F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02.07.2008 (306) – APPELLO DEL SIG. MARIO DEL SIGNORE (Presidente ASD Sporting Pontecorvo) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – C.U. n. 143 del 2.5.2008).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02.07.2008 (306) – APPELLO DEL SIG. MARIO DEL SIGNORE (Presidente ASD Sporting Pontecorvo) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - C.U. n. 143 del 2.5.2008). - Il Procuratore Federale, con provvedimento del 12.2.2008 n. 2703/42 pf 07-08/SP/en ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale CR Lazio • il Sig. Mario del Signore, Presidente della società ASD Sporting Pontecorvo 1926, per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in quanto, dopo aver firmato l’accordo di svincolo con il calciatore Capraro Luca e successivamente all’avvenuto svincolo dello stesso giocatore ed all’accordo di quest’ultimo con altra società, contestava il medesimo svincolo presso l’Ufficio Tesseramenti del CR Lazio nonché • la società ASD Sporting Pontecorvo 1926 per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente. - In particolare, il Procuratore Federale, sulla scorta degli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini, ha contestato che lo stesso Sig. Mauro Del Signore, • dapprima, a inizio stagione sportiva 2005/2006, aveva firmato l‘accordo di svincolo con il calciatore Capraro Luca senza apporvi alcuna data, • successivamente, dopo che lo stesso calciatore aveva ottenuto lo svincolo e si era accordato con altra società, aveva contestato, a titolo ritorsivo, l’avvenuto svincolo e sporto reclamo all’Ufficio Tesseramenti del CR Lazio - ottenendo peraltro l’annullamento dello svincolo – in quanto, a suo dire, esisteva un accordo verbale con il padre del calciatore in virtù del quale tutte le decisioni relative alla gestione del calciatore – e quindi anche quelle concernenti lo svincolo ed il passaggio ad altra società - sarebbero state prese di comune accordo con lo stesso Sig. Mauro Del Signore; - La Commissione Disciplinare Territoriale CR Lazio con decisione pubblicata sul CU n. 143 del 02.05.2008, ritenuti fondati i fatti posti alla base del deferimento ed in accoglimento di quest’ultimo, comminava al Sig. MARIO DEL SIGNORE la sanzione dell’inibizione per mesi 3 ed alla società ASD Sporting Pontecorvo 1926 la sanzione dell’ammenda di €. 1.500,00; - successivamente, il Sig. Mauro Del Signore ha proposto ricorso avanti a Codesta Commissione Disciplinare Nazionale avverso la suddetta decisione della CD Territoriale presso il CR Lazio, ammettendo nuovamente – come già fatto in sede di dichiarazioni rilasciate all’Ufficio Indagini – che l’accordo di svincolo era stato sottoscritto senza apporvi la data, ma ritenendo al contempo illegittime ed ingiuste le sanzioni comminate e chiedendo l’annullamento delle stesse. - Il deferito, comparso in udienza ha approfonditamente esposto le proprie ragioni riportandosi al proprio ricorso, contestando gli addebiti e chiedendo l’annullamento delle sanzioni. - Il rappresentante della Procura ha concluso in udienza chiedendo affermarsi la responsabilità del Sig. Mauro del Signore in ordine ai fatti a lui contestati e la conseguente conferma della sanzione già comminatagli, nonché la responsabilità diretta della società ASD Sporting Pontecorvo 1926 e la conferma della sanzione già comminata. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che i fatti posti alla base del deferimento sono fondati e che il comportamento adottato dal Sig. Mauro Del Signore è censurabile e viola il disposto dell’art. 1, comma 1, del CGS. Difatti, sulla scorta degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini e delle stesse ammissioni del Sig. Mauro Del Signore – ammissioni che sono state parzialmente reiterate in sede di ricorso avanti a Codesta Commissione – risulta pienamente provato che lo stesso Sig. Mauro del Signore, quale Presidente della società A.S.D. Sporting Pontecorvo 1926, o dapprima, all’inizio della stagione sportiva 2005/2006, aveva sottoscritto un accordo di svincolo con il calciatore Capraro Luca senza che fosse apposta alcuna data sullo stesso documento, accordandosi verbalmente con lo stesso calciatore e il genitore di quest’ultimo per gestire di comune accordo la carriera sportiva del medesimo Sig. CAPRARO LUCA e quindi anche l’eventuale passaggio ad altre società, come dichiarato dallo stesso deferito al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, Dott. Luigi Consales, in data 22.03.2007, o successivamente, una volta che lo stesso calciatore – anche questo con condotta non propriamente corretta - tramite la fattiva collaborazione del proprio genitore, aveva depositato fuori termine, di propria iniziativa, l’accordo di svincolo – apponendovi la data del 30.6.2006 – e raggiunto così l’accordo con altra società, aveva contestato l’avvenuto svincolo e sporto reclamo all’Ufficio Tesseramenti del CR Lazio, ottenendo peraltro l’annullamento dello svincolo. Orbene, tale comportamento posto in essere dall’odierno deferito viola il dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in quanto lo stesso Sig. Mauro Del Signore ha utilizzato illegittimamente ed incongruamente la normativa e le procedure previste in materia di svincolo di calciatori per esigenze non connesse alla gestione sportiva della società da lui presieduta bensì connesse alla gestione della carriera sportiva del calciatore Capraro Luca anche in caso di passaggio di quest’ultimo ad altre società. E’ evidente che il comportamento così posto in essere dal Sig. Mauro Del Signore, oltre ad integrare una violazione della normativa prevista in materia di svincolo, denota una scarsa condivisione ed aderenza a quei principi di lealtà e correttezza sportiva che permeano l’intero ordinamento sportivo. Del resto, lo stesso Sig. Mauro Del Signore, anche in sede di impugnazione, non solo non ha fornito elementi di prova che potessero permettere una diversa valutazione ed interpretazione dei fatti contestati, ma ha al contrario ammesso nuovamente di aver sottoscritto un accordo di svincolo senza data. Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Sig. Mauro Del Signore per violazione delle norme di cui all’art. art. 1, comma 1, CGS e, conseguentemente, quella della Società ASD Sporting Pontecorvo 1926 in relazione ai fatti contestati e per responsabilità diretta di cui all’art. 4, comma 1, del CGS. Le sanzioni comminate dalla C.D.T C.R. Lazio sono eque ed opportune, tenuto conto della gravità dei fatti. In forza di quanto sopra, la decisione della CD Territoriale presso il CR Lazio deve essere confermata con conseguente rigetto del reclamo. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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