F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 30/05/08 (255) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DOMINICIS (Amministratore Unico Ternana Calcio SpA), EMIDIO ADAMI (coordinatore del settore giovanile Ternana Calcio SpA), MATTIA TROMBETTA (attualmente tesserato ASD Civitavecchia 1920) E DELLA SOCIETA’ TERNANA CALCIO SpA (nota n. 3341/730pf06-07/SP/en del 17.3.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 30/05/08 (255) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DOMINICIS (Amministratore Unico Ternana Calcio SpA), EMIDIO ADAMI (coordinatore del settore giovanile Ternana Calcio SpA), MATTIA TROMBETTA (attualmente tesserato ASD Civitavecchia 1920) E DELLA SOCIETA’ TERNANA CALCIO SpA (nota n. 3341/730pf06-07/SP/en del 17.3.2008) Con deferimento del 17.3.2008 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1. il Sig. Stefano Dominicis, Amministratore Unico della Ternana Calcio SpA; 2. il sig. Emidio Adami, coordinatore del settore giovanile della Ternana Calcio SpA; 3. il Sig. Mattia Trombetta, attualmente tesserato per la ASD Civitavecchia 1920; 4. la società Ternana Calcio SpA, per rispondere: a) i primi due della violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 40, comma 3 delle NOIF per aver richiesto il tesseramento di un calciatore minore di 16 anni e sprovvisto dei requisiti previsti dalla citata norma delle NOIF per le stagioni sportive 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006; nonché della violazione degli artt. 1, comma 1 del CGS e art. 8, comma 2, del CGS vigente all'epoca dei fatti, oggi art. 10, commi 2 e 6, del CGS, anche in relazione all'art. 6, comma 1, dello Statuto vigente all'epoca dei fatti, oggi art. 7, comma 1, dello Statuto, per aver consentito a Mattia Trombetta di partecipare a numerosi incontri con la squadra, pur non avendo proceduto al tesseramento, nè aver richiesto il tesseramento in deroga alla FIGC per la stagione sportiva 2006/2007; b) il Sig. Mattia Trombetta della violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 del C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 3 delle NOIF per essersi tesserato con la Ternana nelle stagioni sportive 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa federale per i minori di anni 16, nonchè la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 8, comma 2, del CGS vigente all'epoca dei fatti, oggi art. 10, commi 2 e 6, del CGS, per aver partecipato a gare in forza della Terzana Calcio in posizione irregolare in assenza di tesseramento; c) la società Ternana Calcio SpA per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art, 2 comma 4, (oggi art. 4 commi 1) e 2 CGS per i comportamenti ascritti ai propri dirigenti e tesserati. Resiste il Sig. Dominicis, affermando di essere stato nominato AU della Ternana in data 18/7/06 e quindi di non dover rispondere per le annate precedenti a quella 2006/2207. Resiste la Ternana Calcio sostenendo che, in ragione del principio tempus regit actum, alla fattispecie si dovrebbe applicare la prescrizione prevista dal previgente art. 18 CGS, che prevedeva che le infrazioni disciplinari delle società si prescrivevano al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.” Asserisce, quindi, che i fatti concernenti la stagione sportiva 2003/2004 sarebbero prescritti. Afferma, inoltre, la difesa del Dominicis e della Ternana che la copertura assicurativa sarebbe stata operante, attesa l’esistenza di una polizza stipulata dalla società direttamente con la Axa Ass.ni, polizza che avrebbe ricompreso anche il Trombetta. Infine esclude la difesa che dalla vicenda si sarebbero voluti trarre indebiti vantaggi tecnici ed agonistici, in quanto la società avrebbe sempre fornito al Comitato Provinciale di Terni la documentazione attestante la residenza del minore a Civitavecchia. All’udienza del 29.5.2008 le parti concordano per l’applicazione della procedura di patteggiamento di cui all’art. 23 CGS, (con applicazione anche del disposto dell’art. 24 CGS per le posizioni dei deferiti, ad eccezione del Sig. Adami), che dichiarano concordemente di voler esperire nei seguenti termini, con l’applicazione delle sotto riportate sanzioni: a) quanto a Dominicis Stefano 1 mese di inibizione + Euro 3.300,00 di ammenda; b) quanto a Adami Emidio ammenda di 6 mesi; c) quanto alla società Terzana ammenda di Euro 6.700,00; d) quanto al calciatore Trombetta Mattia 3 giornate di squalifica. La Commissione ritiene che la procedura di patteggiamento possa essere nella specie utilmente esperita, considerando le richieste delle parti e la congruità delle sanzioni concordate tra le parti, P.Q.M. la Commissione delibera di applicare le seguenti sanzioni: a) quanto a Dominicis Stefano un mese di inibizione più € 3.300,00 (tremilatrecento/00) di ammenda; b) quanto a Adami Emidio l’ammenda di 6 mesi; c) quanto alla società Ternana l’ ammenda di Euro 6.700,00 (seimilasettecento/00); d) quanto al calciatore Trombetta Mattia 3 giornate di squalifica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it