F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CDN del 03/06/08 (299) APPELLO DEL SIG. WALTER CAPRIOLI (all’epoca dei fatti allenatore RC Garbatella) AVVERSO L’INIBIZIONE PER ANNI DUE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 135 del 17.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CDN del 03/06/08 (299) APPELLO DEL SIG. WALTER CAPRIOLI (all’epoca dei fatti allenatore RC Garbatella) AVVERSO L’INIBIZIONE PER ANNI DUE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 135 del 17.4.2008) La Commissione Disciplinare Nazionale rilevato che il ricorrente non ha versato la tassa reclamo, nonostante la Segreteria di questa Commissione lo abbia sollecitato; considerato altresì che il ricorso privo della relativa tassa non può essere istruito giusto il disposto dell’art. 33 comma 8 CGS; rilevato che il ricorso non risulta essere stato notificato alla Procura Federale così come previsto dall’art. 33 comma 5 CGS. P.Q.M. dichiara il non luogo a procedere.
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