F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.9/CDN del 4 ottobre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE D’ADDATO (osservatore arbitrale) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS E DELL’ART. 37 COMMA 2 LETT. B) E J) OGGI TRASFUSO ART. 40 COMMA 3 LETT. C) E M) DEL REGOLAMENTO AIA (nota n. 281/406pf06-07/SP/ma del 6.8.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.9/CDN del 4 ottobre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE
D’ADDATO (osservatore arbitrale) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS E DELL’ART. 37
COMMA 2 LETT. B) E J) OGGI TRASFUSO ART. 40 COMMA 3 LETT. C) E M) DEL
REGOLAMENTO AIA (nota n. 281/406pf06-07/SP/ma del 6.8.2007).
Con provvedimento del 6 agosto 2007, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Pasquale D’Addato, osservatore arbitrale, per rispondere della violazione di
cui all’art. 1 del CGS e dell’art. 37, n. 2, lett. b) e j), del Regolamento AIA, in vigore
all’epoca dei fatti (oggi art. 40, n. 3, lett. c), in primo luogo, per aver contattato, in tre
occasioni, Leonardo Meani, tesserato della Soc. Milan, al fine di chiedere interventi
personali a proprio favore e, in secondo luogo, per aver accettato di esprimere una
valutazione favorevole di un assistente.
Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l’incolpato ha fatto pervenire una istanza di
applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, sulla quale ha espresso il proprio
consenso il Procuratore federale.
Alla riunione odierna, sono comparsi i rappresentanti della Procura federale e l’incolpato,
assistito dal proprio difensore.
A seguito di tale istanza, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale
premesso
- che, con atto del 6 agosto 2007, il Procuratore federale ha deferito a questa
Commissione Pasquale D’Addato, osservatore arbitrale, per rispondere della violazione di
cui all’art. 1 del CGS e dell’art. 37, comma 2, lett. b) e j), del Regolamento AIA, in vigore
all’epoca dei fatti (oggi art. 40, n. 3, lett. c);
- che, con istanza del 17 settembre 2007, il D’Addato ha chiesto l’applicazione di sanzioni
ai sensi dell’art. 23 CGS;
- che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visti
- l’art. 23, n. 1, del CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 possono
accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado,
per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le
specie e la misura;
- l’art. 23, n. 2, del CGS, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
rilevato
che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta
e le sanzioni indicate risultano congrue, anche tenendo conto di quanto disposto dall’art.
24 del CGS in materia di collaborazione degli incolpati e dall’art. 16 del CGS in tema di
poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva;
che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate:
sanzione base: mesi 12;
diminuzione in applicazione dell’art. 24 fino alla misura di mesi 6;
aumento di mesi 1 in considerazione della pluralità delle condotte considerate;
diminuzione in via definitiva a mesi 4 e giorni 2, essendo stato sospeso in via cautelare
dalla Commissione di disciplina nazionale AIA, con nota del 5.7.2006 (sanzione cessata a
seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione della Commissione di disciplina nazionale
AIA del 7.11.2006);
dispone
l’applicazione della sanzione della sospensione per mesi 4 e giorni 2, sanzione già
scontata per effetto della sospensione in via cautelare disposta dalla Commissione di
disciplina nazionale AIA, con nota del 5.7.2006.”
Dopo aver dato lettura della ordinanza, la Commissione ha dichiarato chiuso il
procedimento.
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