla stessa parte motiva della gravata decisione, l'esame del merito delle contestazioni loro mosse; tralasciando di considerare, di conseguenza, le difese dagli stessi svolte in ordine ai fatti contestati; reputandoli, infine, responsabili di violazioni disciplinari basate su fattispecie e riconducibili a condotte non contestate nell'atto di deferimento.” Il giudizio è tornato quindi alla competente Commissione Disciplinare, che ha fissato la data del 20.3.2008 per la discussione. La difesa del Sig. Dall’Oglio depositava memoria del 14.3.2008, in cui eccepiva l’assenza di effettivi poteri decisionali in capo al deferito, che sarebbe stato di fatto “affiancato e sovrastato da altri soggetti tutti esponenti della precedente proprietà, diretto riferimento del Sig. Preziosi”, a suo dire unico e reale proprietario ed amministratore della Como Calcio SpA. Nello specifico, circa le cessioni dei giocatori Colasante e Gregori eccepiva di non aver avuto sostanzialmente alcuna voce in capitolo e di non aver partecipato agli accordi de quibus, come a suo dire confermato da alcune testimonianze (Carmine Gentile, Colasante, Bressan). Rileva quindi l’assenza di comportamenti sanzionabili da lui posti in essere ed infine eccepisce l’irrilevanza, ai fini del convincimento dello scrivente giudice, della sentenza penale da lui patteggiata in relazione ai reati ascrittigli. La difesa del Sig. D’Alma depositava memoria in data 15.3.2008 e chiedeva il proscioglimento del deferito, eccependo l’assenza in capo al D’Alma di qualsiasi potestà decisionale ed autonomia operativa, per essere egli mero intestatario di comodo del 75% delle azioni della Como Calcio SpA e per essere stato il Sig. Preziosi l’amministratore di fatto del predetto Como Calcio sino alla declaratoria di fallimento. La predetta difesa chiedeva poi, in via di subordine, riconoscersi l’atteggiamento collaborativo del deferito, che avrebbe consentito di ricostruire gli eventi per cui è lite. La difesa della società Genoa e del Preziosi, con memoria del 14.3.2008, eccepiva la prescrizione degli asseriti illeciti al 30.6.2007, almeno per quanto riguarda il procedimento a carico della società e, nel merito, rilevava l’assoluta “aleatorietà e soggettività delle valutazioni dei calciatori”, tale da non rendere possibile “una stima esatta del valore di trasferimento di un calciatore”. Contestava poi nel dettaglio le singole valutazioni dei giocatori, riportate nel deferimento, evidenziando la circostanza che le operazioni di mercato de quibus si sarebbero rese necessarie in quanto diversamente il Como Calcio avrebbe dovuto sostenere ingaggi “assolutamente insopportabili”. Il Sig. Preziosi, con istanza del 18.3.2008, chiedeva rinvio del dibattimento per pregressi impegni lavorativi. All’udienza del 20.3.2003 la Procura contestava formalmente al Preziosi ed al Genoa i nuovi fatti emersi; in particolare, quanto a Preziosi, contestava la violazione dell’art. 16 bis NOIF , perché quale legale rappresentante e socio di riferimento della società Genoa
Cricket and Football Club SpA ed amministratore di fatto della Società Calcio Como SpA dal settembre 2003 al 22 dicembre 2004, data di fallimento di quest'ultima Società, avrebbe controllato e gestito contemporaneamente entrambe le predette Società calcistiche, iscritte allo stesso campionato professionistico; e quanto al Genoa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, c. 2 CGS per le condotte ascritte al suo legale rappresentante. La difesa del Preziosi e del Genoa eccepiva l’irritualità e tardività della nuova contestazione, chiedendone il rigetto ed in via di mero subordine chiedeva i termini a difesa. La Commissione, considerata assorbita la richiesta di rinvio per impedimento del Preziosi, concedeva i termini a difesa in relazione ai nuovi fatti contestati e rinviava all’udienza del 23/4/08, ritenendo legittima e rituale la nuova contestazione. La difesa del Preziosi e del Genoa depositava poi nuovi atti difensivi, ribadendo l’irritualità della contestazione suppletiva per carenza di indicazione fattuale e probatoria su cui si fonderebbe la contestazione, per violazione del diritto di difesa, per violazione del principio del contraddittorio e per l’assenza degli elementi necessari alla realizzazione del presunto illecito. Eccepiva poi il passaggio in giudicato della decisione della Commissione Disciplinare presso la LNP nei confronti del solo D’Alma, del quale, consegue ntemente, chiedeva l’estromissione dal presente giudizio.
All’udienza del 23.4.2008, presenti i difensori delle parti ed il Sig. Preziosi di persona, la difesa di quest’ultimo reiterava l’istanza di estromissione dal giudizio del Sig. D’Alma, ma la scrivente Commissione, sentita sul punto anche la difesa del D’Alma, che ribadiva il proprio interesse a partecipare al giudizio, rigettava la richiesta, come da provvedimento trascritto sul verbale di udienza, disponendo la prosecuzione del giudizio. Risolta la questione pregiudiziale, la Procura concludeva chiedendo l’inibizione del Preziosi per 5 anni “con proposta al Presidente Federale per la radiazione”, l’irrogazione di un’ammenda di 150.000,00 Euro per il Genoa, l’inibizione per il D’Alma per tre anni e per il Dall’Oglio per 6 mesi, stante il suo atteggiamento collaborativo. La difesa del Preziosi e del Genoa concludeva riportandosi alla memoria difensiva e chiedendo il proscioglimento dei due incolpati, come del resto chiedevano le difese del D’Alma e del Dall’Oglio per i propri assistiti
DIRITTO
A) a) In via pregiudiziale, circa la questione dell’estromissione del D’Alma, la scrivente Commissione, non può che confermare le ragioni del provvedimento reso in udienza. In particolare è evidente la carenza di interesse giuridico del Preziosi alla estromissione del D’Alma nonché l’effetto estensivo dell’impugnazione del Preziosi alla luce del quale non si può ritenere che la sentenza della Commissione Disciplinare presso la LNP sia passata in giudicato solo nei confronti del D’Alma, in quanto detta sentenza è stata comunque riformata dalla CGF, che l’ha annullata. A ciò si aggiunga che l’interessato aveva comunque tempestivamente manifestato l’intenzione di proporre reclamo avverso la detta sentenza ed infine che la stessa Corte di Giustizia Federale, con la sua decisione, aveva espressamente rinviato alla scrivente Commissione perché provvedesse “ad un nuovo esame del merito, nel corretto rispetto del contraddittorio.” b) Ciò detto, devesi preliminarmente rilevare che, come anche disposto dalla CGF con la decisione di cui al CU n. 8 (2007/2008), la scrivente Commissione deve esaminare esclusivamente le fattispecie riportate nell’atto di deferimento e non altre, al fine di valutare se i comportamenti ascritti agli incolpati siano sanzionabili disciplinarmente. Peraltro ai fatti contestati con il primo deferimento si è sono aggiunti quelli contestati all’udienza del 20.3.2008. Come già detto tale contestazione è da ritenersi rituale, atteso che, nonostante si verta in fase di rinvio, l’esame del merito, di fatto, inizia ex novo e che nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata, attesa la concessione dei relativi termini a difesa e rilevato infine che non sussiste norma alcuna che impedisca l’ulteriore contestazione suppletiva (alla cui firma è legittimato il rappresentante della Procura in udienza), direttamente in sede dibattimentale. Infine si osservi che gli atti e documenti su cui si fonda la contestazione suppletiva sono gli stessi su cui è fondata quella iniziale. Da ultimo va detto che la fattispecie reale oggetto della contestazione suppletiva, a differenza di quanto eccepito nella memoria difensiva del Preziosi e del Genoa, risulta individuare chiaramente i comportamenti ritenuti illeciti ed il loro periodo di riferimento, consentendo così ai deferiti di articolare le loro difese, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Il presente giudizio, quindi, analizzerà anche la fattispecie relativa alla presunta violazione, da parte del Preziosi, dell’art. 16 bis NOIF e dell’eventuale e conseguente violazione dell’art. 2, c 2 per il Genoa. Prima di passare all’esame delle singole fattispecie, peraltro, è necessario chiarire alcuni aspetti che sono stati sollevati dalla difesa dei deferiti. c) In particolare la difesa del Preziosi e del Genoa lamenta che la documentazione depositata dalla Procura nel presente giudizio non sarebbe sufficiente e comunque inutilizzabile ai fini della decisione, tanto che si chiede che il presente giudizio torni alla fase inquirente per le successive indagini, ovvero sia sospeso in attesa dell’esito del processo penale. Sul punto ritiene la scrivente Commissione che la documentazione acquisita agli atti, che non consiste nella sola ordinanza del GIP in data 19.9.2005 o nella relazione del collaboratore dell’ufficio indagini, ma anche in documenti ed atti da questi richiamati, oltre che in documenti depositati dalla difesa dei deferiti, consente un giudizio più che dettagliato sulle fattispecie oggetto del presente giudizio. Non sussiste, pertanto, la necessità che il procedimento torni alla fase inquirente per eventuali ulteriori accertamenti. d) Nemmeno è fondata l’eccezione della difesa secondo cui la consulenza del Dr Grassano, perito del PM in sede penale, non sarebbe utilizzabile, poichè egli sarebbe indagato dai PM di Milano per truffa ai danni dello stato. Non vi è, infatti, prova alcuna, (né lo afferma la difesa stessa), che la consulenza de qua sia stata redatta in maniera truffaldina, e che il perito sia stato indagato dai PM di Milano proprio per aver redatto artificiosamente detta perizia. e) Tantomeno sussiste la necessità della sospensione del presente giudizio in attesa dell’esito di quello penale, atteso che, indipendentemente dalla sussistenza o meno dei reati ascritti agli imputati in sede penale, le fattispecie ben possono essere valutate sotto il solo profilo disciplinare e ciò anche senza che siano intervenute sentenze di condanna. Del resto giustizia penale e disciplinare hanno, come ben noto, ambiti ben diversi, che non necessariamente si sovrappongono, competendo alla prima l’accertamento del reato ed alla seconda dell’eventuale illecito disciplinare. Nel caso in esame, quindi, il giudicante ritiene di poter decidere allo stato degli atti. B) Ciò chiarito, si passi ora a valutare il ruolo effettivo svolto dagli incolpati. Si osservi innanzitutto che, come risulta dal deferimento stesso, all'epoca dei fatti il sig. Enrico Preziosi, oltre ad esserne socio di riferimento, era Presidente del Consiglio d'Amministrazione del Genoa Cricket and Football Club SpA, e che, in quel medesimo lasso di tempo, i sig.ri Aleardo Luciano Guido Dall'Oglio e Massimo D'Alma erano Presidente del Consiglio d'Amministrazione del Calcio Como SpA e Amministratore unico della predetta Società, ed infine che, in data 22 dicembre 2004, era intervenuto il fallimento del Calcio Como Spa. Dalla relazione dell’Ufficio Indagini della FIGC risulta, peraltro, quanto segue: a) Preziosi Enrico, socio di maggioranza, tramite la società Fingiochi SpA, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 26 febbraio 1998 al 18 ottobre 2003 e, poi, di "amministratore di fatto" della Società "Calcio Como SpA ". È stato Presidente del Consiglio di Amministrazione del "Genoa Cricket and Football Club SpA " dal 12 novembre 2003 e si è dimesso da tale carica nel luglio 2005 a seguito delle vicende che hanno portato alla retrocessione del Genoa per illecito sportivo connesso a frode sportiva (tentativo di corruzione nei confronti di alcuni giocatori del Venezia). Il pacchetto azionario del Genoa è comunque posseduto dal Preziosi sin dal 7 luglio 2003 tramite la "Fingiochi SpA ", prima, e, poi, la "Enrico Preziosi Srl"; b) Dall'Oglio Aleardo Luciano Guido, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "Calcio Como SpA " dal 18 ottobre 2003 al 21 giugno 2004. Ad oggi non ricopre alcuna carica o incarico rilevante ai fini della giustizia sportiva; c) D'Alma Massimo, "Amministratore Unico" della Società "Calcio Como SpA " dal 21 giugno 2004 sino alla data del fallimento. Ad oggi non ricopre alcuna carica o incarico rilevante ai fini della giustizia sportiva. Tali circostanze, (con riferimento alla tempistica delle cariche sociali rivestite dai deferiti), oltre a risultare per tabulas, non sono state contestate e possono quindi considerarsi comprovate. Queste le posizioni e cariche dei singoli deferiti; peraltro oltre a ciò si osservi che il Sig. Preziosi è risultato essere il soggetto che di fatto ha deciso e realizzato le compravendite dei giocatori di cui ai capi di deferimento. Sul punto, infatti, vi sono numerose testimonianze, rese da più di una persona: deposizione del dipendente del Como Calcio, Sig. Antonino Imborgia, che in data 2/5/05 ha dichiarato al PM presso la Procura di Como: “In sintesi la campagna acquisti per il campionato 2003/2004 è stata fatta da Preziosi, me e Gentile. Ho già detto che io e Gentile eseguivamo gli ordini di Preziosi.”; ed ancora deposizione di Ciccone Michele, (direttore sportivo del Como dal giugno del 2004), del 24.6.2005: “La mia impressione fu che era Preziosi a decidere e che parlava del Como come se fosse suo…Per ogni acquisto io chiedevo l’ok a Preziosi, il quale, quindi, ha deciso tutti gli acquisti”. Anche il Sig. Giovanni Blondet, direttore sportivo del Genoa, ha confermato che la campagna acquisti dei calciatori provenienti dal Como è stata gestita personalmente da Preziosi, (cfr. deposizione riportata al foglio 34 del provvedimento del GIP in data 19/9/05 di custodia cautelare del Preziosi). Sempre dalla citata ordinanza di custodia cautelare risulta il ruolo di dominus del Preziosi nella gestione ed amministrazione del Como anche dopo la cessione delle quote al Sig. Dall’Oglio; tale circostanza è stata confermata sia da quest’ultimo (cfr. memoria difensiva del 14.3.2008), che dal D’alma, (cfr. punto 1 del provvedimento di custodia cautelare).
Alla luce di quanto sopra appare quindi indubbio che il Preziosi, proprio per il suo ruolo effettivo di dominus del Como (egli risulta essere stato Presidente del CdA del Como dal 1997 al 18 ottobre 2003) -anche dopo la cessione al Dall’Oglio- e del Genoa, per un certo periodo di tempo anche in contemporanea, ha deciso le operazioni di mercato per le quali è stato deferito. Il Sig. Preziosi, quindi, non può sostenere di non conoscere le circostanze fattuali e di esserne estraneo, atteso che risulta provato che è stato proprio lui a realizzarle. Del pari è ragionevole affermare che anche il Dall’Oglio ed il D’Alma, proprio per le loro rispettive cariche di Presidente del CdA ed AU del Como Calcio, non potevano non conoscere le circostanze dei fatti di cui al deferimento; del resto lo stesso Dall’Oglio, nella sua memoria difensiva, ammette espressamente di non aver preso ufficialmente le distanze, “rinnegando due operazioni (ndr. Cessioni Colasante e Gregori) prive di logica". Bisognerà ora vedere se la loro partecipazione ai fatti sia stata diretta, o meno, ma tale aspetto sarà valutato nel prosieguo; in ogni caso, si ribadisce, non è sostenibile che costoro non conoscessero i fatti. C) Circa l’eccepita aleatorietà e soggettività delle valutazioni dei giocatori, sollevata dalla difesa del Genoa e del Preziosi, si osservi che, come notorio, esistono dei parametri che offrono indicazioni di massima, (quali ad esempio l’età, il ruolo, il compenso, l’esperienza, lo stato di salute, la storia economica dei trasferimenti, la possibilità concreta di impiego, tanto per citarne alcuni), e che consentono, quindi, di stimare il valore del giocatore; diversamente, del resto, lo stesso calcio-mercato non potrebbe esistere. D) Si passi ora ad esaminare le singole fattispecie per vedere se esse costituiscano illeciti sanzionabili disciplinarmente. 1) Circa la violazione di cui al punto ii) a) del deferimento. Di essa è chiamato a rispondere il solo Sig. Preziosi (e non anche i Sigg.ri Dall’Oglio e D’alma), il quale, a dire della Procura, avrebbe ceduto al Genoa, per la somma di Euro 150.000, la compartecipazione al 50% del cartellino del giocatore Bjelanovic, precedentemente stimato in Euro 2.000.000, (1.000.000 la compartecipazione del Como), distraendo in favore del Genoa la somma di Euro 850.000. Sostiene la difesa del deferito (e della Società) che la contestazione sarebbe infondata, in quanto la svalutazione dovrebbe attribuirsi all'eccessiva iniziale valutazione del calciatore rispetto al reale valore di mercato dello stesso, come sarebbe dimostrato dagli importi relativi ai prezzi dei successivi trasferimenti; alla posizione di squilibrio contrattuale delle parti (Genoa in B, Como retrocesso in C/1), dovuta all’elevata volatilità del settore calcistico e verificatisi anche successivamente, in occasione del trasferimento dal Genoa all’Ascoli del 2005/2006, con la società Genoa nell'identica posizione del Como nel luglio 2003. La valutazione di E. 2.000.000 ai fini della cessione sarebbe stata fatta poiché il giocatore non si sarebbe integrato nel campionato italiano, tanto che il nuovo allenatore del Como, Sig. Fascetti, avrebbe chiesto il tesseramento di un nuovo centravanti in luogo di Bjelanovic, (che tra l’altro aveva un lucroso contratto) e quest’ultimo fu ceduto a titolo temporaneo e gratuito al Chievo Verona SpA. Anche in tale società il giocatore non avrebbe risposto alle aspettative e proprio in tale contesto sarebbe maturata l’idea di cederlo in compartecipazione al Genoa. Il Como, peraltro, con la cennata cessione, avrebbe comunque risparmiato il costo di un ingente ingaggio, con notevole risparmio di spesa. Inoltre il valore del giocatore si sarebbe ulteriormente ridotto durante la sua militanza nelle file del Lecce, cui era stato ceduto in prestito per la somma di Euro 150.000 e che non lo avrebbe riscattato al termine della stagione sportiva, stante la ricordata svalutazione del giocatore. Tali eccezioni risultano smentite non solo da quanto affermato dal perito del PM in sede penale, Avv. Mario Adinolfi, (agente della FIGC e quindi soggetto esperto del settore e dei criteri di stima dei giocatori, le cui conclusioni paiono essere condivisibili poiché fondate su criteri di stima ragionevoli -cfr. foglio 35, 36 e 37 del provvedimento di custodia cautelare), ma anche e soprattutto dalla testimonianza diretta del Sig. Imborgia Antonino, che, il 2/5/05, sentito dal PM di Como, ha testualmente affermato: “Bjelanovic fu venduto al Genoa ad 1 Ml di euro per la partecipazione al 50%, tale era il suo valore sul mercato”; (in realtà tale cessione fu fatta per Euro 150.000, ma in ogni caso rimane il fatto che, come riferito dal teste, il suo valore era di 1.000.000 di Euro). Per inciso va detto che tale genuina testimonianza non consente a questo Giudice di poter ritenere congrua la perizia di parte del Prof. Perini, depositata dalla difesa del Genoa, che invece opera valutazioni basate su criteri di stima fondati principalmente, (ma non unicamente), sull’ingaggio dei calciatori. Il teste Imborgia, quindi, ha sostanzialmente confermato la congruità della valutazione fatta dal consulente del PM e riportata nel provvedimento di custodia cautelare del GIP, (foglio 48), laddove il CT, ritenendo congruo il valore di cessione di 2.000.000 E. al momento della cessione del 29.8.2003, ma non quello dato al giocatore nell’estate 2004, afferma: “Infatti, proprio nel luglio 2004, Genoa e Lecce hanno attribuito al giocatore un valore di 2 milioni di euro ed, inoltre, il Lecce ha pure pagato al Genoa un corrispettivo di € 150.000, addirittura per il solo e semplice prestito annuale, segno dell'effettiva ottima quotazione di Bjelanovic. In sostanza, il valore del giocatore nell'estate 2004, non può certo dirsi diminuito rispetto all'estate precedente. Anzi, a parere dello scrivente, andrebbe aggiunto un surplus, derivante dalle buone prestazioni del giocatore fornite nella stagione 2003-2004 e dall'oramai completato ambientamento nel campionato italiano. Ad ogni modo, può senza alcun dubbio affermarsi che nell'estate 2004 Bjelanovic avesse un valore compreso fra. E. 2.000.000 e 2.500.000. Pertanto, la cessione del restante 50% del giocatore effettuata dal Como al Genoa il 23.6.2004 (con la risoluzione dell'accordo di partecipazione fra tali società, sottoscritta solo poche settimane prima degli accordi poi intercorsi fra Genoa e Lecce) per il corrispettivo di E. 150.000, può dirsi non congrua. La perdita economica per il Como può quindi essere stimata, in relazione al giocatore Bjelanovic, in un importo variabile fra € 850.000 (uguale alla differenza fra il 50% di 150.000 effettivamente corrisposti) ed € 1.100.000 (50% di E. 2.500.000 stima massima, meno quanto effettivamente corrisposto)”. Risulta quindi ragionevolmente provato che il valore del giocatore Bjelanovic è stato sottostimato, con conseguente ed ovvia perdita economica per il Como. Risulta inoltre provato che è stato proprio Preziosi a determinare detto importo, in quanto, come già detto, deus ex machina delle operazioni di mercato oggetto del presente esame ed i suoi collaboratori prendevano ordini da lui, senza nulla decidere autonomamente. Si tratta ora di vedere se nella specie sussistesse l’elemento soggettivo necessario alla qualificazione di illecito disciplinare, (e quindi se il Preziosi volesse effettivamente sottostimare il suo giocatore per scopi di lucro), ovvero se, come invece sostiene la sua difesa, fosse convinto “di operare in una situazione di costante riequilibrio delle partite ricorrenti tra Como e Genoa”. Ebbene, considerata la lunga esperienza del Preziosi in materia di calcio mercato e quindi la sua conoscenza dei criteri di stima dei giocatori (i testi in sede penale hanno dichiarato che era lui a decidere il mercato del Como e del Genoa), atteso che risulta dagli atti che il Preziosi, essendo contemporaneamente socio di maggioranza delle due società e dovendo optare per una delle due, era ormai interessato al Genoa ed a mollare il Como, non vi è chi non veda che è assolutamente ragionevole affermare che l’incolpato ha volutamente sottostimato il valore di Bjelanovic, al fine di avvantaggiare il Genoa, causando contestualmente un minor incasso al Como Calcio, che peraltro già si trovava in situazione di grave crisi economica, (che il Preziosi non poteva non conoscere), tanto che di lì a poco sarebbe fallito. Tale conclusione è legittimata anche dalla considerazione dei ripetuti comportamenti distrattivi accertati dal curatore del fallimento del Como Calcio, che nella sua relazione ex art. 33 LF, (un cui stralcio è depositato in atti), afferma, (dalla sua posizione di pubblico ufficiale), quanto segue: “l) La Fingiochi SpA è stata sino al 18.10.2003 socio di maggioranza sia del Como che del Genoa, Enrico Preziosi è stato Presidente del Consiglio di amministrazione del Como sino al 18.10.2003 e dal novembre 2003 nel Consig1io di Amministrazione del Genoa. Si ritiene pertanto che il Presidente del CdA del Calcio Como ben conosceva lo stato d’insolvenza della società, operando con i passaggi tra Como-Modena-Genoa ha causato notevoli danni alla società Como distraendo cespiti attivi, con i quali avrebbe potuto coprire parte dell’indebitamento. 2) Le operazioni elencate nel capitolo precedente dimostrano che le omesse rilevazioni relative ai giocatori, ai fini del bilancio, hanno comportato la possibilità di nascondere il pesante risultato negativo. 3) Quanto sopra è stato determinato dai dubbi che sono sorti con le varie cessioni gratuite con pesanti conseguenze a carico del Calcio Como e gli enormi benefici del Genoa Calcio, aggiungendo infine che è palese il contrasto di interessi esistenti trattandosi dello stesso soggetto. 4) Le operazioni di cessioni e riacquisto hanno causato una diminuzione delle attività patrimoniali della società. 5) Le immotivate svalutazioni dei diritti dei calciatori ottenute anticipatamente hanno permesso di evitare la rivelazione di pesanti minusvalenze di bilancio. 6) I bilanci redatti in base alla rilevazione di plusvalenze in occasione delle cessioni incrociate di giocatori con altre squadre hanno consentito di presentare bilanci apparentemente regolari, mentre in effetti erano redatti in forza di artifizi, comportando: - esposizione di fatti non rispondenti al vero …” Se ne ricavano, quindi, elementi gravi, precisi e concordanti, che sono più che sufficienti a comprovare la volontà e consapevolezza del Preziosi nel porre in essere una stima inferiore a quella reale, al fine di realizzare un indubbio vantaggio economico per il Genoa, in danno del Como calcio, con conseguente illiceità del comportamento posto in essere. Deve quindi ritenersi provata la responsabilità disciplinare del deferito, che ha posto in essere un comportamento assai grave, in patente violazione del disposto di cui all’art. 1, c. 1 CGS. 2) Circa la violazione di cui al punto ii) b) del deferimento: compravendite dei giocatori Piccolo Felice e Pederzoli Alex e Volpe Massimiliano e Crescito Domenico. Di essa è chiamato a rispondere il solo Sig. Preziosi. Sostiene la difesa del deferito che l’ipotesi accusatoria della Procura, secondo cui il deferito avrebbe sopravvalutato il valore di alcuni giocatori passati dal Genoa alla Juventus per distrarre dal patrimonio del Calcio Como un credito che questa società vantava nei confronti del club piemontese, camuffandolo con l'abbattimento delle valutazioni dei calciatori da cui detto credito derivava, sarebbe priva di fondamento. Ciò in quanto, con riferimento ai giocatori Piccolo e Pederzoli, in atti esisterebbe il solo contratto di cessione per il prezzo di Euro 10.000 cadauno e non anche quello di Euro 1.600.000 ognuno, di cui ad una scrittura privata non depositata in atti ed alla quale si riferisce, nella sua testimonianza, il Sig. Carmine Gentile. L’ipotesi accusatoria, quindi, sarebbe fondata su mere ed apodittiche asserzioni. Inoltre eccepisce che tutta la trattativa sarebbe stata realizzata tra il Sig. Moggi ed il Sig. Gentile, con estraneità del Preziosi ai fatti. Il Moggi, inoltre, sfruttando il suo carisma sul Gentile ed il suo ruolo di “contraente forte”, ottenendo la stipula di una scrittura privata a latere, avrebbe ottenuto di riscattare sottocosto i due promettenti calciatori, per poi corrispondere il loro reale valore (per mantenere buoni rapporti con il Como) esclusivamente se gli stessi avessero reso secondo le aspettative. In caso contrario sarebbe stato facile, per la Juventus, invocare la citata giurisprudenza perché un'eventuale domanda giudiziale del Como relativa al rispetto della (presunta) scrittura privata fosse rigettata. Quindi, più che per "distrarre" liquidità al Como, la svalutazione dei calciatori Piccolo e Pederzoli dovrebbe intendersi, a dire della difesa del Preziosi e del Genoa, “come un'abile (forse anche oltre i limiti regolamentari., ma non ai fini che interessano) operazione di mercato condotta dal Sig. Moggi, che ha visto come "parte soccombente", beffato dall'astuzia del dirigente juventino, Carmine Gentile, e, quindi, il Calcio Como Spa.” La difesa contesta inoltre l’interdipendenza tra la cennata operazione e quella concernente il trasferimento dei calciatori Criscito e Volpe dal Genoa alla Juventus; tale correlazione, infatti, non sarebbe provata. Contesta poi le valutazioni dei calciatori fatte dall’Avv Adinolfi, perito del PM, (che aveva stimato il 50% del cartellino di Criscito Euro 125.000/175.000 e quello di Volpe 150.000/200.000), atteso che il primo giocatore si sarebbe rivelato poi essere “uno dei migliori difensori italiani” , mentre per il Volpe vi sarebbero “significative ragioni per ritenere che l’atleta abbia buone possibilità di affermarsi nelle categorie professionistiche, anche di vertice.” La Commissione osserva quanto segue. Dal provvedimento di custodia cautelare, (foglio 50), risulta che, in realtà, la scrittura privata tra le due società Como e Juventus è stata effettivamente stilata, come confermata è la circostanza che l’accordo fu preso tra il Moggi ed il Preziosi. Sul punto, infatti, leggasi la testimonianza del Sig. Carmine Gentile, che afferma: “Nel luglio del 2003, nel corso della campagna acquisti estiva il Como acquisì a titolo gratuito (in gergo si definisce gratuita una cifra irrisoria tipo 10.000 euro) Piccolo e Pederzoli dalla Juventus, al 50%. Firmai io il contratto, e mi fu recapitato a Milano dal segretario della Juve, Scapini. Si trattava di due giocatori abbastanza bravi. L'accordo prevedeva l'obbligo per la Juventus di riscattare il 50% dei giocatori a termine della stagione, versando per ciascuno di essi euro 800.000. So che l'accordo è stato preso da Imborgia e Preziosi con Moggi. Come ho detto il contratto è stato a me recapitato a Milano da SCAPINI che allora lavorava alla Juve. …. Sono certo che l'obbligo di riscatto dei due giocatori a carico della Juve era di euro 800.000 ciascuno. Il vantaggio per la Juve era quello di valorizzare un giocatore pur se giocando in una serie minore. Pederzoli fu ceduto a gennaio in prestito al RIMINI. Io non mi sono più occupato del riscatto dei due giocatori perchè è successivo alle mie dimissioni. Il tipo di contratto di cui ho parlato è un contratto di natura privata tra società che non viene depositato in Lega. E' una scrittura privata non riportata sui moduli federali.” Risulta poi non contestata la circostanza che la partecipazione è stata risolta in data 22.6.2004 in favore della Juventus per l'importo di 10.000 per ciascun giocatore. Inoltre fondamentale ai fini del convincimento del Giudice è la testimonianza del Dall’Oglio, resa al PM in data 11.7.2005, il quale, nel ricostruire la vicenda (foglio 51 -52) dell’atto del PM, ha affermato: “Con riferimento alla cessione dei giocatori Piccolo e Pederzoli la vicenda si è svolta nel modo seguente: dal direttore sportivo Gentile avevo saputo che nel luglio del 2003, il Como e la Juventus avevano stipulato una convenzione relativa ai calciatori Alex Pederzoli e Felice Piccolo. Sulla base di tale convenzione che produco in fotocopia, convenzioni datate 11.7.2003, e intestate Juventus Football Club, Juventus e Como stipularono un accordo di partecipazione, con riferimento alle prestazioni sportive 2003/2004. L'accordo prevedeva che la Juventus si obbligasse a risolvere consensualmente a proprio favore la partecipazione per la somma di euro 800.000 a giocatore. In totale euro 1.600.000. Ciò significava che al termine della stagione la Juventus si obbligava a versare nelle casse del Como, per la metà dei giocatori Pederzoli e Piccolo, la somma complessiva di € 1.600.000. Verso la metà di giugno del 2004, la situazione del Como, dal punto di vista economico era particolarmente difficile perché mancavano i soldi per pagare gi stipendi e i creditori. Ricordo che Preziosi mi interpellò dicendomi che la soluzione dei problemi economici, quantomeno in parte, poteva essere risolta tramite i proventi che sarebbero arrivati al Como a seguito della risoluzione dei contratti dei calciatori Pederzoli e Piccolo di cui ho parlato. In effetti se avessimo incassato € 1.600.000 il Como avrebbe potuto far fronte ai debiti correnti più urgenti, quali stipendi, liberatorie, ecc. Preziosi mi disse però che i fondi presso la Lega erano stati bloccati dall'Erario per cui l’operazione non avrebbe dovuto passare attraverso la Lega, pena l’inutilizzibilità del corrispettivo pagato dalla Juventus. Mi spiegò che se avessimo depositato il contratto in Lega, il pagamento della Juve avrebbe dovuto passare presso tale ente ed in tal caso il corrispettivo sarebbe stato bloccato dall'Erario. Mi propose allora una soluzione che avrebbe consentito al Como di incassare direttamente il corrispettivo pagato per Pederzoli e Piccolo seguendo il seguente meccanismo: bisognava depositare in Lega due contratti dai quali risultava che i due giocatori ritornavano di proprietà della Juve che li riscattava al prezzo di € 10.000 ciascuno. Disse che lui si sarebbe fatto pagare il residuo pari a € 1.580.000 dalla Juve attraverso il Genoa. Io pensai, anche se lui non me lo disse, che il Genoa avrebbe venduto alla Juve uno o più giocatori. sopravvalutandoli in misura pari ad € 1.580.000. Io gli domandai quali garanzie era disposto a dare al Como circa l'effettivo rientro del corrispettivo e lui mi disse che avrebbe garantito con un assegno del Genoa. Aggiunse che lui, quando il Genoa avesse ricevuto gli importi dalla Juve attraverso la Lega, avrebbe personalmente versato tali importi nelle casse del Como, attraverso di me, come finanziamento a fondo perduto. Io mi convinsi perché in tal modo il Como poteva disporre di un importo ragguardevole idoneo a consentire una soluzione dei problemi di una certa importanza. Dopo qualche giorno ci recammo a Torino, io, Preziosi, il sig. Scarpini del Genoa, nella sede della Juventus, dove incontrammo Moggi e Giraudo. Scarpini lo trovammo a Torino. La trattativa era già stata gestita da Preziosi perché come arrivammo presso la sede della Juventus, in una saletta del club, mi furono presentati da sottoscrivere, i due contratti di cessione dei giocatori Piccolo e Pederzoli per € 10.000 ciascuno. Contemporaneamente alla firma, Preziosi, a garanzia dell'accordo di cui ho parlato, mi diede un assegno tratto sul c/c del Genoa Cricket per l’importo di € 800.000. Si trattava di un importo a garanzia legato alla maturazione dei crediti e per tale motivo inferiore rispetto al totale dovuto. Ricordo che Preziosi disse a me di compilare l'assegno e lui lo sottoscrisse. Ricordo anche con precisione che l'assegno riportava la denominazione con timbro Genoa Cricket, o qualcosa di simile. Solo in un secondo momento incontrai Moggi e Giraudo ma non si parlò dei contratti di Piccolo o Pederzoli.” Anche Ciccone Michele nella sua testimonianza del 24/6/05 (foglio 53) afferma: “Mi risulta che nell'agosto del 2004, Preziosi vendette alla Juve la comproprietà del calciatore Piccolo per 1.600.000 euro. Non so chi abbia firmato il contratto. So che il giocatore fu ceduto e il corrispettivo della vendita avrebbe dovuto essere versato nelle casse sociali del Como per assicurarne la gestione e la sopravvivenza, ma così non avvenne. ...omissis...Circa la vendita di Piccolo ricordo un incontro nell'ufficio di Dall’Oglio a Milano. Dall’Oglio aveva ricevuto uno dei due assegni da 800.000 euro pagati dall'acquirente per il giocatore Piccolo. Preziosi si rivolse a Dall’Oglio e gli disse di ridargli l'assegno che avrebbe poi provveduto lui a versarlo nelle casse del Como, cosa che non avvenne. Non so che fine abbia fatto l'altro assegno. Dall’Oglio lo restituì. In quel contesto io vidi strappare un assegno ma non sono in grado di dire a cosa si riferisse.” Oltre a quanto sopra si aggiunga che, con un ragionamento che appare corretto, in quanto esente da vizi logici e fondato su concreti ed oggettivi presupposti, il perito del PM, Avv Adinolfi, ha affermato (foglio 54 dell’ordinanza Gip): “Il valore complessivo del giocatore in tale periodo -avuto riguardo all'età, all'ingaggio, al ruolo ed al confronto con i "colleghi", può stimarsi come compreso fra gli € 250.000 e gli € 350.000, e pertanto un valore da ritenersi congruo per acquisire la metà del cartellino del giocatore può stimarsi fra gli Euro 125.000 e gli Euro 175.000.” Ed ancora, sempre il CTU, in relazione alla valutazione di Crescito Domenico: “..omissis...il valore complessivo del giocatore in tale periodo -avuto riguardo all'età, all'ingaggio, al ruolo ed al confronto con i "colleghi" - può stimarsi come compreso fra gli 250.000 e gli 350.000, e pertanto un valore da ritenersi congruo per acquisire la metà del cartellino del giocatore può stimarsi fra gli Euro 125.000 e gli Euro 175.000”. ed in relazione a Volpe Francesco Massimiliano: "...omissis...si può stimare che il valore complessivo del giocatore Francesco Volpe, nel giugno 2004, fosse compreso fra gli 300.000 e, al più, gli 400.000; di talché un valore congruo per l'acquisto della metà del cartellino poteva ritenersi compreso fra gli € 150.000 e gli € 200.000”. Tale valutazione teneva anche in considerazione il fatto che i due giocatori, entrambi nati nel 1986, non vantavano alcuna presenza nel calcio professionistico, non avendo mai esordito in prima squadra, né in serie A, né nelle serie inferiori ed avendo militato unicamente nelle formazioni giovanili e Primavera ed erano, pertanto, privi di una consolidata "storia economica”, come del resto risulta dal provvedimento Gip (foglio 54). Risulta quindi ragionevolmente provato che il valore dei giocatori di cui sopra è stato alterato. E che sia stato proprio il Sig. Preziosi a determinare il detto valore non vi è dubbio, in quanto, come già sopra cennato, era proprio lui il deus ex machina delle operazioni di mercato. Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo, ci si riporta alle considerazioni sul punto svolte per la fattispecie relativa alla compravendita del giocatore Bjelanovic. I comportamenti ascritti al Sig. Preziosi, quindi, integrano la violazione di cui all’art. 1, c. 1 CGS e, come tali, meritano la sanzione. 3) Circa la violazione di cui al punto ii) c) del deferimento: cessione dal Genoa al Como del iocatore Alessandro Colasante, per il prezzo di Euro 750.000, nonostante il suo valore di mercato fosse pari a zero, con conseguente distrazione della somma di euro 750.000, in favore del Genoa. Di essa è chiamato a rispondere oltre al Sig. Preziosi anche il Sig. Dall’Oglio. Sostiene al difesa del deferito Preziosi che il valore effettivo del calciatore al momento della cessione dal Genoa al Como in data 12.1.2004 non fosse pari a zero, in quanto in base alle singole prestazioni fornite dal calciatore nelle file del Como c’era stato un obiettivo incremento di rendimento. Afferma poi che il prezzo di trasferimento di un calciatore non sempre corrisponderebbe al valore di mercato dello stesso e, quindi, che un successivo trasferimento a costi superiori non costituirebbe, automaticamente, dolosa alterazione della quotazione. Sostiene, inoltre, che la cessione del giocatore Colasante, al pari di quella del Gregori di cui si dirà dopo, sarebbero state fatte come sostegno economico ad opera del Preziosi e non dal calcio Como spa, il tutto nell’intendimento di utilizzare meglio e più efficacemente gli atleti. Più precisamente le due operazioni di cessione avevano lo scopo di compensare un credito che la Fingiochi spa, facente capo al Preziosi, vantava nei riguardi del Como; in conseguenza di tali operazioni il Como avrebbe ottenuto una minusvalenza in grado di estinguere il credito vantato dalla Fingiochi. In sostanza, quindi, a dire della difesa, il Genoa avrebbe beneficiato non di una regalia del Como, bensì di un importante sostegno finanziario che proveniva dal Preziosi attraverso la Fingiochi spa. La difesa del deferito Dall’Oglio sostiene che, “nell’esercizio concreto del suo operato, il deferito era affiancato e sovrastato da altri soggetti, tutti esponenti della precedente proprietà, diretto riferimento del Sig. Preziosi. Gli stessi hanno continuato a rispondere del proprio operato esclusivamente a quest’ultimo, disinteressandosi del parere e delle volontà differenti manifestate dal deferito”. Afferma poi di aver avuto nella fattispecie un ruolo del tutto marginale, essendo all’oscuro delle operazioni di mercato. Nella specie, poi, la trattativa per il passaggio del giocatore dal Genoa al Como sarebbe avvenuta direttamente tra il Preziosi ed il giocatore stesso, senza alcuna possibilità di intervento di terzi. La Commissione osserva che, nella testimonianza resa il 2.6.2005 al PM, il calciatore Colasante ha affermato che la trattativa per il suo trasferimento fu fatta direttamente dal Preziosi, che gli chiarì di essere ancora lui il proprietario del Como, affermando: “Ho ceduto solo il 20% delle azioni perché non posso tenere due squadre nella stessa categoria”. Il calciatore ha poi asserito che nella trattativa non entrò mai il Dall’Oglio e che il relativo contratto fu stipulato in un momento successivo. Oltre a ciò lo stesso giocatore ha espressamente affermato di essere venuto solo successivamente a conoscenza che il valore della sua cessione era stato di Euro 750.000, ma che, in quel momento, il suo valore sul mercato non poteva essere diverso da quello pagato per lui nei precedenti acquisti, ossia zero; ciò anche a causa del fatto che al momento della cessione egli aveva ormai trent’anni e non era più considerato calcisticamente giovane. A ciò si aggiunga che il teste Sironi, commercialista della società Lo.Da, (intestataria delle quote del Como), ha dichiarato in data 11/7/05 al PM: “Dall’Oglio mi spiegò che per fare un favore a Preziosi che glielo aveva chiesto, i due giocatori ndr. Colasante e Gregori) erano stati sopravvalutati, perché il Genoa aveva bisogno di diminuire il suo debito verso la Lega Calcio. Dall’Oglio riteneva che, poiché il favore era stato fatto al Genoa, l’effetto era che non soltanto Preziosi non era intervenuto come da impegni, assunti, ma si era avvantaggiato in danno del Como” (cfr. foglio 18 provvedimento Gip). Infine si noti che lo stesso Preziosi, in data 15.6.2005, durante l’interrogatorio reso al PM, ha affermato: “…Io dissi che potevo mettergli a disposizione un difensore, Gregori ed un centrocampista, Colasante. Concordammo quindi l’acquisto indicando il prezzo di Euro 750.000 ciascuno. Riconosco che il prezzo era all’evidenza “gonfiato”, ma esistevano dei validi motivi che mi accingo a spiegare.” Tale dichiarazione ben può essere ritenuta confessoria, avendo il Preziosi espressamente parlato di valori “gonfiati” e non ritenendo la scrivente Commissione che le motivazioni addotte per giustificare tale ingiustificato aumento del prezzo siano condivisibili. Del resto lo stesso CT, Avv. Adinolfi, con un ragionamento che appare corretto, in quanto esente da vizi logici e fondato su concreti ed oggettivi presupposti, (fogli 60 e 61 del provvedimento del GIP), ha stimato in zero euro il valore del giocatore all’epoca dei fatti. Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo, ci si riporta alle considerazioni sul punto svolte per la fattispecie relativa alla compravendita del giocatore Bjelanovic. Se ne ricava, quindi, un quadro probatorio fondato su prove, ma anche su indizi gravi, precisi e concordanti, che sono più che sufficienti a comprovare la volontà e consapevolezza del Preziosi nel porre in essere una stima superiore a quella reale, al fine di realizzare un indubbio vantaggio economico per il Genoa, in danno del Como calcio, con conseguente illiceità del comportamento posto in essere. Quanto alla responsabilità del Dall’Oglio, essa si evince dalla sopra riportata dichiarazione del Sironi; in ogni caso non è comunque credibile che Dall’Oglio non fosse a conoscenza dell’operazione, stante il ruolo da lui rivestito nella società. Si deve pertanto ritenere che vi sia stata una sua compartecipazione. Ciò detto, non vi è chi non veda che nella specie sussiste la responsabilità dei deferiti, in quanto i comportamenti loro ascritti contrastano palesemente con l’art. 1 comma 1 CGS. 4) Circa la violazione di cui al punto ii) d) del deferimento: compravendita giocatore Daniele Gregori, ceduto il 4.8.2003, a titolo gratuito, dal Como al Genoa e successivamente, nel gennaio 2004, ritrasferito al Como per il prezzo di Euro 750.000. Di essa è chiamato a rispondere oltre al Sig. Preziosi anche il Sig. Dall’Oglio. Sostiene al difesa del deferito Preziosi che il trasferimento dal Como al Genoa avvenne per consentire al Como di evitare di pagare l’ingente ingaggio dell’atleta, essendo la società retrocessa e che con il cambio di squadra avrebbe giovato al giocatore, che sarebbe poi stato nuovamente richiesto dall’allenatore del Como, Sig. Fascetti. Anche in questo caso la difesa del Preziosi (e del Genoa) sostiene che la cessione del giocatore Gregori, al pari di quella del Colasante di cui si è sopra detto, sarebbero state fatte come sostegno economico ad opera del Preziosi e non dal calcio Como spa, al fine di utilizzare meglio e più efficacemente gli atleti e con lo scopo di compensare un credito che la Fingiochi SpA, facente capo al Preziosi, vantava nei riguardi del Como; in conseguenza di tali operazioni il Como avrebbe ottenuto una minusvalenza in grado di estinguere il credito vantato dalla Fingiochi. In sostanza, quindi, a dire della difesa, il Genoa avrebbe beneficiato non di una regalia del Como, bensì di un importante sostegno finanziario che proveniva dal Preziosi attraverso la Fingiochi SpA. La difesa del deferito Dall’Oglio sostiene che, anche in questo caso, la trattativa venne fatta direttamente tra il giocatore ed il Preziosi, in quanto dominus del Genoa, ma anche del Como Calcio. La Commissione osserva che, nella testimonianza resa il 22.6.2005 al PM il calciatore Gregori, (foglio 62 dell’atto GIP), ha affermato quanto segue: “.Ho giocato nel Como, provenendo dal Pescara sino all'estate del 2003, quando fui ceduto gratuitamente al Genoa. In occasione di quella cessione ricordo che avevo ricevuto altre richiesta tra le quali l'Ascoli. Mi aveva telefonato l'allenatore Dominissini, il quale mi aveva proposto di
passare nella sua squadra. La cosa non ebbe seguito perché Imborgia, direttore generale del Como e poi del Genoa, telefonò a Dominissini dicendo di lasciare perdere perché io sarei dovuto passare al Genoa. All'epoca il mio valore di cessione non poteva essere superiore a € 250.000 tenuto conto dell'ingaggio che avevo. Fu Imborgia a fare la trattativa con me e mi propose un allungamento del contratto con un piccolo aumento di ingaggio. Nel dicembre de1 2003, se ben ricordo, nel corso dell'allenamento con la squadra del Genoa a Pegli, fui avvicinato da Preziosi il quale mi disse che io ero nella lista fatta da De Canio allenatore del Genoa, relativa ai giocatori che dovevano andar via. io avevo altre richieste di altre società, non immediate ma comunque reali quali Bari, Messina, Cagliari e lo feci presente a Preziosi. Anche lui era al corrente di qualche voce di mercato che mi riguardava. Preziosi mi disse però di fargli il favore di andare al Como perché aveva bisogno di salvare la squadra. Diceva che in caso di retrocessione avrebbe perso un sacco di soldi. Io ero riconoscente per quel che aveva fatto in precedenza per me e quindi gli dissi che avrei accettato a condizione di andare a Como in prestito. Non mi diede una risposta ma mi disse che ne avremmo parlato. Nel gennaio 2004, fui convocato a Cogliate con il mio procuratore Tullio Tinti di Brescia. Quel giorno fu convocato anche Colasante con il suo procuratore. La trattativa avvenne tra me, Preziosi, il mio procuratore e Carmine Gentile direttore sportivo del Como. Trattammo io e Preziosi il contenuto dell'accordo. Lui insistette per la cessione definitiva perché aveva troppi giocatori sotto contratto con il Genoa. Io gli dissi che ero preoccupato perché le voci sul Como non erano rassicuranti. Preziosi mi rassicurò dicendo che il Como era ancora suo e non sarebbe mai fallito. Mi garantì lui il pagamento dei corrispettivi anche degli anni a venire purché accettassi il trasferimento definitivo al Como. Io mi fidai delle sue rassicurazioni e non chiesi che fosse lui a pagarmi direttamente. Accettai anche perché il mio ingaggio contrattuale veniva migliorato. Tutte le condizioni economiche furono stabilite da Preziosi con il mio accordo. Nella trattativa non entrò Dall’Oglio. Ho conosciuto Dall’Oglio due o tre giorni dopo quando arrivai a Como. Il contratto che mi riguarda fu firmato in data 08.01.2004 e fu compilato dal mio procuratore. Prendo atto che il mio contratto porta la data del 08.01.2004 mentre quello di Colasante la data del 12.1.2004. Spiego l'apparente contrasto nel modo seguente: è certo che io e Colasante abbiamo concordato il trasferimento lo stesso giorno. Io firmai subito perché la domenica dovevo giocare a Como. Colasante non firmò subito perché la domenica doveva giocare un’ ultima partita con il Genoa avendo i centrocampisti contati. Ritengo quindi che la data del contratto dovesse risultare successiva al giorno dell'effettivo accordo. A.D.R. Solo da poco ho saputo di essere stato ceduto al Como per € 750.000 e mi sono stupito perché, come ho detto il mio valore era notevolmente inferiore. Inoltre, solo pochi mesi prima ero stato ceduto dal Como al Genoa gratuitamente.” Del resto lo stesso CT, Avv. Adinolfi, con un ragionamento che appare corretto, in quanto esente da vizi logici e fondato su concreti ed oggettivi presupposti, (fogli 61 e 62 del provvedimento del GIP), valutando il valore del Gregori, ha affermato: “Si deve necessariamente premettere che la valutazione di questo giocatore ha poco senso, in quanto vi sono delle evidenze oggettive che dimostrano la fittizietà -intesa come valutazione economica del tutto estranea ai reali valori tecnici del giocatore – dei trasferimenti operati fra Como e Genoa. Infatti, non vi è alcuna logica nel passaggio a costo zero di Gregori dal Como al Genoa nell'agosto 2003 e nel successivo riacquisto del giocatore da parte del Como, nel gennaio 2004 (dopo poche e non certo memorabili presenze, sempre in Serie B), all'esorbitante cifra di € 750.000. Fatta tale doverosa premessa, si cercherà ugualmente di stabilire il valore economico del giocatore sia al momento della cessione sia al momento del riacquisto. È chiaro che il valore di quasi mezzo milione di euro, attribuitogli un anno e mezzo prima, in occasione dell'acquisto dal Pescara nel marzo 2001, non può più considerarsi un valore plausibile nell'estate 2003, alla luce delle non brillanti prestazioni rese successivamente dal giocatore, che non si è dimostrato all'altezza del massimo campionato. Così, anche in considerazione dell'età non più verde e delle scarse prospettive di crescita del giocatore, nonché in considerazione del paragone con altri giocatori ceduti dallo stesso Como (in particolare, si pensi a Stellini, valutato € 500.000, anch'egli difensore e superiore a Gregori, per carriera e prestazioni rese nelle, ultime stagioni), si può al massimo. stimare il valore di Gregori come compreso fra gli € 200.000 e gli € 250.000. Tale valutazione, peraltro, non può certamente considerarsi aumentata dopo l'ini zio stagione 2003-2004 nel Genoa ed, anzi, dovrà al più considerarsi ulteriormente diminuita –per le poche e non convincenti prestazioni e per l'aumentare dell'età -situandosi al massimo fra gli € 150.000 e gli € 200.000. Concludendo, il valore di Gregori al momento della cessione effettuata dal Como il 4.8.2003 può determinarsi come compreso fra gli € 200.000 e gli € 250.000 e la cessione del giocatore al Genoa a titolo gratuito può quindi dirsi non congrua. Ancora, nel gennaio 2004, il valore di Gregori può determinarsi in una cifra compresa fra gli € 150.000 e gli € 200.000 e la cessione del giocatore al Corno per il corrispettivo di. 750.000 può senz'altro considerarsi non congrua. La perdita economica sofferta dal Como in relazione al giocatore Gregori, fra la cessione nell'estate 2003 ed il riacquisto nel gennaio 2004. può quindi essere stimata in un importo variabile fra un minimo (assolutamente logico, per quanto detto all'inizio) di € 750.000 ed un massimo di € 850.000 (a seconda di quale degli estremi della forbice di valori si prenda in considerazione per ciascun trasferimento).” A ciò si aggiungano le dichiarazioni del teste Sironi, commercialista della società Lo.Da, (intestataria delle quote del Como), in data 11.7.2005 al PM: “Dall’Oglio mi spiegò che per fare un favore a Preziosi che glielo aveva chiesto, i due giocatori (ndr. Colasante e Gregori) erano stati sopravvalutati, perché il Genoa aveva bisogno di diminuire il suo debito verso la Lega Calcio. Dall’Oglio riteneva che, poiché il favore era stato fatto al Genoa, l’effetto era che non soltanto Preziosi non era intervenuto come da impegni, assunti, ma si era avvantaggiato in danno del Como” (cfr. foglio 18 provvedimento Gip). Infine si noti che lo stesso Preziosi, in data 15.6.2005, durante l’interrogatorio reso al PM, ha affermato: “…Io dissi che potevo mettergli a disposizione un difensore, Gregori ed un centrocampista, Colasante. Concordammo quindi l’acquisto indicando il prezzo di Euro 750.000 ciascuno. Riconosco che il prezzo era all’evidenza “gonfiato”, ma esistevano dei validi motivi che mi accingo a spiegare.” Tale dichiarazione ben può essere ritenuta confessoria, avendo il Preziosi espressamente parlato di valori “gonfiati” e non ritenendo la scrivente Commissione che le motivazioni addotte per giustificare tale ingiustificato aumento del prezzo siano condivisibili. Se ne ricava, quindi, un quadro probatorio fondato su prove ed anche su indizi gravi, precisi e concordanti, che sono più che sufficienti a comprovare la volontà e consapevolezza del Preziosi nel porre in essere una stima del giocatore ben diversa da quella reale, al fine di realizzare un indubbio vantaggio economico per il Genoa, in danno
del Como calcio, con conseguente illiceità del comportamento posto in essere. Quanto alla responsabilità del Dall’Oglio, essa si evince dalla sopra riportata dichiarazione del Sironi; in ogni caso non è comunque credibile che egli non fosse a conoscenza dell’operazione, stante il ruolo da lui rivestito nella società. Si deve pertanto ritenere che vi sia stata comunque una sua compartecipazione ai fatti. Ciò detto, non vi è chi non veda che nella specie sussiste la responsabilità dei deferiti, in
quanto i comportamenti loro ascritti contrastano palesemente con l’art. 1 comma 1 CGS. 5) Circa la violazione di cui al punto ii) e) del deferimento: cessione gratuita dal Como al Genoa del calciatore Gervasoni Carlo, ceduto il 16/8/04 a titolo gratuito dal Como Calcio al Genoa. Di essa è chiamato a rispondere oltre al Sig. Preziosi anche il Sig. D’Alma, che, all’epoca dei fatti era l’AU del Como Calcio SpA. Sostiene la difesa del deferito Preziosi che l’operazione, al pari di quelle sopra trattate, sarebbe stata fatta nell’ottica di un risanamento della società Como e che la stima del valore pari a zero del giocatore sarebbe dovuta ad un errore di valutazione dei dirigenti del Como. Sostiene la difesa del D’Alma, come già detto in fatto, l’assenza di qualsiasi potestà decisionale ed autonomia operativa, per essere il D’Alma mero intestatario di comodo del 75% delle azioni della Como Calcio spa e per essere stato il Sig. Preziosi l’amministratore di fatto del Como sino al fallimento. La predetta difesa chiedeva poi, in via di subordine, riconoscersi l’atteggiamento collaborativo del deferito, che avrebbe consentito di ricostruire gli eventi per cui è lite. La difesa della società Genoa e del Preziosi, con memoria del 14.3.2008, eccepiva la prescrizione degli asseriti illeciti al 30.6.2007, almeno per quanto riguarda il procedimento a carico della società e, nel merito, rilevava l’assoluta “aleatorietà e soggettività delle valutazioni dei calciatori”, tale da non rendere possibile “una stima esatta del valore di trasferimento di un calciatore”. Contestava poi nel dettaglio le singole valutazioni dei giocatori, riportate nel deferimento, evidenziando la circostanza che le operazioni di mercato de quibus si sarebbero rese necessarie in quanto diversamente il Como Calcio avrebbe dovuto sostenere ingaggi “assolutamente insopportabili”. Il Sig. Preziosi, con istanza del 18.3.2008, chiedeva rinvio del dibattimento per pregressi impegni lavorativi. All’udienza del 20.3.2003 la Procura contestava formalmente al Preziosi ed al Genoa i nuovi fatti emersi; in particolare, quanto a Preziosi, contestava la violazione dell’art. 16 bis NOIF , perché quale legale rappresentante e socio di riferimento della società Genoa Cricket and Football Club SpA ed amministratore di fatto della Società Calcio Como SpA dal settembre 2003 al 22 dicembre 2004, data di fallimento di quest'ultima Società, avrebbe controllato e gestito contemporaneamente entrambe le predette Società calcistiche, iscritte allo stesso campionato professionistico; e quanto al Genoa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, c. 2 CGS per le condotte ascritte al suo legale rappresentante. La difesa del Preziosi e del Genoa eccepiva l’irritualità e tardività della nuova contestazione, chiedendone il rigetto ed in via di mero subordine chiedeva i termini a difesa. La Commissione, considerata assorbita la richiesta di rinvio per impedimento del Preziosi, concedeva i termini a difesa in relazione ai nuovi fatti contestati e rinviava all’udienza del 23/4/08, ritenendo legittima e rituale la nuova contestazione. La difesa del Preziosi e del Genoa depositava poi nuovi atti difensivi, ribadendo l’irritualità della contestazione suppletiva per carenza di indicazione fattuale e probatoria su cui si fonderebbe la contestazione, per violazione del diritto di difesa, per violazione del principio del contraddittorio e per l’assenza degli elementi necessari alla realizzazione del presunto illecito. Eccepiva poi il passaggio in giudicato della decisione della Commissione Disciplinare presso la LNP nei confronti del solo D’Alma, del quale, consegue ntemente, chiedeva l’estromissione dal presente giudizio.
All’udienza del 23.4.2008, presenti i difensori delle parti ed il Sig. Preziosi di persona, la difesa di quest’ultimo reiterava l’istanza di estromissione dal giudizio del Sig. D’Alma, ma la scrivente Commissione, sentita sul punto anche la difesa del D’Alma, che ribadiva il proprio interesse a partecipare al giudizio, rigettava la richiesta, come da provvedimento trascritto sul verbale di udienza, disponendo la prosecuzione del giudizio. Risolta la questione pregiudiziale, la Procura concludeva chiedendo l’inibizione del Preziosi per 5 anni “con proposta al Presidente Federale per la radiazione”, l’irrogazione di un’ammenda di 150.000,00 Euro per il Genoa, l’inibizione per il D’Alma per tre anni e per il Dall’Oglio per 6 mesi, stante il suo atteggiamento collaborativo. La difesa del Preziosi e del Genoa concludeva riportandosi alla memoria difensiva e chiedendo il proscioglimento dei due incolpati, come del resto chiedevano le difese del D’Alma e del Dall’Oglio per i propri assistiti
DIRITTO
A) a) In via pregiudiziale, circa la questione dell’estromissione del D’Alma, la scrivente Commissione, non può che confermare le ragioni del provvedimento reso in udienza. In particolare è evidente la carenza di interesse giuridico del Preziosi alla estromissione del D’Alma nonché l’effetto estensivo dell’impugnazione del Preziosi alla luce del quale non si può ritenere che la sentenza della Commissione Disciplinare presso la LNP sia passata in giudicato solo nei confronti del D’Alma, in quanto detta sentenza è stata comunque riformata dalla CGF, che l’ha annullata. A ciò si aggiunga che l’interessato aveva comunque tempestivamente manifestato l’intenzione di proporre reclamo avverso la detta sentenza ed infine che la stessa Corte di Giustizia Federale, con la sua decisione, aveva espressamente rinviato alla scrivente Commissione perché provvedesse “ad un nuovo esame del merito, nel corretto rispetto del contraddittorio.” b) Ciò detto, devesi preliminarmente rilevare che, come anche disposto dalla CGF con la decisione di cui al CU n. 8 (2007/2008), la scrivente Commissione deve esaminare esclusivamente le fattispecie riportate nell’atto di deferimento e non altre, al fine di valutare se i comportamenti ascritti agli incolpati siano sanzionabili disciplinarmente. Peraltro ai fatti contestati con il primo deferimento si è sono aggiunti quelli contestati all’udienza del 20.3.2008. Come già detto tale contestazione è da ritenersi rituale, atteso che, nonostante si verta in fase di rinvio, l’esame del merito, di fatto, inizia ex novo e che nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata, attesa la concessione dei relativi termini a difesa e rilevato infine che non sussiste norma alcuna che impedisca l’ulteriore contestazione suppletiva (alla cui firma è legittimato il rappresentante della Procura in udienza), direttamente in sede dibattimentale. Infine si osservi che gli atti e documenti su cui si fonda la contestazione suppletiva sono gli stessi su cui è fondata quella iniziale. Da ultimo va detto che la fattispecie reale oggetto della contestazione suppletiva, a differenza di quanto eccepito nella memoria difensiva del Preziosi e del Genoa, risulta individuare chiaramente i comportamenti ritenuti illeciti ed il loro periodo di riferimento, consentendo così ai deferiti di articolare le loro difese, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Il presente giudizio, quindi, analizzerà anche la fattispecie relativa alla presunta violazione, da parte del Preziosi, dell’art. 16 bis NOIF e dell’eventuale e conseguente violazione dell’art. 2, c 2 per il Genoa. Prima di passare all’esame delle singole fattispecie, peraltro, è necessario chiarire alcuni aspetti che sono stati sollevati dalla difesa dei deferiti. c) In particolare la difesa del Preziosi e del Genoa lamenta che la documentazione depositata dalla Procura nel presente giudizio non sarebbe sufficiente e comunque inutilizzabile ai fini della decisione, tanto che si chiede che il presente giudizio torni alla fase inquirente per le successive indagini, ovvero sia sospeso in attesa dell’esito del processo penale. Sul punto ritiene la scrivente Commissione che la documentazione acquisita agli atti, che non consiste nella sola ordinanza del GIP in data 19.9.2005 o nella relazione del collaboratore dell’ufficio indagini, ma anche in documenti ed atti da questi richiamati, oltre che in documenti depositati dalla difesa dei deferiti, consente un giudizio più che dettagliato sulle fattispecie oggetto del presente giudizio. Non sussiste, pertanto, la necessità che il procedimento torni alla fase inquirente per eventuali ulteriori accertamenti. d) Nemmeno è fondata l’eccezione della difesa secondo cui la consulenza del Dr Grassano, perito del PM in sede penale, non sarebbe utilizzabile, poichè egli sarebbe indagato dai PM di Milano per truffa ai danni dello stato. Non vi è, infatti, prova alcuna, (né lo afferma la difesa stessa), che la consulenza de qua sia stata redatta in maniera truffaldina, e che il perito sia stato indagato dai PM di Milano proprio per aver redatto artificiosamente detta perizia. e) Tantomeno sussiste la necessità della sospensione del presente giudizio in attesa dell’esito di quello penale, atteso che, indipendentemente dalla sussistenza o meno dei reati ascritti agli imputati in sede penale, le fattispecie ben possono essere valutate sotto il solo profilo disciplinare e ciò anche senza che siano intervenute sentenze di condanna. Del resto giustizia penale e disciplinare hanno, come ben noto, ambiti ben diversi, che non necessariamente si sovrappongono, competendo alla prima l’accertamento del reato ed alla seconda dell’eventuale illecito disciplinare. Nel caso in esame, quindi, il giudicante ritiene di poter decidere allo stato degli atti. B) Ciò chiarito, si passi ora a valutare il ruolo effettivo svolto dagli incolpati. Si osservi innanzitutto che, come risulta dal deferimento stesso, all'epoca dei fatti il sig. Enrico Preziosi, oltre ad esserne socio di riferimento, era Presidente del Consiglio d'Amministrazione del Genoa Cricket and Football Club SpA, e che, in quel medesimo lasso di tempo, i sig.ri Aleardo Luciano Guido Dall'Oglio e Massimo D'Alma erano Presidente del Consiglio d'Amministrazione del Calcio Como SpA e Amministratore unico della predetta Società, ed infine che, in data 22 dicembre 2004, era intervenuto il fallimento del Calcio Como Spa. Dalla relazione dell’Ufficio Indagini della FIGC risulta, peraltro, quanto segue: a) Preziosi Enrico, socio di maggioranza, tramite la società Fingiochi SpA, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 26 febbraio 1998 al 18 ottobre 2003 e, poi, di "amministratore di fatto" della Società "Calcio Como SpA ". È stato Presidente del Consiglio di Amministrazione del "Genoa Cricket and Football Club SpA " dal 12 novembre 2003 e si è dimesso da tale carica nel luglio 2005 a seguito delle vicende che hanno portato alla retrocessione del Genoa per illecito sportivo connesso a frode sportiva (tentativo di corruzione nei confronti di alcuni giocatori del Venezia). Il pacchetto azionario del Genoa è comunque posseduto dal Preziosi sin dal 7 luglio 2003 tramite la "Fingiochi SpA ", prima, e, poi, la "Enrico Preziosi Srl"; b) Dall'Oglio Aleardo Luciano Guido, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "Calcio Como SpA " dal 18 ottobre 2003 al 21 giugno 2004. Ad oggi non ricopre alcuna carica o incarico rilevante ai fini della giustizia sportiva; c) D'Alma Massimo, "Amministratore Unico" della Società "Calcio Como SpA " dal 21 giugno 2004 sino alla data del fallimento. Ad oggi non ricopre alcuna carica o incarico rilevante ai fini della giustizia sportiva. Tali circostanze, (con riferimento alla tempistica delle cariche sociali rivestite dai deferiti), oltre a risultare per tabulas, non sono state contestate e possono quindi considerarsi comprovate. Queste le posizioni e cariche dei singoli deferiti; peraltro oltre a ciò si osservi che il Sig. Preziosi è risultato essere il soggetto che di fatto ha deciso e realizzato le compravendite dei giocatori di cui ai capi di deferimento. Sul punto, infatti, vi sono numerose testimonianze, rese da più di una persona: deposizione del dipendente del Como Calcio, Sig. Antonino Imborgia, che in data 2/5/05 ha dichiarato al PM presso la Procura di Como: “In sintesi la campagna acquisti per il campionato 2003/2004 è stata fatta da Preziosi, me e Gentile. Ho già detto che io e Gentile eseguivamo gli ordini di Preziosi.”; ed ancora deposizione di Ciccone Michele, (direttore sportivo del Como dal giugno del 2004), del 24.6.2005: “La mia impressione fu che era Preziosi a decidere e che parlava del Como come se fosse suo…Per ogni acquisto io chiedevo l’ok a Preziosi, il quale, quindi, ha deciso tutti gli acquisti”. Anche il Sig. Giovanni Blondet, direttore sportivo del Genoa, ha confermato che la campagna acquisti dei calciatori provenienti dal Como è stata gestita personalmente da Preziosi, (cfr. deposizione riportata al foglio 34 del provvedimento del GIP in data 19/9/05 di custodia cautelare del Preziosi). Sempre dalla citata ordinanza di custodia cautelare risulta il ruolo di dominus del Preziosi nella gestione ed amministrazione del Como anche dopo la cessione delle quote al Sig. Dall’Oglio; tale circostanza è stata confermata sia da quest’ultimo (cfr. memoria difensiva del 14.3.2008), che dal D’alma, (cfr. punto 1 del provvedimento di custodia cautelare).
Alla luce di quanto sopra appare quindi indubbio che il Preziosi, proprio per il suo ruolo effettivo di dominus del Como (egli risulta essere stato Presidente del CdA del Como dal 1997 al 18 ottobre 2003) -anche dopo la cessione al Dall’Oglio- e del Genoa, per un certo periodo di tempo anche in contemporanea, ha deciso le operazioni di mercato per le quali è stato deferito. Il Sig. Preziosi, quindi, non può sostenere di non conoscere le circostanze fattuali e di esserne estraneo, atteso che risulta provato che è stato proprio lui a realizzarle. Del pari è ragionevole affermare che anche il Dall’Oglio ed il D’Alma, proprio per le loro rispettive cariche di Presidente del CdA ed AU del Como Calcio, non potevano non conoscere le circostanze dei fatti di cui al deferimento; del resto lo stesso Dall’Oglio, nella sua memoria difensiva, ammette espressamente di non aver preso ufficialmente le distanze, “rinnegando due operazioni (ndr. Cessioni Colasante e Gregori) prive di logica". Bisognerà ora vedere se la loro partecipazione ai fatti sia stata diretta, o meno, ma tale aspetto sarà valutato nel prosieguo; in ogni caso, si ribadisce, non è sostenibile che costoro non conoscessero i fatti. C) Circa l’eccepita aleatorietà e soggettività delle valutazioni dei giocatori, sollevata dalla difesa del Genoa e del Preziosi, si osservi che, come notorio, esistono dei parametri che offrono indicazioni di massima, (quali ad esempio l’età, il ruolo, il compenso, l’esperienza, lo stato di salute, la storia economica dei trasferimenti, la possibilità concreta di impiego, tanto per citarne alcuni), e che consentono, quindi, di stimare il valore del giocatore; diversamente, del resto, lo stesso calcio-mercato non potrebbe esistere. D) Si passi ora ad esaminare le singole fattispecie per vedere se esse costituiscano illeciti sanzionabili disciplinarmente. 1) Circa la violazione di cui al punto ii) a) del deferimento. Di essa è chiamato a rispondere il solo Sig. Preziosi (e non anche i Sigg.ri Dall’Oglio e D’alma), il quale, a dire della Procura, avrebbe ceduto al Genoa, per la somma di Euro 150.000, la compartecipazione al 50% del cartellino del giocatore Bjelanovic, precedentemente stimato in Euro 2.000.000, (1.000.000 la compartecipazione del Como), distraendo in favore del Genoa la somma di Euro 850.000. Sostiene la difesa del deferito (e della Società) che la contestazione sarebbe infondata, in quanto la svalutazione dovrebbe attribuirsi all'eccessiva iniziale valutazione del calciatore rispetto al reale valore di mercato dello stesso, come sarebbe dimostrato dagli importi relativi ai prezzi dei successivi trasferimenti; alla posizione di squilibrio contrattuale delle parti (Genoa in B, Como retrocesso in C/1), dovuta all’elevata volatilità del settore calcistico e verificatisi anche successivamente, in occasione del trasferimento dal Genoa all’Ascoli del 2005/2006, con la società Genoa nell'identica posizione del Como nel luglio 2003. La valutazione di E. 2.000.000 ai fini della cessione sarebbe stata fatta poiché il giocatore non si sarebbe integrato nel campionato italiano, tanto che il nuovo allenatore del Como, Sig. Fascetti, avrebbe chiesto il tesseramento di un nuovo centravanti in luogo di Bjelanovic, (che tra l’altro aveva un lucroso contratto) e quest’ultimo fu ceduto a titolo temporaneo e gratuito al Chievo Verona SpA. Anche in tale società il giocatore non avrebbe risposto alle aspettative e proprio in tale contesto sarebbe maturata l’idea di cederlo in compartecipazione al Genoa. Il Como, peraltro, con la cennata cessione, avrebbe comunque risparmiato il costo di un ingente ingaggio, con notevole risparmio di spesa. Inoltre il valore del giocatore si sarebbe ulteriormente ridotto durante la sua militanza nelle file del Lecce, cui era stato ceduto in prestito per la somma di Euro 150.000 e che non lo avrebbe riscattato al termine della stagione sportiva, stante la ricordata svalutazione del giocatore. Tali eccezioni risultano smentite non solo da quanto affermato dal perito del PM in sede penale, Avv. Mario Adinolfi, (agente della FIGC e quindi soggetto esperto del settore e dei criteri di stima dei giocatori, le cui conclusioni paiono essere condivisibili poiché fondate su criteri di stima ragionevoli -cfr. foglio 35, 36 e 37 del provvedimento di custodia cautelare), ma anche e soprattutto dalla testimonianza diretta del Sig. Imborgia Antonino, che, il 2/5/05, sentito dal PM di Como, ha testualmente affermato: “Bjelanovic fu venduto al Genoa ad 1 Ml di euro per la partecipazione al 50%, tale era il suo valore sul mercato”; (in realtà tale cessione fu fatta per Euro 150.000, ma in ogni caso rimane il fatto che, come riferito dal teste, il suo valore era di 1.000.000 di Euro). Per inciso va detto che tale genuina testimonianza non consente a questo Giudice di poter ritenere congrua la perizia di parte del Prof. Perini, depositata dalla difesa del Genoa, che invece opera valutazioni basate su criteri di stima fondati principalmente, (ma non unicamente), sull’ingaggio dei calciatori. Il teste Imborgia, quindi, ha sostanzialmente confermato la congruità della valutazione fatta dal consulente del PM e riportata nel provvedimento di custodia cautelare del GIP, (foglio 48), laddove il CT, ritenendo congruo il valore di cessione di 2.000.000 E. al momento della cessione del 29.8.2003, ma non quello dato al giocatore nell’estate 2004, afferma: “Infatti, proprio nel luglio 2004, Genoa e Lecce hanno attribuito al giocatore un valore di 2 milioni di euro ed, inoltre, il Lecce ha pure pagato al Genoa un corrispettivo di € 150.000, addirittura per il solo e semplice prestito annuale, segno dell'effettiva ottima quotazione di Bjelanovic. In sostanza, il valore del giocatore nell'estate 2004, non può certo dirsi diminuito rispetto all'estate precedente. Anzi, a parere dello scrivente, andrebbe aggiunto un surplus, derivante dalle buone prestazioni del giocatore fornite nella stagione 2003-2004 e dall'oramai completato ambientamento nel campionato italiano. Ad ogni modo, può senza alcun dubbio affermarsi che nell'estate 2004 Bjelanovic avesse un valore compreso fra. E. 2.000.000 e 2.500.000. Pertanto, la cessione del restante 50% del giocatore effettuata dal Como al Genoa il 23.6.2004 (con la risoluzione dell'accordo di partecipazione fra tali società, sottoscritta solo poche settimane prima degli accordi poi intercorsi fra Genoa e Lecce) per il corrispettivo di E. 150.000, può dirsi non congrua. La perdita economica per il Como può quindi essere stimata, in relazione al giocatore Bjelanovic, in un importo variabile fra € 850.000 (uguale alla differenza fra il 50% di 150.000 effettivamente corrisposti) ed € 1.100.000 (50% di E. 2.500.000 stima massima, meno quanto effettivamente corrisposto)”. Risulta quindi ragionevolmente provato che il valore del giocatore Bjelanovic è stato sottostimato, con conseguente ed ovvia perdita economica per il Como. Risulta inoltre provato che è stato proprio Preziosi a determinare detto importo, in quanto, come già detto, deus ex machina delle operazioni di mercato oggetto del presente esame ed i suoi collaboratori prendevano ordini da lui, senza nulla decidere autonomamente. Si tratta ora di vedere se nella specie sussistesse l’elemento soggettivo necessario alla qualificazione di illecito disciplinare, (e quindi se il Preziosi volesse effettivamente sottostimare il suo giocatore per scopi di lucro), ovvero se, come invece sostiene la sua difesa, fosse convinto “di operare in una situazione di costante riequilibrio delle partite ricorrenti tra Como e Genoa”. Ebbene, considerata la lunga esperienza del Preziosi in materia di calcio mercato e quindi la sua conoscenza dei criteri di stima dei giocatori (i testi in sede penale hanno dichiarato che era lui a decidere il mercato del Como e del Genoa), atteso che risulta dagli atti che il Preziosi, essendo contemporaneamente socio di maggioranza delle due società e dovendo optare per una delle due, era ormai interessato al Genoa ed a mollare il Como, non vi è chi non veda che è assolutamente ragionevole affermare che l’incolpato ha volutamente sottostimato il valore di Bjelanovic, al fine di avvantaggiare il Genoa, causando contestualmente un minor incasso al Como Calcio, che peraltro già si trovava in situazione di grave crisi economica, (che il Preziosi non poteva non conoscere), tanto che di lì a poco sarebbe fallito. Tale conclusione è legittimata anche dalla considerazione dei ripetuti comportamenti distrattivi accertati dal curatore del fallimento del Como Calcio, che nella sua relazione ex art. 33 LF, (un cui stralcio è depositato in atti), afferma, (dalla sua posizione di pubblico ufficiale), quanto segue: “l) La Fingiochi SpA è stata sino al 18.10.2003 socio di maggioranza sia del Como che del Genoa, Enrico Preziosi è stato Presidente del Consiglio di amministrazione del Como sino al 18.10.2003 e dal novembre 2003 nel Consig1io di Amministrazione del Genoa. Si ritiene pertanto che il Presidente del CdA del Calcio Como ben conosceva lo stato d’insolvenza della società, operando con i passaggi tra Como-Modena-Genoa ha causato notevoli danni alla società Como distraendo cespiti attivi, con i quali avrebbe potuto coprire parte dell’indebitamento. 2) Le operazioni elencate nel capitolo precedente dimostrano che le omesse rilevazioni relative ai giocatori, ai fini del bilancio, hanno comportato la possibilità di nascondere il pesante risultato negativo. 3) Quanto sopra è stato determinato dai dubbi che sono sorti con le varie cessioni gratuite con pesanti conseguenze a carico del Calcio Como e gli enormi benefici del Genoa Calcio, aggiungendo infine che è palese il contrasto di interessi esistenti trattandosi dello stesso soggetto. 4) Le operazioni di cessioni e riacquisto hanno causato una diminuzione delle attività patrimoniali della società. 5) Le immotivate svalutazioni dei diritti dei calciatori ottenute anticipatamente hanno permesso di evitare la rivelazione di pesanti minusvalenze di bilancio. 6) I bilanci redatti in base alla rilevazione di plusvalenze in occasione delle cessioni incrociate di giocatori con altre squadre hanno consentito di presentare bilanci apparentemente regolari, mentre in effetti erano redatti in forza di artifizi, comportando: - esposizione di fatti non rispondenti al vero …” Se ne ricavano, quindi, elementi gravi, precisi e concordanti, che sono più che sufficienti a comprovare la volontà e consapevolezza del Preziosi nel porre in essere una stima inferiore a quella reale, al fine di realizzare un indubbio vantaggio economico per il Genoa, in danno del Como calcio, con conseguente illiceità del comportamento posto in essere. Deve quindi ritenersi provata la responsabilità disciplinare del deferito, che ha posto in essere un comportamento assai grave, in patente violazione del disposto di cui all’art. 1, c. 1 CGS. 2) Circa la violazione di cui al punto ii) b) del deferimento: compravendite dei giocatori Piccolo Felice e Pederzoli Alex e Volpe Massimiliano e Crescito Domenico. Di essa è chiamato a rispondere il solo Sig. Preziosi. Sostiene la difesa del deferito che l’ipotesi accusatoria della Procura, secondo cui il deferito avrebbe sopravvalutato il valore di alcuni giocatori passati dal Genoa alla Juventus per distrarre dal patrimonio del Calcio Como un credito che questa società vantava nei confronti del club piemontese, camuffandolo con l'abbattimento delle valutazioni dei calciatori da cui detto credito derivava, sarebbe priva di fondamento. Ciò in quanto, con riferimento ai giocatori Piccolo e Pederzoli, in atti esisterebbe il solo contratto di cessione per il prezzo di Euro 10.000 cadauno e non anche quello di Euro 1.600.000 ognuno, di cui ad una scrittura privata non depositata in atti ed alla quale si riferisce, nella sua testimonianza, il Sig. Carmine Gentile. L’ipotesi accusatoria, quindi, sarebbe fondata su mere ed apodittiche asserzioni. Inoltre eccepisce che tutta la trattativa sarebbe stata realizzata tra il Sig. Moggi ed il Sig. Gentile, con estraneità del Preziosi ai fatti. Il Moggi, inoltre, sfruttando il suo carisma sul Gentile ed il suo ruolo di “contraente forte”, ottenendo la stipula di una scrittura privata a latere, avrebbe ottenuto di riscattare sottocosto i due promettenti calciatori, per poi corrispondere il loro reale valore (per mantenere buoni rapporti con il Como) esclusivamente se gli stessi avessero reso secondo le aspettative. In caso contrario sarebbe stato facile, per la Juventus, invocare la citata giurisprudenza perché un'eventuale domanda giudiziale del Como relativa al rispetto della (presunta) scrittura privata fosse rigettata. Quindi, più che per "distrarre" liquidità al Como, la svalutazione dei calciatori Piccolo e Pederzoli dovrebbe intendersi, a dire della difesa del Preziosi e del Genoa, “come un'abile (forse anche oltre i limiti regolamentari., ma non ai fini che interessano) operazione di mercato condotta dal Sig. Moggi, che ha visto come "parte soccombente", beffato dall'astuzia del dirigente juventino, Carmine Gentile, e, quindi, il Calcio Como Spa.” La difesa contesta inoltre l’interdipendenza tra la cennata operazione e quella concernente il trasferimento dei calciatori Criscito e Volpe dal Genoa alla Juventus; tale correlazione, infatti, non sarebbe provata. Contesta poi le valutazioni dei calciatori fatte dall’Avv Adinolfi, perito del PM, (che aveva stimato il 50% del cartellino di Criscito Euro 125.000/175.000 e quello di Volpe 150.000/200.000), atteso che il primo giocatore si sarebbe rivelato poi essere “uno dei migliori difensori italiani” , mentre per il Volpe vi sarebbero “significative ragioni per ritenere che l’atleta abbia buone possibilità di affermarsi nelle categorie professionistiche, anche di vertice.” La Commissione osserva quanto segue. Dal provvedimento di custodia cautelare, (foglio 50), risulta che, in realtà, la scrittura privata tra le due società Como e Juventus è stata effettivamente stilata, come confermata è la circostanza che l’accordo fu preso tra il Moggi ed il Preziosi. Sul punto, infatti, leggasi la testimonianza del Sig. Carmine Gentile, che afferma: “Nel luglio del 2003, nel corso della campagna acquisti estiva il Como acquisì a titolo gratuito (in gergo si definisce gratuita una cifra irrisoria tipo 10.000 euro) Piccolo e Pederzoli dalla Juventus, al 50%. Firmai io il contratto, e mi fu recapitato a Milano dal segretario della Juve, Scapini. Si trattava di due giocatori abbastanza bravi. L'accordo prevedeva l'obbligo per la Juventus di riscattare il 50% dei giocatori a termine della stagione, versando per ciascuno di essi euro 800.000. So che l'accordo è stato preso da Imborgia e Preziosi con Moggi. Come ho detto il contratto è stato a me recapitato a Milano da SCAPINI che allora lavorava alla Juve. …. Sono certo che l'obbligo di riscatto dei due giocatori a carico della Juve era di euro 800.000 ciascuno. Il vantaggio per la Juve era quello di valorizzare un giocatore pur se giocando in una serie minore. Pederzoli fu ceduto a gennaio in prestito al RIMINI. Io non mi sono più occupato del riscatto dei due giocatori perchè è successivo alle mie dimissioni. Il tipo di contratto di cui ho parlato è un contratto di natura privata tra società che non viene depositato in Lega. E' una scrittura privata non riportata sui moduli federali.” Risulta poi non contestata la circostanza che la partecipazione è stata risolta in data 22.6.2004 in favore della Juventus per l'importo di 10.000 per ciascun giocatore. Inoltre fondamentale ai fini del convincimento del Giudice è la testimonianza del Dall’Oglio, resa al PM in data 11.7.2005, il quale, nel ricostruire la vicenda (foglio 51 -52) dell’atto del PM, ha affermato: “Con riferimento alla cessione dei giocatori Piccolo e Pederzoli la vicenda si è svolta nel modo seguente: dal direttore sportivo Gentile avevo saputo che nel luglio del 2003, il Como e la Juventus avevano stipulato una convenzione relativa ai calciatori Alex Pederzoli e Felice Piccolo. Sulla base di tale convenzione che produco in fotocopia, convenzioni datate 11.7.2003, e intestate Juventus Football Club, Juventus e Como stipularono un accordo di partecipazione, con riferimento alle prestazioni sportive 2003/2004. L'accordo prevedeva che la Juventus si obbligasse a risolvere consensualmente a proprio favore la partecipazione per la somma di euro 800.000 a giocatore. In totale euro 1.600.000. Ciò significava che al termine della stagione la Juventus si obbligava a versare nelle casse del Como, per la metà dei giocatori Pederzoli e Piccolo, la somma complessiva di € 1.600.000. Verso la metà di giugno del 2004, la situazione del Como, dal punto di vista economico era particolarmente difficile perché mancavano i soldi per pagare gi stipendi e i creditori. Ricordo che Preziosi mi interpellò dicendomi che la soluzione dei problemi economici, quantomeno in parte, poteva essere risolta tramite i proventi che sarebbero arrivati al Como a seguito della risoluzione dei contratti dei calciatori Pederzoli e Piccolo di cui ho parlato. In effetti se avessimo incassato € 1.600.000 il Como avrebbe potuto far fronte ai debiti correnti più urgenti, quali stipendi, liberatorie, ecc. Preziosi mi disse però che i fondi presso la Lega erano stati bloccati dall'Erario per cui l’operazione non avrebbe dovuto passare attraverso la Lega, pena l’inutilizzibilità del corrispettivo pagato dalla Juventus. Mi spiegò che se avessimo depositato il contratto in Lega, il pagamento della Juve avrebbe dovuto passare presso tale ente ed in tal caso il corrispettivo sarebbe stato bloccato dall'Erario. Mi propose allora una soluzione che avrebbe consentito al Como di incassare direttamente il corrispettivo pagato per Pederzoli e Piccolo seguendo il seguente meccanismo: bisognava depositare in Lega due contratti dai quali risultava che i due giocatori ritornavano di proprietà della Juve che li riscattava al prezzo di € 10.000 ciascuno. Disse che lui si sarebbe fatto pagare il residuo pari a € 1.580.000 dalla Juve attraverso il Genoa. Io pensai, anche se lui non me lo disse, che il Genoa avrebbe venduto alla Juve uno o più giocatori. sopravvalutandoli in misura pari ad € 1.580.000. Io gli domandai quali garanzie era disposto a dare al Como circa l'effettivo rientro del corrispettivo e lui mi disse che avrebbe garantito con un assegno del Genoa. Aggiunse che lui, quando il Genoa avesse ricevuto gli importi dalla Juve attraverso la Lega, avrebbe personalmente versato tali importi nelle casse del Como, attraverso di me, come finanziamento a fondo perduto. Io mi convinsi perché in tal modo il Como poteva disporre di un importo ragguardevole idoneo a consentire una soluzione dei problemi di una certa importanza. Dopo qualche giorno ci recammo a Torino, io, Preziosi, il sig. Scarpini del Genoa, nella sede della Juventus, dove incontrammo Moggi e Giraudo. Scarpini lo trovammo a Torino. La trattativa era già stata gestita da Preziosi perché come arrivammo presso la sede della Juventus, in una saletta del club, mi furono presentati da sottoscrivere, i due contratti di cessione dei giocatori Piccolo e Pederzoli per € 10.000 ciascuno. Contemporaneamente alla firma, Preziosi, a garanzia dell'accordo di cui ho parlato, mi diede un assegno tratto sul c/c del Genoa Cricket per l’importo di € 800.000. Si trattava di un importo a garanzia legato alla maturazione dei crediti e per tale motivo inferiore rispetto al totale dovuto. Ricordo che Preziosi disse a me di compilare l'assegno e lui lo sottoscrisse. Ricordo anche con precisione che l'assegno riportava la denominazione con timbro Genoa Cricket, o qualcosa di simile. Solo in un secondo momento incontrai Moggi e Giraudo ma non si parlò dei contratti di Piccolo o Pederzoli.” Anche Ciccone Michele nella sua testimonianza del 24/6/05 (foglio 53) afferma: “Mi risulta che nell'agosto del 2004, Preziosi vendette alla Juve la comproprietà del calciatore Piccolo per 1.600.000 euro. Non so chi abbia firmato il contratto. So che il giocatore fu ceduto e il corrispettivo della vendita avrebbe dovuto essere versato nelle casse sociali del Como per assicurarne la gestione e la sopravvivenza, ma così non avvenne. ...omissis...Circa la vendita di Piccolo ricordo un incontro nell'ufficio di Dall’Oglio a Milano. Dall’Oglio aveva ricevuto uno dei due assegni da 800.000 euro pagati dall'acquirente per il giocatore Piccolo. Preziosi si rivolse a Dall’Oglio e gli disse di ridargli l'assegno che avrebbe poi provveduto lui a versarlo nelle casse del Como, cosa che non avvenne. Non so che fine abbia fatto l'altro assegno. Dall’Oglio lo restituì. In quel contesto io vidi strappare un assegno ma non sono in grado di dire a cosa si riferisse.” Oltre a quanto sopra si aggiunga che, con un ragionamento che appare corretto, in quanto esente da vizi logici e fondato su concreti ed oggettivi presupposti, il perito del PM, Avv Adinolfi, ha affermato (foglio 54 dell’ordinanza Gip): “Il valore complessivo del giocatore in tale periodo -avuto riguardo all'età, all'ingaggio, al ruolo ed al confronto con i "colleghi", può stimarsi come compreso fra gli € 250.000 e gli € 350.000, e pertanto un valore da ritenersi congruo per acquisire la metà del cartellino del giocatore può stimarsi fra gli Euro 125.000 e gli Euro 175.000.” Ed ancora, sempre il CTU, in relazione alla valutazione di Crescito Domenico: “..omissis...il valore complessivo del giocatore in tale periodo -avuto riguardo all'età, all'ingaggio, al ruolo ed al confronto con i "colleghi" - può stimarsi come compreso fra gli 250.000 e gli 350.000, e pertanto un valore da ritenersi congruo per acquisire la metà del cartellino del giocatore può stimarsi fra gli Euro 125.000 e gli Euro 175.000”. ed in relazione a Volpe Francesco Massimiliano: "...omissis...si può stimare che il valore complessivo del giocatore Francesco Volpe, nel giugno 2004, fosse compreso fra gli 300.000 e, al più, gli 400.000; di talché un valore congruo per l'acquisto della metà del cartellino poteva ritenersi compreso fra gli € 150.000 e gli € 200.000”. Tale valutazione teneva anche in considerazione il fatto che i due giocatori, entrambi nati nel 1986, non vantavano alcuna presenza nel calcio professionistico, non avendo mai esordito in prima squadra, né in serie A, né nelle serie inferiori ed avendo militato unicamente nelle formazioni giovanili e Primavera ed erano, pertanto, privi di una consolidata "storia economica”, come del resto risulta dal provvedimento Gip (foglio 54). Risulta quindi ragionevolmente provato che il valore dei giocatori di cui sopra è stato alterato. E che sia stato proprio il Sig. Preziosi a determinare il detto valore non vi è dubbio, in quanto, come già sopra cennato, era proprio lui il deus ex machina delle operazioni di mercato. Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo, ci si riporta alle considerazioni sul punto svolte per la fattispecie relativa alla compravendita del giocatore Bjelanovic. I comportamenti ascritti al Sig. Preziosi, quindi, integrano la violazione di cui all’art. 1, c. 1 CGS e, come tali, meritano la sanzione. 3) Circa la violazione di cui al punto ii) c) del deferimento: cessione dal Genoa al Como del iocatore Alessandro Colasante, per il prezzo di Euro 750.000, nonostante il suo valore di mercato fosse pari a zero, con conseguente distrazione della somma di euro 750.000, in favore del Genoa. Di essa è chiamato a rispondere oltre al Sig. Preziosi anche il Sig. Dall’Oglio. Sostiene al difesa del deferito Preziosi che il valore effettivo del calciatore al momento della cessione dal Genoa al Como in data 12.1.2004 non fosse pari a zero, in quanto in base alle singole prestazioni fornite dal calciatore nelle file del Como c’era stato un obiettivo incremento di rendimento. Afferma poi che il prezzo di trasferimento di un calciatore non sempre corrisponderebbe al valore di mercato dello stesso e, quindi, che un successivo trasferimento a costi superiori non costituirebbe, automaticamente, dolosa alterazione della quotazione. Sostiene, inoltre, che la cessione del giocatore Colasante, al pari di quella del Gregori di cui si dirà dopo, sarebbero state fatte come sostegno economico ad opera del Preziosi e non dal calcio Como spa, il tutto nell’intendimento di utilizzare meglio e più efficacemente gli atleti. Più precisamente le due operazioni di cessione avevano lo scopo di compensare un credito che la Fingiochi spa, facente capo al Preziosi, vantava nei riguardi del Como; in conseguenza di tali operazioni il Como avrebbe ottenuto una minusvalenza in grado di estinguere il credito vantato dalla Fingiochi. In sostanza, quindi, a dire della difesa, il Genoa avrebbe beneficiato non di una regalia del Como, bensì di un importante sostegno finanziario che proveniva dal Preziosi attraverso la Fingiochi spa. La difesa del deferito Dall’Oglio sostiene che, “nell’esercizio concreto del suo operato, il deferito era affiancato e sovrastato da altri soggetti, tutti esponenti della precedente proprietà, diretto riferimento del Sig. Preziosi. Gli stessi hanno continuato a rispondere del proprio operato esclusivamente a quest’ultimo, disinteressandosi del parere e delle volontà differenti manifestate dal deferito”. Afferma poi di aver avuto nella fattispecie un ruolo del tutto marginale, essendo all’oscuro delle operazioni di mercato. Nella specie, poi, la trattativa per il passaggio del giocatore dal Genoa al Como sarebbe avvenuta direttamente tra il Preziosi ed il giocatore stesso, senza alcuna possibilità di intervento di terzi. La Commissione osserva che, nella testimonianza resa il 2.6.2005 al PM, il calciatore Colasante ha affermato che la trattativa per il suo trasferimento fu fatta direttamente dal Preziosi, che gli chiarì di essere ancora lui il proprietario del Como, affermando: “Ho ceduto solo il 20% delle azioni perché non posso tenere due squadre nella stessa categoria”. Il calciatore ha poi asserito che nella trattativa non entrò mai il Dall’Oglio e che il relativo contratto fu stipulato in un momento successivo. Oltre a ciò lo stesso giocatore ha espressamente affermato di essere venuto solo successivamente a conoscenza che il valore della sua cessione era stato di Euro 750.000, ma che, in quel momento, il suo valore sul mercato non poteva essere diverso da quello pagato per lui nei precedenti acquisti, ossia zero; ciò anche a causa del fatto che al momento della cessione egli aveva ormai trent’anni e non era più considerato calcisticamente giovane. A ciò si aggiunga che il teste Sironi, commercialista della società Lo.Da, (intestataria delle quote del Como), ha dichiarato in data 11/7/05 al PM: “Dall’Oglio mi spiegò che per fare un favore a Preziosi che glielo aveva chiesto, i due giocatori ndr. Colasante e Gregori) erano stati sopravvalutati, perché il Genoa aveva bisogno di diminuire il suo debito verso la Lega Calcio. Dall’Oglio riteneva che, poiché il favore era stato fatto al Genoa, l’effetto era che non soltanto Preziosi non era intervenuto come da impegni, assunti, ma si era avvantaggiato in danno del Como” (cfr. foglio 18 provvedimento Gip). Infine si noti che lo stesso Preziosi, in data 15.6.2005, durante l’interrogatorio reso al PM, ha affermato: “…Io dissi che potevo mettergli a disposizione un difensore, Gregori ed un centrocampista, Colasante. Concordammo quindi l’acquisto indicando il prezzo di Euro 750.000 ciascuno. Riconosco che il prezzo era all’evidenza “gonfiato”, ma esistevano dei validi motivi che mi accingo a spiegare.” Tale dichiarazione ben può essere ritenuta confessoria, avendo il Preziosi espressamente parlato di valori “gonfiati” e non ritenendo la scrivente Commissione che le motivazioni addotte per giustificare tale ingiustificato aumento del prezzo siano condivisibili. Del resto lo stesso CT, Avv. Adinolfi, con un ragionamento che appare corretto, in quanto esente da vizi logici e fondato su concreti ed oggettivi presupposti, (fogli 60 e 61 del provvedimento del GIP), ha stimato in zero euro il valore del giocatore all’epoca dei fatti. Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo, ci si riporta alle considerazioni sul punto svolte per la fattispecie relativa alla compravendita del giocatore Bjelanovic. Se ne ricava, quindi, un quadro probatorio fondato su prove, ma anche su indizi gravi, precisi e concordanti, che sono più che sufficienti a comprovare la volontà e consapevolezza del Preziosi nel porre in essere una stima superiore a quella reale, al fine di realizzare un indubbio vantaggio economico per il Genoa, in danno del Como calcio, con conseguente illiceità del comportamento posto in essere. Quanto alla responsabilità del Dall’Oglio, essa si evince dalla sopra riportata dichiarazione del Sironi; in ogni caso non è comunque credibile che Dall’Oglio non fosse a conoscenza dell’operazione, stante il ruolo da lui rivestito nella società. Si deve pertanto ritenere che vi sia stata una sua compartecipazione. Ciò detto, non vi è chi non veda che nella specie sussiste la responsabilità dei deferiti, in quanto i comportamenti loro ascritti contrastano palesemente con l’art. 1 comma 1 CGS. 4) Circa la violazione di cui al punto ii) d) del deferimento: compravendita giocatore Daniele Gregori, ceduto il 4.8.2003, a titolo gratuito, dal Como al Genoa e successivamente, nel gennaio 2004, ritrasferito al Como per il prezzo di Euro 750.000. Di essa è chiamato a rispondere oltre al Sig. Preziosi anche il Sig. Dall’Oglio. Sostiene al difesa del deferito Preziosi che il trasferimento dal Como al Genoa avvenne per consentire al Como di evitare di pagare l’ingente ingaggio dell’atleta, essendo la società retrocessa e che con il cambio di squadra avrebbe giovato al giocatore, che sarebbe poi stato nuovamente richiesto dall’allenatore del Como, Sig. Fascetti. Anche in questo caso la difesa del Preziosi (e del Genoa) sostiene che la cessione del giocatore Gregori, al pari di quella del Colasante di cui si è sopra detto, sarebbero state fatte come sostegno economico ad opera del Preziosi e non dal calcio Como spa, al fine di utilizzare meglio e più efficacemente gli atleti e con lo scopo di compensare un credito che la Fingiochi SpA, facente capo al Preziosi, vantava nei riguardi del Como; in conseguenza di tali operazioni il Como avrebbe ottenuto una minusvalenza in grado di estinguere il credito vantato dalla Fingiochi. In sostanza, quindi, a dire della difesa, il Genoa avrebbe beneficiato non di una regalia del Como, bensì di un importante sostegno finanziario che proveniva dal Preziosi attraverso la Fingiochi SpA. La difesa del deferito Dall’Oglio sostiene che, anche in questo caso, la trattativa venne fatta direttamente tra il giocatore ed il Preziosi, in quanto dominus del Genoa, ma anche del Como Calcio. La Commissione osserva che, nella testimonianza resa il 22.6.2005 al PM il calciatore Gregori, (foglio 62 dell’atto GIP), ha affermato quanto segue: “.Ho giocato nel Como, provenendo dal Pescara sino all'estate del 2003, quando fui ceduto gratuitamente al Genoa. In occasione di quella cessione ricordo che avevo ricevuto altre richiesta tra le quali l'Ascoli. Mi aveva telefonato l'allenatore Dominissini, il quale mi aveva proposto di passare nella sua squadra. La cosa non ebbe seguito perché Imborgia, direttore generale del Como e poi del Genoa, telefonò a Dominissini dicendo di lasciare perdere perché io sarei dovuto passare al Genoa. All'epoca il mio valore di cessione non poteva essere superiore a € 250.000 tenuto conto dell'ingaggio che avevo. Fu Imborgia a fare la trattativa con me e mi propose un allungamento del contratto con un piccolo aumento di ingaggio. Nel dicembre de1 2003, se ben ricordo, nel corso dell'allenamento con la squadra del Genoa a Pegli, fui avvicinato da Preziosi il quale mi disse che io ero nella lista fatta da De Canio allenatore del Genoa, relativa ai giocatori che dovevano andar via. io avevo altre richieste di altre società, non immediate ma comunque reali quali Bari, Messina, Cagliari e lo feci presente a Preziosi. Anche lui era al corrente di qualche voce di mercato che mi riguardava. Preziosi mi disse però di fargli il favore di andare al Como perché aveva bisogno di salvare la squadra. Diceva che in caso di retrocessione avrebbe perso un sacco di soldi. Io ero riconoscente per quel che aveva fatto in precedenza per me e quindi gli dissi che avrei accettato a condizione di andare a Como in prestito. Non mi diede una risposta ma mi disse che ne avremmo parlato. Nel gennaio 2004, fui convocato a Cogliate con il mio procuratore Tullio Tinti di Brescia. Quel giorno fu convocato anche Colasante con il suo procuratore. La trattativa avvenne tra me, Preziosi, il mio procuratore e Carmine Gentile direttore sportivo del Como. Trattammo io e Preziosi il contenuto dell'accordo. Lui insistette per la cessione definitiva perché aveva troppi giocatori sotto contratto con il Genoa. Io gli dissi che ero preoccupato perché le voci sul Como non erano rassicuranti. Preziosi mi rassicurò dicendo che il Como era ancora suo e non sarebbe mai fallito. Mi garantì lui il pagamento dei corrispettivi anche degli anni a venire purché accettassi il trasferimento definitivo al Como. Io mi fidai delle sue rassicurazioni e non chiesi che fosse lui a pagarmi direttamente. Accettai anche perché il mio ingaggio contrattuale veniva migliorato. Tutte le condizioni economiche furono stabilite da Preziosi con il mio accordo. Nella trattativa non entrò Dall’Oglio. Ho conosciuto Dall’Oglio due o tre giorni dopo quando arrivai a Como. Il contratto che mi riguarda fu firmato in data 08.01.2004 e fu compilato dal mio procuratore. Prendo atto che il mio contratto porta la data del 08.01.2004 mentre quello di Colasante la data del 12.1.2004. Spiego l'apparente contrasto nel modo seguente: è certo che io e Colasante abbiamo concordato il trasferimento lo stesso giorno. Io firmai subito perché la domenica dovevo giocare a Como. Colasante non firmò subito perché la domenica doveva giocare un’ ultima partita con il Genoa avendo i centrocampisti contati. Ritengo quindi che la data del contratto dovesse risultare successiva al giorno dell'effettivo accordo. A.D.R. Solo da poco ho saputo di essere stato ceduto al Como per € 750.000 e mi sono stupito perché, come ho detto il mio valore era notevolmente inferiore. Inoltre, solo pochi mesi prima ero stato ceduto dal Como al Genoa gratuitamente.” Del resto lo stesso CT, Avv. Adinolfi, con un ragionamento che appare corretto, in quanto esente da vizi logici e fondato su concreti ed oggettivi presupposti, (fogli 61 e 62 del provvedimento del GIP), valutando il valore del Gregori, ha affermato: “Si deve necessariamente premettere che la valutazione di questo giocatore ha poco senso, in quanto vi sono delle evidenze oggettive che dimostrano la fittizietà -intesa come valutazione economica del tutto estranea ai reali valori tecnici del giocatore – dei trasferimenti operati fra Como e Genoa. Infatti, non vi è alcuna logica nel passaggio a costo zero di Gregori dal Como al Genoa nell'agosto 2003 e nel successivo riacquisto del giocatore da parte del Como, nel gennaio 2004 (dopo poche e non certo memorabili presenze, sempre in Serie B), all'esorbitante cifra di € 750.000. Fatta tale doverosa premessa, si cercherà ugualmente di stabilire il valore economico del giocatore sia al momento della cessione sia al momento del riacquisto. È chiaro che il valore di quasi mezzo milione di euro, attribuitogli un anno e mezzo prima, in occasione dell'acquisto dal Pescara nel marzo 2001, non può più considerarsi un valore plausibile nell'estate 2003, alla luce delle non brillanti prestazioni rese successivamente dal giocatore, che non si è dimostrato all'altezza del massimo campionato. Così, anche in considerazione dell'età non più verde e delle scarse prospettive di crescita del giocatore, nonché in considerazione del paragone con altri giocatori ceduti dallo stesso Como (in particolare, si pensi a Stellini, valutato € 500.000, anch'egli difensore e superiore a Gregori, per carriera e prestazioni rese nelle, ultime stagioni), si può al massimo. stimare il valore di Gregori come compreso fra gli € 200.000 e gli € 250.000. Tale valutazione, peraltro, non può certamente considerarsi aumentata dopo l'ini zio stagione 2003-2004 nel Genoa ed, anzi, dovrà al più considerarsi ulteriormente diminuita –per le poche e non convincenti prestazioni e per l'aumentare dell'età -situandosi al massimo fra gli € 150.000 e gli € 200.000. Concludendo, il valore di Gregori al momento della cessione effettuata dal Como il 4.8.2003 può determinarsi come compreso fra gli € 200.000 e gli € 250.000 e la cessione del giocatore al Genoa a titolo gratuito può quindi dirsi non congrua. Ancora, nel gennaio 2004, il valore di Gregori può determinarsi in una cifra compresa fra gli € 150.000 e gli € 200.000 e la cessione del giocatore al Corno per il corrispettivo di. 750.000 può senz'altro considerarsi non congrua. La perdita economica sofferta dal Como in relazione al giocatore Gregori, fra la cessione nell'estate 2003 ed il riacquisto nel gennaio 2004. può quindi essere stimata in un importo variabile fra un minimo (assolutamente logico, per quanto detto all'inizio) di € 750.000 ed un massimo di € 850.000 (a seconda di quale degli estremi della forbice di valori si prenda in considerazione per ciascun trasferimento).” A ciò si aggiungano le dichiarazioni del teste Sironi, commercialista della società Lo.Da, (intestataria delle quote del Como), in data 11.7.2005 al PM: “Dall’Oglio mi spiegò che per fare un favore a Preziosi che glielo aveva chiesto, i due giocatori (ndr. Colasante e Gregori) erano stati sopravvalutati, perché il Genoa aveva bisogno di diminuire il suo debito verso la Lega Calcio. Dall’Oglio riteneva che, poiché il favore era stato fatto al Genoa, l’effetto era che non soltanto Preziosi non era intervenuto come da impegni, assunti, ma si era avvantaggiato in danno del Como” (cfr. foglio 18 provvedimento Gip). Infine si noti che lo stesso Preziosi, in data 15.6.2005, durante l’interrogatorio reso al PM, ha affermato: “…Io dissi che potevo mettergli a disposizione un difensore, Gregori ed un centrocampista, Colasante. Concordammo quindi l’acquisto indicando il prezzo di Euro 750.000 ciascuno. Riconosco che il prezzo era all’evidenza “gonfiato”, ma esistevano dei validi motivi che mi accingo a spiegare.” Tale dichiarazione ben può essere ritenuta confessoria, avendo il Preziosi espressamente parlato di valori “gonfiati” e non ritenendo la scrivente Commissione che le motivazioni addotte per giustificare tale ingiustificato aumento del prezzo siano condivisibili. Se ne ricava, quindi, un quadro probatorio fondato su prove ed anche su indizi gravi, precisi e concordanti, che sono più che sufficienti a comprovare la volontà e consapevolezza del Preziosi nel porre in essere una stima del giocatore ben diversa da quella reale, al fine di realizzare un indubbio vantaggio economico per il Genoa, in danno del Como calcio, con conseguente illiceità del comportamento posto in essere. Quanto alla responsabilità del Dall’Oglio, essa si evince dalla sopra riportata dichiarazione del Sironi; in ogni caso non è comunque credibile che egli non fosse a conoscenza dell’operazione, stante il ruolo da lui rivestito nella società. Si deve pertanto ritenere che vi sia stata comunque una sua compartecipazione ai fatti. Ciò detto, non vi è chi non veda che nella specie sussiste la responsabilità dei deferiti, in quanto i comportamenti loro ascritti contrastano palesemente con l’art. 1 comma 1 CGS. 5) Circa la violazione di cui al punto ii) e) del deferimento: cessione gratuita dal Como al Genoa del calciatore Gervasoni Carlo, ceduto il 16/8/04 a titolo gratuito dal Como Calcio al Genoa. Di essa è chiamato a rispondere oltre al Sig. Preziosi anche il Sig. D’Alma, che, all’epoca dei fatti era l’AU del Como Calcio SpA. Sostiene la difesa del deferito Preziosi che l’operazione, al pari di quelle sopra trattate, sarebbe stata fatta nell’ottica di un risanamento della società Como e che la stima del valore pari a zero del giocatore sarebbe dovuta ad un errore di valutazione dei dirigenti del Como. Sostiene la difesa del D’Alma, come già detto in fatto, l’assenza di qualsiasi potestà decisionale ed autonomia operativa, per essere il D’Alma mero intestatario di comodo del 75% delle azioni della Como Calcio spa e per essere stato il Sig. Preziosi l’amministratore di fatto del Como sino al fallimento. La predetta difesa chiede, in via di subordine, riconoscersi l’atteggiamento collaborativo del deferito, che avrebbe consentito di ricostruire gli eventi per cui è lite. La Commissione osserva che il Sig. Lingg, Presidente della società Sùdtirol, che ha ceduto il 50% del cartellino del calciatore in data 23/6/04 al Como Calcio ha dichiarato (foglio71 dell’atto GIP): “Noi avevamo richiesto al Como la somma di 120.000 per il riscatto di Gervasoni perché sapevamo che era un giocatore molto bravo e che molte società di B erano interessati al suo acquisto. Ricordo per esempio Modena, Verona e la Triestina potevano essere interessate al calciatore. Per me Gervasoni valeva sicuramente almeno € 300.000 ma essendo quella stagione un pò difficile, ritenemmo sufficiente per il riscatto del suo 50%, l'importo di € 120.000. Il Como, invece ( pur avendo appena riscatto il giocatore per 120.000 e trattandosi di un giovane promettente e con un contratto economico non oneroso) in data 16 agosto 2004 (il contratto risulta depositato in LEGA e pertanto esecutivo dal 17.08), lo ha ceduto "GRATUITAMENTE" al GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB. Contestualmente il GENOA il 17 agosto 2004, ha ceduto GERVASONI alla società “HELLAS VERONA F.c. S.p.A." per l’importo complessivo"di 500.000 con accordo di partecipazione al 50%”. Ciò detto, atteso che, per quanto sopra detto è ormai acclarato che il dominus del Como era il Preziosi e che egli non poteva non sapere delle trattative di calcio mercato e quindi anche dell’operazione Gervasoni, si deve concludere affermando che il trasferimento a titolo gratuito di Gervasoni al Genoa, nell'agosto del 2004, e cioè 4 mesi prima del fallimento, costituisce distrazione per l'importo di 500.000 e conferma ulteriormente la strategia di Preziosi volta a favorire il patrimonio giocatori del Genoa a scapito del Como. Circa la posizione del D’Alma si osservi che se è pur vero che egli non ha direttamente architettato l’operazione, non è comunque credibile che non ne fosse a conoscenza, atteso il ruolo da lui rivestito nella società e considerata la circostanza che egli ha dichiarato (cfr. pg 7 della sua memoria difensiva) di essersi limitato “a sottoscrivere il trasferimento” di Gervasoni; il che significa che comunque egli si è reso strumento (consapevole, secondo questo Giudice) del Preziosi. Si deve pertanto ritenere che vi sia stato comunque una sua compartecipazione, seppur “esterna”, all’operazione. Ciò detto, non vi è chi non veda che nella specie sussiste la responsabilità dei deferiti, in quanto i comportamenti loro ascritti contrastano palesemente con l’art. 1 comma 1 CGS. E) Circa la responsabilità del Genoa CFC. In via pregiudiziale, per ciò che concerne l’eccepita prescrizione, si osservi che l’articolo 18 del codice di giustizia sportiva, 2 ° comma, vigente all’epoca dei fatti, stabiliva che le sanzioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere le società si prescrivono al termine della seconda stagione successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni. L’apertura di una inchiesta da parte della Federcalcio interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento dell’interruzione, ma i termini non possono in nessun caso essere prolungati oltre la metà, cioè un altro anno. Si tratta quindi di verificare in concreto il momento in cui è stato commesso l’illecito sotto il profilo sportivo, (tenendo conto che la stagione sortiva termina il 30 giugno di ogni anno), per vedere se la prescrizione sia maturata in pendenza della vecchia normativa, ossia vigente il precedente art. 18 CGS, ovvero in pendenza di quanto prescritto dall’art. 25 del CGS, entrato in vigore dal 1.7.2007, che prevede, peraltro, un termine prescrizionale ben più lungo. Orbene non vi è dubbio che la prescrizione, pur considerando il termine lungo, (stante l’apertura dell’inchiesta da parte dell’ufficio indagini), è maturata il 30.6.2007, ossia precedentemente all’entrata in vigore del nuovo testo del CGS, perlomeno in relazione agli illeciti disciplinari di cui ai punti a),b),c),d) dello stesso atto di deferimento. Per ciò che invece concerne la fattispecie relativa al trasferimento del calciatore Gervasoni, il cui trasferimento dal Como al Genoa è avvenuto il 16.8.2004, la prescrizione non è ancora maturata. Conseguentemente per la società Genoa il procedimento disciplinare deve essere dichiarato estinto per quanto attiene agli addebiti di cui ai punti a),b),c),d) dell’atto di deferimento, per intervenuta prescrizione, mentre, per ciò che attiene alla vicenda della cessione del giocatore Gervasoni, l’accertata responsabilità in capo al Preziosi fa scaturire necessariamente la responsabilità diretta della società di appartenenza, che, conseguentemente, deve essere sanzionata. F) Si passi ora ad esaminare l’ipotesi disciplinare contestata al Preziosi ed al Genoa solo all’udienza del 20.3.2008. Come sopra detto sub B) la contestazione deve ritenersi legittima e rituale. a) Circa la posizione del Preziosi. Fermo restando quanto scritto sub B), si osservi che nelle loro memorie difensive i deferiti Dall’Oglio e D’Alma hanno ambedue chiaramente dichiarato di non aver, di fatto, avuto alcun potere decisionale circa la gestione del Como, essendo sostanzialmente il Sig. Preziosi il dominus. Orbene, se a queste dichiarazioni, aventi un indubbio valore confessorio, si aggiungono le considerazioni scritte sub B), non vi è chi non veda che il Preziosi, quale contemporaneo dominus del Genoa e del Como, che fino al ha violato il disposto di cui all’art. 16 bis NOIF vigente all’epoca che vietava la contemporanea detenzione (anche di fatto) di partecipazioni societarie in Società che militavano nello stesso campionato professionistico. Del resto si osservi che nella stagione 2003/2004 il Genoa ed il Como militavano ambedue nello stesso campionato di Serie B. Ovviamente alcuna violazione può essere ascritta al Preziosi per il periodo successivo. Infine si osservi che si ritiene corretta l’osservazione della difesa del Preziosi e del Genoa secondo cui, una volta che la Procura ha deferito il presunto “controllore” (del Genoa e del Como), avrebbe dovuto procedere necessariamente anche contro il presunto “controllato”, ossia nei confronti dei Sigg.ri Dall’Oglio e D’Alma, seppur non sotto il profilo del cennato art. 16 bis NOIF , atteso che questi ultimi due soggetti non risultavano avere posto in essere il contemporaneo controllo di due società calcistiche iscritte allo stesso campionato professionistico. Valuterà quindi la Procura se procedere nei confronti dei predetti. b) Circa la posizione del Genoa. Sul punto si deve rilevare che è intervenuta la prescrizione ex art. 18 CGS all’epoca vigente. G) Da ultimo va evidenziato il comportamento collaborativo del Dall’Oglio, (come affermato anche nella sentenza della Commissione Disciplinare poi riformata e di cui al C.U. 379 dell’11.6.2007), nei cui confronti, quindi, può essere irrogata una sanzione contenuta. Va infine messo doverosamente in luce il forte e sincero attaccamento che il Sig. Preziosi ha manifestato in udienza per il mondo del calcio e ciò induce il Collegio ad irrogare una sanzione ridotta rispetto a quanto richiesto dalla Procura. Il che, peraltro, esime questa Commissione dall’esaminare la questione riguardante l’individuazione della normativa applicabile per l’irrogazione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, chiesta dalla procura Federale e di cui al 3° comma dell’art. 19 del vigente CGS. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di infliggere le seguenti sanzioni: a Preziosi Enrico l’inibizione per anni cinque; a D’Alma Massimo l’inibizione per anni due; a Dall’Oglio Aleardo Luciano Guido l’inibizione per sei mesi alla Società Genoa FC SpA l’ammenda di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
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