F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 29/05/08 (210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JACOPO FURLAN (calciatore tesserato EmpolI FC SpA), GIUSEPPE VITALE (Direttore Generale Empoli FC SpA) E FABRIZIO CORSI (Presidente Empoli FC SpA) E DELLA SOCIETA’ EMPOLI FC SpA (nota n. 2612/300pf07-08/SP/ad del 6.2.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 29/05/08
(210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JACOPO FURLAN (calciatore tesserato EmpolI FC SpA), GIUSEPPE VITALE (Direttore Generale Empoli FC SpA) E FABRIZIO CORSI (Presidente Empoli FC SpA) E DELLA SOCIETA’ EMPOLI FC SpA (nota n. 2612/300pf07-08/SP/ad del 6.2.2008)
Il procedimento Con provvedimento del 6.2.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Jacopo Furlan, calciatore tesserato per la Soc. Empoli, Giuseppe Vitale e Fabrizio Corsi, rispettivamente Direttore generale e Presidente della Soc. Empoli, per violazione dell’art. 1, n. 1, del CGS, per violazione dell’art. 40, n. 3, delle NOIF, nonché la Soc. Empoli per violazione dell’art. 4, n. 1 e 2, del CGS, per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, il Furlan ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si effettua una ricostruzione dei fatti, evidenziando che di fatto l’intero nucleo familiare risiederebbe nella regione sin dal 2005. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per una giornata di gara per il Furlan, dell’inibizione per due mesi per il Vitale e per il Corsi e dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Empoli. Sono comparsi altresì il difensore del Furlan e i rappresentanti del Vitale, del Corsi e della Soc. Empoli, i quali hanno illustrato le proprie posizioni. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che i comportamenti dei deferiti non siano censurabili. Secondo quanto risulta dalla puntuale documentazione esibita in atti, la famiglia Furlan – intesa nella accezione comune cioè come stretto nucleo familiare (marito, moglie e figli) – ha effettivamente trasferito la propria residenza nella regione Toscana sin dal 2005. Di conseguenza, nelle stagioni agonistiche 2006/07 e 2007/08 sussistevano i requisiti richiesti dall’art. 40, n. 3, delle NOIF, in presenza dei quali è consentito il tesseramento di calciatori con età inferiore ai 16 anni (residenza con la propria famiglia nella regione dove ha sede la società interessata o in una provincia confinante con la regione stessa). Ciò consente di affermare che il tesseramento del Furlan da parte della Soc. Empoli è avvenuto in conformità con quanto previsto dalla normativa federale posta a tutela dei giovani calciatori, non rilevando al contrario la circostanza che la Soc. Empoli abbia trasmesso il relativo certificato di stato di famiglia anagrafica rilasciato dal Comune di Viareggio soltanto in data 2.4.2008, atteso che il trasferimento effettivo della residenza era già avvenuto in precedenza. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Jacopo Furlan, Giuseppe Vitale, Fabrizio Corsi e la Soc. Empoli FC SpA dagli addebiti contestati.
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