F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 30/05/08 (198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MASCIA (Presidente Sassari Torres 1903 Srl) E DELLA SOCIETA’ SASSARI TORRES 1903 Srl (nota n. 1573/136pf07-08/SP/en del 17.12.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 30/05/08 (198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MASCIA (Presidente Sassari Torres 1903 Srl) E DELLA SOCIETA’ SASSARI TORRES 1903 Srl (nota n. 1573/136pf07-08/SP/en del 17.12.2007) Visti gli atti; Letto il deferimento disposto in data 17 dicembre 2007 dal Procuratore Federale nei confronti: -del sig. Antonio Mascia, Presidente della Società Sassari Torres 1903 Srl; -della Società Sassari Torres 1903 Srl; per rispondere: il primo, quale Presidente della Società Sassari Torres 1903, in relazione alla violazione dell’ art. 1, comma 1 del CGS con riferimento all’ art. 39 comma 3 delle NOIF, come regolamentato dal C.U. n° 217 del 4 maggio 2007; la Società Sassari Torres 1903 della violazione dell’ art. 4, comma 1 del CGS, per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Presidente. Esaminata la memoria 23 maggio 2008 depositata in atti dalla difesa dei deferiti; ascoltato il difensore delle parti deferite ed il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: per Antonio Mascia mesi sei di inibizione e l’ammenda di € 10.000,00 per la Società Sassari Torres sei punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009 o in alternativa l’esclusione dalla Coppa Italia Serie C oltre l’ammenda di € 10.000,00. Ritenuto che l’applicazione della delibera del 26 marzo 2008 pubblicata nel CU n° 154 Corte Giustizia Federale, invocata dalla difesa delle parti convenute, non può trovare ingresso e accoglimento da parte di questa Commissione, poichè le argomentazioni addotte sono prive di ogni fondamento in relazione al caso in esame, tra l’altro di natura ed oggetto completamente diverso da quello giudicato dalle Sezioni Unite della Corte Giustizia Federale,che ha ritenuto la buona fede di un tesserato nell’intraprendere l’azione penale nei confronti di un altro tesserato, in considerazione che lo stesso, nel comunicare al Commissario Straordinario della FIGC di avere intrapreso la predetta azione penale, si riservava di richiedere l’autorizzazione del Consiglio Federale per l’eventualità che avesse ritenuto di adire il giudice civile per un’azione di risarcimento dei danni. Rilevato che il deferimento è stato disposto a seguito di comunicazione del Presidente della Lega di Serie C che, con propria nota del 27 agosto 2007 segnalava delle irregolarità in ordine alla partecipazione di sette calciatori schierati dalla Società Sassari Torres nell’incontro disputato il 19 agosto 2007, contro la FC Nuorese, valevole per il torneo di Coppa Italia Serie C - 2007/2008. Accertato che, in effetti, nel predetto incontro sono stati impiegati irregolarmente i calciatori Zani Filippo, Serao Giovanni, Lizzori Cristian, Massaio Mario, Federici Daniele, Mascia Alessandro e Molino Daniele, in quanto al momento dello svolgimento della gara non era ancora pervenuto il visto di esecutività del tesseramento dei predetti calciatori. Infatti, la Soc. Sassari Torres 1903 ha inviato alla Lega di appartenenza la richiesta di tesseramento dei suddetti calciatori in data 16 agosto 2007 (ricevuta in Lega il 17 agosto 2007) ed ottenuto dalla stessa il visto di esecutività il 22 agosto 2007, quindi tre giorni dopo la disputa della gara. Pertanto, alla luce di quanto sopra accertato (anche in relazione al riconoscimento della violazione commessa da parte del Presidente della Torres sig. Antonio Mascia, che ha giustificato l’occorso come un banale equivoco commesso dalla sua Società) è pacifica la violazione all’ art. 39 comma 3 NOIF, da parte dei soggetti deferiti; Tale norma infatti dispone che la decorrenza del tesseramento è comunque condizionata alla concessione del visto di esecutività da parte della Lega competente. In quanto alla sanzione da irrogare, la Commissione rileva che l’art. 39 comma 4 NOIF punisce l’utilizzo di un calciatore in data antecedente alla concessione del visto di esecutività è punito con l’ammenda a carico della Società. Non pare quindi accoglibile la richiesta della Procura federale di applicazione di sanzioni di diversa natura. L’ammenda viene quantificata nella misura indicata nel dispositivo, in considerazione della natura da una lato della natura colposa dell’infrazione e dall’altro lato del numero di calciatori impiegati in posizione di tesseramento non ancora perfezionato. Per il Presidente Mascia appare sanzione adeguata quella in dispositivo. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga al sig. Antonio Mascia la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società Sassari Torres 1903 l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
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