F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.6/CDN del 4 settembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANO COPELLI (assistente arbitro) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS E 37 COMMA 2 LETT. B) DEL REGOLAMENTO AIA OGGI TRASFUSO NELL’ART. 40 COMMA 3 LETT. C) DEL REGOLAMENTO AIA (nota n. 236/405pf06-07/SP/ma del 31.7.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.6/CDN del 4 settembre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANO
COPELLI (assistente arbitro) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS E 37 COMMA 2 LETT. B)
DEL REGOLAMENTO AIA OGGI TRASFUSO NELL’ART. 40 COMMA 3 LETT. C) DEL
REGOLAMENTO AIA (nota n. 236/405pf06-07/SP/ma del 31.7.2007).
Con provvedimento del 31.7.2007, il Procuratore federale ha deferito a questa
Commissione Cristiano Copelli, assistente arbitro, per rispondere della violazione dell’art.
1 del CGS e dell’art. 37, comma 2, lett. b), del Regolamento AIA, in vigore all’epoca dei
fatti (oggi art. 40, comma 3, lett. c), per aver intrattenuto, in più occasioni, colloqui
telefonici con Leonardo Meani, tesserato della Soc. Milan, nel corso dei quali sono state
espresse “considerazioni e commenti contrari ai principi di lealtà, correttezza, probità e
trasparenza di cui alle norme sopra indicate, riguardanti la posizione di singoli associati e
le problematiche del mondo arbitrale e specifiche decisioni tecniche concernenti decisioni
e segnalazioni adottate nel corso di alcune gare, con la circostanza aggravante del
pregiudizio arrecato, per la notorietà dei fatti, all’immagine dell’AIA”.
A fondamento di tale deferimento la Procura federale ha posto le risultanze dell’attività
svolta dall’Ufficio Indagini (riportate nella relazione prot. 1496.FSB.gm, con i relativi
allegati), a seguito della acquisizione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n.
401/1989, della documentazione (intercettazioni telefoniche e ambientali ed altro)
trasmessa dalla Procura della Repubblica di Napoli nell’ambito del procedimento penale n.
439 15/02 r.g.
Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria
difensiva, nella quale si eccepisce, in via pregiudiziale, l’improcedibilità dell’azione per
decorrenza del termine previsto dall’art. 32, comma 11, del CGS; in via preliminare,
l’improcedibilità per il divieto del bis in idem, in quanto sulla fattispecie si sarebbe già
espressa la Commissione disciplinare dell’AIA con decisione n. 16 del 31.10.2006; nel
merito, la mancanza di violazione dell’art. 1, in quanto il contenuto dei colloqui telefonici
non consentirebbe di individuare comportamenti contrari ai principi dell’etica sportiva con
la conseguente mancanza di responsabilità del Copelli nei fatti a lui ascritti.
Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore federale, il quale, richiamate le ragioni del
deferimento, ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione della
sanzione della sospensione per mesi tre.
È comparso altresì il Copelli, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti
contestati o, in subordine, l’applicazione della sanzione minima.
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
Dalla relazione dell’Ufficio indagini (che ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., del CGS può
essere utilizzato a fini di prova dagli Organi della giustizia sportiva) e dai suoi allegati
(intercettazioni telefoniche) risulta che il Copelli, nel periodo marzo-aprile 2005, ha
intrattenuto colloqui telefonici con Leonardo Meani, tesserato della Soc. Milan, nel corso
dei quali sono stati espressi commenti e considerazioni sulla posizione di singoli associati
e su specifiche decisioni tecniche concernenti il settore arbitrale.
Si tratta di un comportamento in contrasto con quanto sancito dall’art. 1, comma 1, del
CGS, secondo il quale le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni
altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale
o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e
degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in
ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nonché dell’art. 37, comma 2, lett. b),
del Regolamento AIA, in vigore all’epoca dei fatti (oggi art. 40, comma 3, lett. c), secondo il
quale gli arbitri devono improntare il proprio comportamento ai principi di lealtà,
trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità e della immagine
dell’AIA.
Le argomentazioni difensive concernenti l’improcedibilità dell’azione per decorrenza del
termine previsto dall’art. 32, comma 11, del CGS e l’improcedibilità per il divieto del bis in
idem non risultano fondate, in quanto, da una parte, l’Ufficio indagini risulta aver
completato tempestivamente i propri accertamenti nei termini previsti dalle norme
all’epoca in vigore, e, dall’altra, la Commissione disciplinare dell’AIA ha assunto una
decisione di improcedibilità dell’originario deferimento per carenza di giurisdizione, senza
esaminare il merito della vicenda.
Sanzione equa, tenuto conto del contenuto dei colloqui telefonici e, in particolare, dei
doveri di riservatezza e di correttezza propri degli associati all’AIA, nonché degli
orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appare quella della
sospensione per mesi tre.
Ai fini della esecuzione della sanzione, peraltro, deve tenersi conto che il Copelli ha già
scontato un periodo di sospensione cautelare dal 31.7.2006 al 31.10.2006: tale periodo,
dunque, deve essere computato nella sanzione irrogata.
P.Q.M.
la Commissione delibera di infliggere a Cristiano Copelli la sanzione della sospensione per
tre mesi (sanzione già scontata nel periodo di sospensione cautelare dal 31.7.2006 al
31.10.2006).
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