F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62/CDN del 06/06/08 (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PAPONETTI (all’epoca dei fatti calciatore Pescara Calcio attualmente tesserato Giulianova Calcio Srl), GIUSEPPE POSTIGLIONE (Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore Potenza Sport Club Srl), PASQUALE GIUZIO (dirigente accompagnatore nonché delegato Potenza Sport Club) E DELLA SOCIETA’ POTENZA SPORT CLUB Srl (nota n. 2125/188pf07-08/SP/en del 15.1.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 62/CDN del 06/06/08
(200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA
PAPONETTI (all’epoca dei fatti calciatore Pescara Calcio attualmente tesserato
Giulianova Calcio Srl), GIUSEPPE POSTIGLIONE (Amministratore Unico e Legale
rappresentante pro tempore Potenza Sport Club Srl), PASQUALE GIUZIO (dirigente
accompagnatore nonché delegato Potenza Sport Club) E DELLA SOCIETA’
POTENZA SPORT CLUB Srl (nota n. 2125/188pf07-08/SP/en del 15.1.2008)
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
1) Il calciatore Luca Paponetti, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società
Pescara Calcio, ed attualmente tesserato per la società Giulianova Calcio Srl;
2) Il sig. Giuseppe Postiglione, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro
tempore della società Potenza Sport Club Srl;
3) Il sig. Pasquale Giuzio, Dirigente accompagnatore, della società Potenza Sport Club
Srl;
4) Il Potenza Sport Club Srl;
per rispondere:
- i primi tre della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 del
CGS e per la violazione del disposto di cui all’art. 40/4 delle NOIF;
- la Società, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS.
Il difensore dei deferiti Postiglione Giuseppe e soc. Potenza Sport Club ha fatto pervenire
memoria con la quale chiede il proscioglimento dei suoi rappresentati o, in subordine,
l’irrogazione di una sanzione contenuta nel minimo.
All’udienza del 5/6/08 il rappresentante della Procura ha richiesto le seguenti sanzioni:
mesi 4 di inibizione per il Postiglione,mesi sei di inibizione per il Giuzio, mesi 4 di squalifica
per il Paponetti e € 2.000,00 per la soc. Potenza Sport Club.
I difensori dei deferiti hanno chiesto il proscioglimento o, in subordine, una sanzione
contenuta nel minimo.
Sulla base dell’attività di indagine svolta dalla Procura Federale, deve ritenersi provato che
il calciatore Luca Paponetti abbia violato l’art. 40/4 delle NOIF, che non consente il
tesseramento contemporaneo per più società, tesserandosi con il Potenza, nonostante il
precedente tesseramento per la stagione sportiva 2007/2008 sottoscritto in data 9/8/2007
con il Pescara, che in data 18.8.2007 aveva avuto dalla Lega Professionisti di Serie C il
visto di esecutività.
Nel contempo il Potenza S.C. risulta avere avviato la trattativa con il Paponetti nonostante
fosse a conoscenza che lo stesso calciatore avesse già firmato il rinnovo del tesseramento
con il Pescara Calcio e, comunque, senza effettuare adeguati accertamenti in ordine a tale
circostanza. In particolare il Potenza SC, ha operato senza prima accertarsi presso la
Lega Professionisti di Serie C, se il precedente tesseramento del Paponetti con il Pescara
Calcio, sottoscritto in data 9.8.2007 avesse ricevuto il visto di esecutività e, comunque,
senza preoccuparsi minimamente dello status del calciatore.
La presenza fisica del Presidente Postiglione alle trattative intercorse con il Paponetti
appare provata dalle concordi dichiarazioni del calciatore e dal suo agente “di fatto” Di
Campli. In ogni caso la presenza o l’assenza del Postiglione al momento della conclusione
delle trattative non ha rilevanza in quanto, il Presidente, per sua stessa ammissione (vedi
dichiarazioni rese alla procura Federale) era certamente al corrente dei contatti tra la
società ed il Paponetti ed avrebbe dovuto comunque usare la massima diligenza nei
controlli sulla situazione del calciatore, anche alla luce della carica federale ricoperta.
Pertanto la responsabilità del Postiglione appare accertata quanto meno a titolo di colpa.
Analoghe valutazioni valgono per il Giuzio che ha sottoscritto gli atti nella sua qualità di
delegato.
I fatti contestati realizzano la violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 del
CGS, e dell’art. 40/4 delle NOIF, da parte del calciatore Paponetti, dell’Amministratore
Unico e Legale rappresentante del Potenza SC Srl, sig. Postiglione e del Dirigente del
Potenza SC Srl, sig. Giuzio.
I precedenti giurisprudenziali della CGF citati nella memoria difensiva del Postiglione e del
Potenza, non hanno alcuna attinenza con la presente fattispecie, riguardando fatti e
circostanze del tutto diverse.
Inoltre, al calciatore Paponetti si deve addebitare una ulteriore condotta
antiregolamentare, anche essa in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di
cui all’art. 1 CGS, consistita nell’essersi avvalso, in occasione della trattativa svoltasi in
data 20.8.2007 presso lo Stadio di Potenza, dell’agente FIFA Donato Di Campli,
nonostante in tale data il Paponetti fosse ancora legato, con vincolo di mandato, all’agente
FIFA avv. Fernando Arbotti (tale ultimo mandato, risulta essere stato revocato dal
Paponetti solo il giorno 21.8.2007, per poi essere nuovamente rinnovato in data
27.8.2007 allo stesso Arbotti).
Della condotta tenuta dall’Amministratore Unico e Legale Rappresentante e dal dirigente
del Potenza calcio deve essere chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed
oggettiva, anche la stessa società Potenza Calcio, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del
nuovo CGS.
Sanzioni congrue per i fatti così come accertati appaiono quelle di cui al dispositivo.
P.Q.M.
infligge ai deferiti le seguenti sanzioni:
mesi due di inibizione a Postiglione Giuseppe, mesi due di inibizione a Giuzio Pasquale,
mesi quattro di squalifica a Paponetti Luca ed € 2.000,00 (duemila/00) alla soc. Potenza
Sport Club Srl.
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