F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.8/CDN del 28 settembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente e legale rappresentante A.S. Melfi S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90 NOIF E AL PARA III) LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4) DELL’ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA SOCIETA’ A.S. MELFI S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS ALL’EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 201/079pf07-08/SP/ma del 10.8.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.8/CDN del 28 settembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente e legale rappresentante A.S. Melfi S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90 NOIF E AL PARA III) LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4) DELL’ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA SOCIETA’ A.S. MELFI S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS ALL’EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 201/079pf07-08/SP/ma del 10.8.2007). Letto il deferimento, esaminati gli atti, sentiti il rappresentante della Procura Federale dott. Leonardo Spagnoletti che ha chiesto l’inibizione per mesi otto per il Presidente Giuseppe Maglione e la penalizzazione di punti uno per la Società A.S. Mellfi Srl nonché il difensore dei deferiti che ne ha chiesto il proscioglimento, osserva: •Il Procuratore Federale ha deferito Giuseppe Maglione e la Società A.S. Melfi Srl, il primo nella qualità di Presidente, per non aver provveduto entro il termine perentorio del 30.6.2007 a depositare presso la Co.Vi.So.C. l’attestazione dell’avvenuto pagamento e/o la regolarizzazione dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera riguardante gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2007 compreso ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Leag Professionisti Serie C; •I deferiti hanno chiesto il proscioglimento sostenendo che la mancata presentazione della documentazione richiesta era addebitabile ad un ritardo dell’ENPALS nel rilascio della documentazione di competenza. Inoltre il difensore dei deferiti ha eccepito la nullità dell’atto di deferimento per l’errata indicazione in esso della autorità competente alla ratifica dei contratti dei tesserati. Inoltre ha eccepito la violazione del principio del contraddittorio per la mancata concessione della remissione in termini richiesta con istanza inviata via fax il 6.9.2007 a questa Commissione; •Le eccezioni preliminari sono infondate. L’atto di deferimento reca con dovizie di particolari la descrizione dei fatti contestati, senza alcuna possibilità di errore dei deferiti che sono stati messi in condizione di conoscere perfettamente quanto a loro addebitato e, conseguentemente, di esibire le proprie argomentazioni difensive. Il riferimento alla LNP, contenuto nell’atto di deferimento allorchè si riporta parte del testo della norma violata (seguito da puntini di sospensione) e nella parte finale di tale atto, non altera in alcun modo il senso ed il contenuto dell’atto di deferimento né crea difficoltà alcuna ai deferiti nell’esercizio dei propri diritti. In relazione alla eccezione di violazione del principio del contraddittorio, va riscontrato che il 6.9.2007 il difensore dei deferiti ha chiesto il rinvio dell’udienza fissata per il giorno 15.9.2007 per generici “impegni famigliari”. Per gli stessi motivi chiedeva la remissione in termini. Questa Commissione aderiva alla richiesta di rinvio dell’udienza respingendo quella di remissione in termini. Tale istituto non è previsto dalla normativa sportiva e, comunque, nessuna impedibilità a presentare le memorie difensive è stata dedotta dai deferiti, tantomeno non addebitabile a fatto proprio. Il rinvio dell’udienza, peraltro, ha consentito ai deferiti di svolgere adeguatamente le proprie difese; •La responsabilità dei deferiti è provata. Infatti l’art. 7 dell’allora vigente CGS ora trasfuso nell’art. 8 ed il C.U. n. 6/A del 3.5.2007 prevedono l’obbligo di comunicazione e di deposito della necessaria documentazione entro termini perentori. Tale obbligo non è stato rispettato e tale violazione è addebitabile anche al Presidente della Società che avrebbe dovuto provvedere all’incombenza. Peraltro la responaabilità dei deferiti è prevista espressamente dall’art. 8 comma 10 CGS. Sul punto va precisato che il fatto addebitato al Presidente del Melfi è chiaramente esposto nel deferimento. La mancata espressa enunciazione della norma di cui all’art. 8 comma 10 CGS non ha alcuna rilevanza in quanto è il capo di imputazione che deve contenere i fatti addebitati al deferito al fine di consentigli l’individuazione della norma violata; •Per le violazioni contestate sanzione congrua appare quella di mesi otto di inibizione per il Maglione e un punto di penalizzazione per il Melfi, P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge a Giuseppe Maglione l’inibizione per mesi otto e alla Società A.S. Melfi S.r.l. la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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