F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.8/CDN del 28 settembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI BISANTI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante A.S. Viterbese Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 89 NOIF E AL C.U. N. 180/A DEL 31.3.2007 ALL. A) PAR. I) LETT C) E DELLA SOCIETA’ A.S. VITERBESE CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2116/70pf/SP/ma del 4.6.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.8/CDN del 28 settembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI BISANTI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante A.S. Viterbese Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 89 NOIF E AL C.U. N. 180/A DEL 31.3.2007 ALL. A) PAR. I) LETT C) E DELLA SOCIETA’ A.S. VITERBESE CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2116/70pf/SP/ma del 4.6.2007). Visti gli atti; letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 4.6.2007 nei confronti del sig. Giovanni Bisanti all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società A.S. Viterbese Calcio S.r.l. per violazione dell’art. 7 comma 3bis CGS, in relazione all’art. 89 NOIF ed al C.U. n. 180/A del 31.3.2006 all. A) par. I) lett. C) e della Società A.S. Viterbese Calcio S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2 comma 4 CGS per le condotte ascrivibili al suo legale rappresentante; ascoltato il difensore della Società deferita e preso atto della mancata comparizione del sig. Giovanni Bisanti; ascoltato, altresì, il rappresentante della Procura Federale dott. Leonardo Spagnoletti, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione della inibizione per mesi sei al Bisanti e della penalizzazione di un punto in classifica a carico della A.S. Viterbese Calcio S.r.l. da scontarsi nella corrente stagione sportiva; rilevato, in via preliminare, che i fatti contestati risultano comprovati in atti visto che la A.S. Viterbese Calcio S.r.l. non ha depositato presso la Lega Professionisti Serie C entro i termini assegnati le dichiarazioni liberatorie comprovanti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati; rigettata ogni eccezione formulata dalla difesa della Società deferita diretta a giustuficare il mancato adempimento giacchè non risulta depositato in giudizio alcun documento attraverso il quale possa non imputarsi alla Società l’inadempimento e comunque trovare valide giustificazioni del comportamento inadempiente; ritenuto che la condotta inadempiente deve essere imputata al Bisanti, quale legale rappresentante della Società, per il rapporto di immedesimazione organica che lo legava alla Società; Esaminata la eccezione formulata dalla difesa della Società deferita che ha sostenuto l’inapplicabilità alla fattispecie in esame del C.U. n. 180/A del 31.3.2006 in quanto detto Comunicato prevede una penalizzazione da applicarsi limitatamente alla stagione sportiva 2006/2007; Valutata la irrilevanza di detta eccezione in quanto l’art. 7, comma 3bis CGS sanziona la Società inadempiente con l’ammenda o con un punto di penalizzazione in classifica “secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni federali”; Considerato che le attuali disposizioni federali da applicare alla fattispecie, in quanto migliorative rispetto alle precedenti, sono quelle di cui agli artt. 8 comma 5 e 8 comma 10 CGS; affermata la responsabilità dei deferiti, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione della inibizione di mesi sei a carico del Sig. Giovanni Bisanti e la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica a carico della A.S. Viterbese Calcio S.r.l. da scontarsi nella stagione sportiva corrente.
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