F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 30/05/08 (199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CAMPITELLI (all’epoca dei fatti Presidente SSD Sapri Calcio SpA), LAFRANCO FORTUNATO MASSIMILIANO (all’epoca dei fatti dirigente FC Savoia 1908 SSDRL) E DELLE SOCIETA’ SAPRI CALCIO Srl (già SSD Sapri Calcio SpA nella stagione sportiva 2006/2007) E FC SAVOIA 1908 SSDRL (nota n. 2100/601pf06-07/SP/en del 14.1.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 30/05/08 (199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CAMPITELLI (all’epoca dei fatti Presidente SSD Sapri Calcio SpA), LAFRANCO FORTUNATO MASSIMILIANO (all’epoca dei fatti dirigente FC Savoia 1908 SSDRL) E DELLE SOCIETA’ SAPRI CALCIO Srl (già SSD Sapri Calcio SpA nella stagione sportiva 2006/2007) E FC SAVOIA 1908 SSDRL (nota n. 2100/601pf06-07/SP/en del 14.1.2008) Visti gli atti; letto il provvedimento, ritualmente notificato alle parti, mediante cui il Procuratore Federale, in data 14 gennaio 2008, ha disposto il deferimento nei confronti di: - Sig. Vincenzo Campitelli, all'epoca dei fatti, Presidente della SSD Sapri Calcio, per aver reso al collaboratore dell’Ufficio Indagini in data 13.5.2007 dichiarazioni reticenti e intrinsecamente contraddittorie, in violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver tra l’altro ostacolato l’attività degli organi di giustizia sportiva nonchè per la violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS, relativamente all'art. 66 NOIF, per aver stazionato, nel corso della gara del 31.3.2007 tra Sapri e Savoia (Campionato Nazionale Dilettanti, Girone I), all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi, pur non essendo inserito nella distinta di gara presentata dalla società di appartenenza all'arbitro; - Sig. Massimiliano Lafranco, all'epoca dei fatti, dirigente del FC Savoia 1908 SSDRL (Campionato Nazionale Dilettanti, Girone I), per essere entrato ed aver stazionato negli spogliatoi in occasione della gara del 31.7.2007 tra Sapri e Savoia, sia nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo che subito dopo la conclusione della gara stessa, pur non essendo inserito nella distinta di gara presentata dalla società di appartenenza all'arbitro; - SSD Sapri Calcio Srl, per responsabilità diretta in ordine alla violazione ascritta al proprio tesserato (Presidente); - FC 1908 Savoia SSDRL, per responsabilità oggettiva in ordine alla violazione ascritta al proprio tesserato (dirigente); - verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1, CGS, la competenza funzionale di questa CD Nazionale in ordine al suddetto deferimento - osservato che i soggetti deferiti non hanno depositato alcuna memoria difensiva; - ascoltato il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - a carico del Sig. Vincenzo Campitelli l’inibizione per mesi otto; - a carico del Sig. Massimiliano Fortunato Lafranco l’inibizione per mesi due; - a carico della SSD Sapri Calcio Srl l’ammenda di € 2.500,00; - a carico del FC 1908 Savoia SSDRL l’ammenda di € 1.000,00; - ritenuto che i comportamenti sulla cui base é stato disposto il deferimento dei due tesserati e delle società di rispettiva appartenenza risultano pacificamente comprovati da quanto é emerso all'esito dell'attività inquirente espletata dall’Ufficio Indagini. In particolare, in base alle dichiarazioni rese al collaboratore dell'Ufficio Indagini incaricato, sia il Sig. Campitelli che il Sig. Lafranco hanno pacificamente ammesso di aver tenuto comportamenti violativi della disciplina contenuta nell'art. 66 NOIF, dovendosi, peraltro, considerare, quanto al Sig. Campitelli, la singolarità della motivazione che lo aveva indotto a stazionare, indebitamente, per quanto emerso, sia nel recinto di giuoco che negli spogliatoi. Inoltre va tenuto conto per quanto riguarda il Campitelli che lo stesso ha reso all’Ufficio Indagini dichiarazioni reticenti e contraddittorie relativamente ad un episodio controverso avvenuto in occasione della gara Sapri-Savoia del 30.3.2007, ostacolando con tale condotta lo svolgimento dell’attività delle indagini. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge al sig. Vincenzo Campitelli la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre); al sig. Fortunato Massimiliano Lafranco la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno); alla Società Sapri Calcio Srl la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) e alla Società FC Savoia 1908 SSDRL la sanzione di € 1.000,00 (mille/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it