• Stagione sportiva: 2007/2008
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.7/CDN del 18 settembre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE
RUGGIERI (Presidente e legale rappresentante Spezia Calcio 1906 S.r.l.) PER
VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART.
8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90 NOIF E AL PARA I) LETT. A) PRIMA
PARTE E PUNTO 5) DELL’ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA
SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS
VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON
RIFERIMENTO ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n.
200/078pf07-08/SP/ma del 10.8.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.7/CDN del 18 settembre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE
RUGGIERI (Presidente e legale rappresentante Spezia Calcio 1906 S.r.l.) PER
VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART.
8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90 NOIF E AL PARA I) LETT. A) PRIMA
PARTE E PUNTO 5) DELL’ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA
SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS
VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON
RIFERIMENTO ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n.
200/078pf07-08/SP/ma del 10.8.2007).
Letti gli atti;
ascoltato il rappresentante della Procura Federale dott. Leonardo Spagnoletti;
rilevata l’assenza dei deferiti, ritualmente convocati;
OSSERVA
Con atto del 10.8.2007, il Procuratore Federale ha deferito i soggetti di cui in epigrafe per
l’inosservanza di quanto disposto dal C.U. n. 6/A del 3.5.2007, relativamente al deposito,
entro il termine del 30.6.2007, presso la Co.Vi.So.C., della dichiarazione, corredata dal
Mod. F24, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e
Fondo Fine Carriera, riguardante gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007
compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al serttore sportivo con contratti
ratificati dalla Lega Nazionale Professionisti.
Nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha concluso per
l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo, per la Società, la penalizzazione di
punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e per il Presidente
Giuseppe Ruggieri, l’inibizione per mesi 6 (sei), ai sensi del vigente art. 8 comma 1 CGS.
Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.
Risulta per tabulas, che i soggetti deferiti hanno assolto agli obblighi loro imposti solo il
10.7.2007, data nella quale, peraltro, hanno effettuato i versamenti richiesti. La pacifica
violazione del termine e l’assenza di memorie difensive de deferiti, tese a provare una
realtà diversa, comporta l’accoglimento delle richieste della Procura Federale e
l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti,
PQM
Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge alla Società Spezia Calcio 1906 S.r.l. la
penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva
(2007/2008), ed al Presidente della stessa, Giuseppe Ruggieri, l’inibizione per mesi 6
(sei).
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e sul Comunicato ufficiale n.7/CDN del 18 settembre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE
RUGGIERI (Presidente e legale rappresentante Spezia Calcio 1906 S.r.l.) PER
VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART.
8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90 NOIF E AL PARA I) LETT. A) PRIMA
PARTE E PUNTO 5) DELL’ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA
SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS
VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON
RIFERIMENTO ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n.
200/078pf07-08/SP/ma del 10.8.2007)."