F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CDN del 03.07.2008 323) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO FAVALE (Presidente ASD Velletri Futsal), ADAMS JESUS ALVAREZ ROMERO (calciatore ASD Velletri Futsal), E DELLA SOCIETA’ ASD VELLETRI FUTSAL (nota n. 5299/793pf06-07/AM/en del 5.6.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CDN del 03.07.2008
323) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO FAVALE (Presidente ASD Velletri Futsal), ADAMS JESUS ALVAREZ ROMERO (calciatore ASD Velletri Futsal), E DELLA SOCIETA’ ASD VELLETRI FUTSAL (nota n. 5299/793pf06-07/AM/en del 5.6.2008)
La Commissione Disciplinare Nazionale Visti gli atti Esaminato il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 5 giugno 2008 nei confronti di:
Gianfranco Favale, Presidente della ASD Velletri Futsal
Adams Jesus Alvarez Romero, calciatore della ASD Velletri Futsal
ASD Velletri Ariccia Futsal (già ASD Velletri Futsal)
per rispondere tutti di illecito disciplinare ai sensi dell’art.8 comma 6 (oggi art. 10 comma 6) CGS e più precisamente:
Gianfranco Favale per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art.1 CGS in relazione anche all’art.40, commi 6, 11 punto1 e 11 bis NOIF attuata mediante tesseramento irregolare nella stagione sportiva 2006/2007 del calciatore straniero extracomunitario non professionista Adams Jesus Alvarez Romero, privo del requisito di residenza, effettuato con certificazione anagrafica risultata non veritiera e sua successiva utilizzazione nel corso della stagione sportiva; Adams Jesus Alvarez Romero per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 CGS in relazione anche all’art.40, commi 6, 11 punto1 e 11 bis NOIF per aver richiesto e ottenuto il suo tesseramento irregolare, effettuato con certificazione anagrafica non veritiera nella stagione sportiva 2006/2007 a favore della Società ASD Velletri Futsal, pur essendo privo del requisito di residenza, nonché per la sua conseguente irregolare utilizzazione nel corso della stessa stagione sportiva; la Società ASD Velletri Ariccia Futsal per responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni dei suoi tesserati ai sensi dell’art.2 comma 4 (oggi art.4, commi 1 e 2) CGS Rilevato che nessuno dei deferiti ha depositato memoria difensiva Rilevato, altresì, che nessuno dei deferiti è comparso all’odierna udienza Preso atto delle conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto, sul presupposto dell’affermazione di responsabilità dei deferiti, irrogarsi le seguenti sanzioni: Gianfranco Favale: inibizione per anni 3 (tre) Adam Jesus Alvarez Romero: squalifica per anni 1 (uno) ASD Velletri Ariccia Futsal: 6 (sei) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009 Ritenuto che da un attento esame della documentazione in atti risulta in effetti che il certificato di residenza del calciatore Alvarez Romero presentato dalla Società a corredo della richiesta di tesseramento risulta non veritiero e che conseguentemente detto calciatore è stato utilizzato in modo irregolare dalla Società stessa Valutato che la presentazione di documento non veritiero (certificato di residenza del Comune di Ariccia del 29 settembre 2006) è risultata confermata dall’attestazione rilasciata dall’Ufficiale d’Anagrafe dello stesso Comune rilasciata in data 4 aprile 2007 Rilevata la gravità dei comportamenti censurati P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: inibizione per anni 3 (tre) al sig. Gianfranco Favale squalifica per anni 1 (uno) al calciatore Adams Jesus Alvarez Romero penalizzazione di punti 6 (sei) da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009 alla ASD Velletri Ariccia Futsal
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