F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.7/CDN del 18 settembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANTE PATERNA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante Pescara Calcio S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90 NOIF E AL PARA III) LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4) DELL’ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS ALL’EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS ALL’EPOCA VIGENTE OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 202/080pf07-08/SP/ma del 10.8.2007).
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