F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CDN del 03/06/08 (304) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente US Città di Palermo SpA) E DELLA SOCIETA’ AS CITTA’ DI PALERMO SpA (nota n. 3719/1001pf07-08/SP/gm del 25.3.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 61/CDN del 03/06/08
(304) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente US Città di Palermo SpA) E DELLA SOCIETA’ AS CITTA’ DI PALERMO SpA (nota n. 3719/1001pf07-08/SP/gm del 25.3.2008)
Il deferimento Con provvedimento del 25/3/2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Palermo, per violazione dell'art. 5, n. 1, CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi diretti a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere la reputazione, il prestigio e la credibilità delle istituzioni federali, nonché la Soc. Palermo per violazione dell'art. 4, n. 1 e 5, CGS, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, dopo aver precisato che Zamparini non aveva intenzione di adombrare dubbi sulla regolarità del campionato, né ledere il prestigio delle Istituzioni federali, si eccepisce l’insussistenza delle violazioni ascritte. I motivi della decisione Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 e dell’inibizione per giorni 15 per Zamparini e a quella dell’ammenda di € 50.000,00 per la Soc. Palermo. È comparso altresì il difensore della Soc. Palermo, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Presidente Zamparini riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Corriere dello Sport - Stadio" e “Tuttosport” del 20/3/2008, sono censurabili. Affermare, tra l’altro, "vogliono mandare il Palermo in B", "il disegno è quello di spedire il Palermo in B" e “se Gussoni vuole mandarci in B ce lo dica prima” travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione e in una accusa generalizzata di parzialità. A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da una decisione ritenuta ingiusta, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Presidente Zamparini, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e delle circostanze di fatto, nonché delle previsioni di cui all’art. 5, n. 6, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 35.000,00 sia a Maurizio Zamparini, sia alla Soc. Palermo.
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