F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04/CDN del 11.07.2008 (327) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE AURIEMMA (dirigente (responsabile area tecnica) della FC Nuorese Calcio Srl) E DELLE SOCIETA’ FC NUORESE CALCIO Srl (nota n. 4078/602undicies pf06-7/SP/ad del 10.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04/CDN del 11.07.2008 (327) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE AURIEMMA (dirigente (responsabile area tecnica) della FC Nuorese Calcio Srl) E DELLE SOCIETA’ FC NUORESE CALCIO Srl (nota n. 4078/602undicies pf06-7/SP/ad del 10.4.2008) Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 10.4.2008 nei confronti di Raffaele Auriemma per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS per avere, nel corso di un colloquio telefonico intercorso, in data 1 aprile 2007, con il sig. Mario Auriemma istigato questi a contattare il sig. Mattei, all’epoca dei fatti designatore arbitri CAN C, onde esercitare pressioni su costui in vista di future designazioni di arbitri che avrebbero dovuto favorire la FC Nuorese Calcio Srl, nonché per avere, in occasione della audizione resa innanzi la Procura federale in data 4 gennaio 2008, affermato in maniera mendace di non aver più visto il sig. Luciano Moggi da quando questi era stato raggiunto da provvedimento di inibizione; ritenuto che all’inizio del dibattimento il deferito, tramite il proprio difensore, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; visto l’art. 24, comma 2, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità, “la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta o oggettiva” e vista la richiesta della Procura federale in tal senso; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - a Raffaele Auriemma: inibizione per giorni 30 (trenta) e ammenda di € 5.000,00 (cinquemila); - alla FC Nuorese Calcio Srl: ammenda di € 5.000,00 (cinquemila). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del deferito.
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