F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 29/05/08 (251) APPELLO DELLA SOCIETA’ SS INTER CLUB PARMA AVVERSO L’AMMENDA DI € 250,00 E L’INIBIZIONE PER MESI TRE AL PRESIDENTE MAURO DANNI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 40 del 9.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 29/05/08 (251) APPELLO DELLA SOCIETA’ SS INTER CLUB PARMA AVVERSO L’AMMENDA DI € 250,00 E L’INIBIZIONE PER MESI TRE AL PRESIDENTE MAURO DANNI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 40 del 9.4.2008) Danni Mauro e l’associazione Inter Club Parma ASD hanno proposto reclamo avverso la decisione 7/4/2008 della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna che aveva inflitto al Danni l’inibizione per mesi tre e all’ASD Inter Club Parma l’ammenda di € 250,00. I reclamanti eccepiscono la nullità del procedimento di primo grado per la violazione del diritto di difesa, la carenza dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa in capo al Danni e la conseguente insussistenza della responsabilità diretta dall’ASD Inter Club Parma. All’udienza del 29 maggio 2008 nessuno è comparso per i reclamanti, mentre il rappresentante della Procura ha chiesto di dichiarare inammissibile il reclamo e, comunque, di respingerlo. Numerosi principi generali del diritto contraddicono il primo motivo di reclamo. E’ noto infatti che la nullità deve essere espressamente comminata dalla norma per la violazione contestata, che la nullità è sempre esclusa se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, che comunque le nullità sono sanate se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato. Nel caso specifico, i reclamanti lamentano che la convocazione per l’udienza del 7/4/08 dinnanzi la C.D.T. non recava l’avviso che le parti avevano la facoltà di prendere visione degli atti e di chiederne copia entro il termine di cinque giorni prima della data fissata per la convocazione. Tale eccezione era stata già sollevata in primo grado con memoria datata 26.3.2008. Vale a dire che, in disparte l’osservazione che l’art. 30 n. 8 CGS non commina la nullità per l’inosservanza della prescrizione in questione, in data 26.3.2008, dodici giorni prima dell’udienza, in seguito alla convocazione ricevuta, gli incolpati, essendo a conoscenza della facoltà di consultare gli atti e di estrarne copia, hanno potuto svolgere esaurientemente il loro diritto di difesa e, comunque, avrebbero potuto regolarmente esercitare tutte le facoltà difensive. Pertanto, l’atto di convocazione, pur se irregolare sotto il profilo della carenza dell’avviso previsto dall’art. 30 comma 8 CGS, ha raggiunto lo scopo al quale era destinato (consentire agli incolpati di svolgere il loro diritto alla difesa); in ogni caso, poi, gli incolpati si sarebbero potuti avvalere di tutte le facoltà loro concesse e se non lo hanno fatto è stato solo per loro libera scelta. Per di più, come già rilevato, l’art. 30 n. 8 non prevede la nullità dell’atto di convocazione per l’inosservanza formale contestata dagli incolpati. Tale irregolarità avrebbe potuto giustificare tutt’al più una richiesta di rinvio, richiesta che invece gli incolpati non hanno mai avanzato. Non si deve neppure dimenticare che , nell’ambito dell’ordinamento sportivo, primo dovere di ogni tesserato è quello di conoscere le norme che regolano l’attività sportiva della Federazione alla quale si aderisce volontariamente, accettandone le regole, ivi comprese quelle che regolano le procedure disciplinari. Per mera accademia si osserva infine che l’eventuale nullità dell’atto di convocazione non comporterebbe il proscioglimento degli incolpati ma solo l’annullamento della decisione di primo grado e la restituzione degli atti alla CDT in sede di rinvio. Nel merito il reclamo è altrettanto infondato. Infatti, il Danni ha ammesso la propria piena consapevolezza e la conseguente accettazione dell’attività svolta dell’allenatore Occozzoli in favore della U.S. Torrile San Paolo, in violazione dell’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico. Nonostante ciò il Danni ha consentito che l’Occozzoli proseguisse ad allenare l’ASD Inter Club Parma, venendo così meno ai doveri imposti dall’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico. Poiché le sanzioni irrogate appaiono congrue, il reclamo deve essere integralmente respinto. P.Q.M. La Commissione rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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