F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02.07.2008 (269) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ PERUGIA CALCIO SpA (nota n. 4027/407pf07-08/AM/ma del 9.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02.07.2008 (269) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ PERUGIA CALCIO SpA (nota n. 4027/407pf07-08/AM/ma del 9.4.2008) 1) Il deferimento Con provvedimento del 9.4.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Perugia, per rispondere della violazione dell’art. 14, comma 1, CGS in riferimento al comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Perugia-Salernitana del 28.10.2007. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, la Società ha fatto pervenire una articolata memoria difensiva nella quale, innanzitutto, si eccepisce l’assoluta levità dei fatti, l’inapplicabilità dell’art. 14 CGS e la carenza o insufficienza delle risultanze probatorie; in secondo luogo, si rileva la sussistenza delle circostanze attenuanti/esimenti di cui all’art. 13 CGS; infine, si evidenzia il comportamento positivo del Presidente della Soc. Perugia. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità della deferita e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 15.000,00. È comparso altresì il difensore della Soc. Perugia, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nella memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura federale e dagli atti allegati si evince che, in occasione della gara Perugia-Salernitana del 28.10.2007, il Presidente e il Vicepresidente della Soc. Salernitana, insieme ai propri familiari, stati oggetto di lancio di bottigliette di plastica piene d’acqua e di frasi fortemente offensive in tribuna autorità. In particolare, il Presidente è stato colpito, prima, da due bottigliette da mezzo litro piene di acqua e, poi, al termine dell’incontro, da una terza bottiglia piena di acqua, tanto da obbligarlo a farsi assistere dal medico sociale della Soc. Salernitana, il quale ha riscontrando una cervico-dorsalgia dovuta a trauma diretto. Tali comportamenti violenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo da più sostenitori hanno comportato danni gravi all’incolumità fisica di una e più persone e, pertanto, integrano la violazione dell’art. 14, comma 1, CGS. Sanzione equa, tenuto conto dell’attività svolta dalla Soc. Perugia per la prevenzione dei fatti violenti dei propri sostenitori, nonché del comportamento del Presidente il quale, non appena informato, si è scusato personalmente dell’accaduto, nonché dell’orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi ana loghi, appare quella di cui al dispositivo. 3) Il dispositivo Per tali motivi, delibera di infliggere alla Soc. Perugia la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).
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