F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CDN del 20/05/08 (282) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD REAL SANNIO DONNE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA LA MIMOSA PADULA-REAL SANNIO DONNEFARESINA DEL 24.2.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania – C.U. n. 85 del 10.4.2008 – Calcio Femminile Serie C).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CDN del 20/05/08 (282) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD REAL SANNIO DONNE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA LA MIMOSA PADULA-REAL SANNIO DONNEFARESINA DEL 24.2.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 85 del 10.4.2008 – Calcio Femminile Serie C). La società Real Sannio Donne ricorre avverso la decisione 10 aprile 2008 della Commissione Disciplinare Territoriale Campania di rigetto del reclamo della stessa avverso la regolarità della gara La Mimosa Padula – Real Sannio Donne del 24 febbraio 2008, Calcio Femminile Serie C. Deduce la ricorrente che il reclamo si era fondato sulla irregolare partecipazione alla gara della calciatrice Petraglia Melani, priva dell’autorizzazione di cui all’art. 34 N.O.I.F. e che la C.D.T., prendendo in esame le controdeduzioni della società antagonista che non le erano state comunicate, non si era espressa sul punto, limitandosi a motivare la decisione sul fatto che l’arbitro della gara aveva commesso l’errore materiale di attribuire le sostituzioni effettuate da una squadra all’altra e viceversa e che nessuna calciatrice si trovava in posizione irregolare. Chiede la ripetizione della gara in quanto inficiata da errore tecnico dell’arbitro, Il reclamo è infondato. All’attestazione dell’Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Campania, acquisita agli atti del procedimento, risulta che la calciatrice Petraglia Melani, munita dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 34 N.O.I.F., è tesserata per la società La Mimosa dal 29 gennaio 2008; la stessa, peraltro, indicata in distinta dalla società La Mimosa quale calciatrice di riserva, non aveva partecipato alla gara. Risulta altresì che l’arbitro, in sede di supplemento di referto, ha ammesso di aver errato nella trascrizione dei nomi delle sostituzioni, ingenerando così nella ricorrente l’inesatto convincimento che la calciatrice Petraglia Melani avesse effettivamente partecipato al giuoco. Trattasi con tutta evidenza di mero errore materiale, che non ha alterato il regolare svolgimento della gara al pari dell’omessa trascrizione del nome di altra calciatrice della La Mimosa, che in effetti è stata inserita con il solo cognome, ma che era stata identificata dall’arbitro. La circostanza che la Società La Mimosa non ha comunicato le proprie controdeduzioni all’attuale ricorrente è irrilevante ai fini della presente decisione. P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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