F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.7/CDN del 18 settembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANTE PATERNA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante Pescara Calcio S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90 NOIF E AL PARA III) LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4) DELL’ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS ALL’EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS ALL’EPOCA VIGENTE OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 202/080pf07-08/SP/ma del 10.8.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.7/CDN del 18 settembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANTE PATERNA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante Pescara Calcio S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90 NOIF E AL PARA III) LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4) DELL’ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS ALL’EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS ALL’EPOCA VIGENTE OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 202/080pf07-08/SP/ma del 10.8.2007). Preso atto che su rilievo della Procura Federale è stato deferito a questa Commissione il sig. Dante Paterna che all’epoca dei fatti, di cui al deferimento, non risultava essere Presidente della Società deferita Pescara Calcio S.p.A. come da foglio di censimento in atti, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’adozione dei provvedimenti di conseguenza.
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