F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03/CDN del 10.07.2008 (360) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SARTORI (Direttore sportivo AC Chievo Verona Srl), LUCA CAMPEDELLI (Presidente del Consiglio di amministrazione AC Chievo Verona Srl) E DELLA SOCIETA’ AC CHIEVO VERONA Srl (nota n. 6138/687pf07-08/SP/blp del 27.6.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03/CDN del 10.07.2008
(360) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SARTORI (Direttore sportivo AC Chievo Verona Srl), LUCA CAMPEDELLI (Presidente del Consiglio di amministrazione AC Chievo Verona Srl) E DELLA SOCIETA’ AC CHIEVO VERONA Srl (nota n. 6138/687pf07-08/SP/blp del 27.6.2008) Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 27.6.2008 nei confronti di:
Giovanni Sartori, Direttore Sportivo dell’AC Chievo Verona, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva del deferimento; Luca Campedelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della AC Chievo Verona, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del CGS previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 4, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 (sia nel primo sia in quello “sostitutivo”) della plusvalenza fittizia derivante dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, condotta connessa con quella di cui al punto 1 della parte dispositiva del deferimento e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al Campionato di competenza della stagione sportiva 2004/2005 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; inoltre per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella mancata svalutazione della posta attiva contabilizzata al momento dell’acquisto del diritto Sammarco nei bilanci al 30 giugno 2004 e al 30 giugno 2005 nonché nella situazione infrannuale al 31 marzo 2005 che forma la base dei parametri PA e PD, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui al punto 1 della parte dispositiva del deferimento e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; la società AC CHIEVO VERONA per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti, condotte tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato 2004/2005 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale. Ritenuto che preliminarmente la Procura ha ritenuto di derubricare la contestazione elevata nei confronti del Campedelli al capo 2 in quella di cui all’art. 7 comma 1 del CGS (oggi trasfusa nell’art. 8 comma 1 CGS) Ritenuto altresì che all’inizio del dibattimento i deferiti, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS. Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M.
Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) a Giovanni Sartori;
ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00) a Luca Campedelli;
ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00) alla Soc. AC Chievo Verona Srl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei deferiti
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