F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04/CDN del 11.07.2008 (325) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE POLI (all’epoca dei fatti dirigente AS Lucchese Libertas Srl ed iscritto all’Albo A.DI.SE.), STEFANO CAPOZUCCA (dirigente Genoa Cricket and FC SpA), FOUZI AHMAD HADJ (Presidente AS Lucchese Libertas Srl) E DELLE SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS Srl E GENOA CRICKET AND FC SpA (nota n. 4074/602sexies pf06-07/SP/ad del 10.4.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04/CDN del 11.07.2008
(325) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE POLI (all’epoca dei fatti dirigente AS Lucchese Libertas Srl ed iscritto all’Albo A.DI.SE.), STEFANO CAPOZUCCA (dirigente Genoa Cricket and FC SpA), FOUZI AHMAD HADJ (Presidente AS Lucchese Libertas Srl) E DELLE SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS Srl E GENOA CRICKET AND FC SpA (nota n. 4074/602sexies pf06-07/SP/ad del 10.4.2008)
Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 10.4.2008 nei confronti di Fabrizio De Poli per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, e dell'art. 8, comma 1, del CGS in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'ari. 10, comma 1, del vigente CGS), nonché della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per le condotte descritte nella parte motiva del deferimento; ritenuto che all’inizio del dibattimento il deferito, tramite il proprio difensore, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione a Fabrizio De Poli delle seguenti sanzioni: inibizione per giorni 26 (ventisei) e ammenda di € 5.000,00 (cinquemila). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del deferito. Rinvia a nuovo ruolo il procedimento a carico di tutti gli altri deferiti.
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