F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CDN del 20/05/08 (288) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. COMIZIANESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA COMIZIANESE-RANGER S. ROCCO DEL 30.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania – C.U. n. 88 del 17.4.2008 – Campionato di 2^ Categoria).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CDN del 20/05/08 (288) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. COMIZIANESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA COMIZIANESE-RANGER S. ROCCO DEL 30.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 88 del 17.4.2008 – Campionato di 2^ Categoria). La Commissione Disciplinare Territoriale Campania, con decisione del 17 aprile 2008, respingeva il reclamo della società Comizianese avverso la regolarità della gara Comizianese – Ranger San Rocco del 30 marzo 2008 Campionato Seconda Categoria. Motivava il primo giudice che, contrariamente all’assunto della reclamante, i calciatori Parisi Enrico, Liguori Ivan e Magni Pasquale risultavano tesserati per la società Ranger San Rocco ed avevano pertanto titolo di partecipare alla gara. Ricorre la società Comizianese e chiede la revoca della decisione, deducendo che il calciatore Parisi Enrico è tesserato dal 20 settembre 2007 per la società Real San Rocco e non per la società Ranger San Rocco, per cui la sua partecipazione alla gara in oggetto nella squadra Ranger San Rocco era irregolare. Il ricorso è fondato. In effetti, dall’attestazione dell’ufficio Tesseramenti Comitato Regionale Campania, che si rinviene in atti, il calciatore risulta tesserato per la società Real San Rocco Marano e non per la società Ranger San Rocco, per cui la sua partecipazione alla gara reclamata è irregolare. P.Q.M. accoglie il ricorso; annulla la decisione impugnata, infligge alla società Ranger S. Rocco la punizione sportiva della perdita per 0 -3 della gara Comizianese – Ranger San Rocco del 30 marzo 2008 Campionato Seconda Categoria; dispone la restituzione della tassa versata.
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