F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CDN del 15.07.2008 (289) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO (nella qualità di Presidente e legale rappresentante SS Lanciano Srl, all’epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA’ SS LANCIANO Srl oggi SS VIRUS LANCIANO 1924 Srl già (nota n. 4509/988 pf07-08/SP/ma del 2.5.2008) (290) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO (nella qualità di Presidente e legale rappresentante SS Lanciano Srl, all’epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA’ SS LANCIANO Srl oggi SS VIRUS LANCIANO 1924 Srl (nota n. 4510/1061 pf07-08/SP/ma del 2.5.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CDN del 15.07.2008 (289) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO (nella qualità di Presidente e legale rappresentante SS Lanciano Srl, all’epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA’ SS LANCIANO Srl oggi SS VIRUS LANCIANO 1924 Srl già (nota n. 4509/988 pf07-08/SP/ma del 2.5.2008) (290) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO (nella qualità di Presidente e legale rappresentante SS Lanciano Srl, all’epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA’ SS LANCIANO Srl oggi SS VIRUS LANCIANO 1924 Srl (nota n. 4510/1061 pf07-08/SP/ma del 2.5.2008) Visti i deferimenti del Procuratore federale disposti in data 2.5.2008 nei confronti di Paolo Di Stanislao per rispondere della violazione dell'art. 85, lett. B), par. IV e V delle NOIF e della Società SS Lanciano Srl oggi SS Virtus Lanciano 1924 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS, per la violazione di cui al proprio legale rappresentante; ritenuto che all’inizio del dibattimento i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; visto il C.U. n. 117/A del 25 giugno 2008, con il quale il titolo sportivo della Società SS Lanciano Srl è stato trasferito alla SS Virtus Lanciano 1924 Srl; P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: a Paolo Di Stanislao: inibizione per mesi 2 (due); alla SS Virtus Lanciano 1924 Srl: ammenda di € 6.600,00 (seimilaseicento/00). Dispone la chiusura del procedimento nei confronti dei deferiti.
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