F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04/CDN del 11.07.2008 (324) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO SPINELLI (Presidente e Amministratore delegato AS Livorno Calcio Srl), GIAMPIETRO VENTRONE (preparatore atletico AS Livorno Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ AS LIVORNO CALCIO Srl (nota n. 4147/602octies pf06-07/SP/ad del 14.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04/CDN del 11.07.2008 (324) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO SPINELLI (Presidente e Amministratore delegato AS Livorno Calcio Srl), GIAMPIETRO VENTRONE (preparatore atletico AS Livorno Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ AS LIVORNO CALCIO Srl (nota n. 4147/602octies pf06-07/SP/ad del 14.4.2008) Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 14.4.2008 nei confronti di Giampiero Ventrone per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 8, comma 1, CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'ari. 10, comma 1, del vigente CGS) per la condotta descritta nella parte motiva del deferimento; ritenuto che all’inizio del dibattimento il deferito, tramite il proprio difensore, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. dispone l’applicazione a Giampiero Ventrone della sanzione della squalifica per giorni 20 (venti). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del deferito. Rinvia a nuovo ruolo il procedimento a carico di tutti gli altri deferiti.
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