F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.6/CDN del 4 settembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLlNO (Presidente e legale rappresentante Cagliari Calcio S.p.A.), PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 NONCHE’ EX ART. 2 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ CAGLIARI CALCIO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2295/476pf/SP/mc del 15.6.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.6/CDN del 4 settembre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLlNO
(Presidente e legale rappresentante Cagliari Calcio S.p.A.), PER VIOLAZIONE ART. 1
COMMA 1 NONCHE’ EX ART. 2 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ CAGLIARI
CALCIO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2295/476pf/SP/mc
del 15.6.2007).
Con provvedimento del 15/6/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa
Commissione Massimo Cellino, Presidente e legale rappresentante della Soc. Cagliari, per
violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento all’art. 2, comma 1, del CGS,
nonché la Soc. Cagliari per violazione dell’art. 2, comma 4, del CGS, per responsabilità
diretta e oggettiva in ordine agli addebiti contestati al proprio Presidente e ai propri
tesserati.
Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire una
memoria difensiva nella quale si rileva che, avendo la Commissione disciplinare del
Settore tecnico prosciolto Gianfranco Ibba e Giorgio Melis da ogni addebito con decisione
del 26.7.2007, verrebbe meno il presupposto del deferimento. Di conseguenza, si chiede il
proscioglimento dagli addebiti contestati.
Alla riunione odierna, è comparso il Procurare federale, il quale, preso atto della decisione
della Commissione disciplinare del Settore tecnico del 26.7.2007, che non è soggetta ad
impugnazione da parte della Procura federale stessa, ha chiesto il proscioglimento dagli
addebiti contestati per il Cellino per la Soc. Cagliari.
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
Il presente deferimento si fonda su quanto affermato nella relazione dell’Ufficio indagini,
che ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., del CGS può essere utilizzato a fini di prova dagli
Organi della giustizia sportiva. Da tale relazione risulta che, nel corso della stagione
2006/07, l’allenatore della squadra Primavera della Soc. Cagliari, Gianfranco Ibba, ha
svolto le proprie funzioni congiuntamente a Giorgio Melis, tesserato per la stessa Soc.
Cagliari come allenatore dilettante di terza categoria e, dunque, sprovvisto della
necessaria abilitazione. In particolare, in primo luogo, durante gli allenamenti della
squadra, Ibba si occupava della parte atletica, mentre Melis si occupava di quella tecnica
e, in secondo luogo, in occasione della gara del Campionato Primavera Cagliari-Triestina,
entrambi i tecnici si sono recati in panchina impartendo suggerimenti e direttive ai
calciatori.
Tuttavia, con decisione del 26.7.2007, pubblicata in C.U. n. 7, la Commissione disciplinare
del Settore tecnico ha ritenuto che non sono emersi elementi sufficienti per ritenere tali
comportamenti in contrasto con quanto sancito con l’art. 1, comma 1, del CGS, in
riferimento agli artt. 35, commi 1 e 2, e 38, comma 4, del Regolamento del Settore tecnico,
e, conseguentemente, ha prosciolto Gianfranco Ibba e Giorgio Melis da ogni addebito.
Ne deriva che, in mancanza di violazioni regolamentari da parte dei tesserati, non può
essere addebitata alcuna ipotesi di responsabilità a carico della Soc. Cagliari e del suo
Presidente.
P.Q.M.
la Commissione proscioglie Massimo Cellino e la Soc. Cagliari Calcio S.p.A. dagli addebiti
contestati.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.6/CDN del 4 settembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLlNO (Presidente e legale rappresentante Cagliari Calcio S.p.A.), PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 NONCHE’ EX ART. 2 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ CAGLIARI CALCIO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2295/476pf/SP/mc del 15.6.2007)."