F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CDN del 15.07.2008 (292) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO CESARONI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante Teramo Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO SpA (nota n. 4511/992 pf07-08/SP/ma del 2.5.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CDN del 15.07.2008
(292) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO CESARONI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante Teramo Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO SpA
(nota n. 4511/992 pf07-08/SP/ma del 2.5.2008)
1) Il deferimento
Con provvedimento del 2 maggio 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questaCommissione il sig. Cesaroni Alessandro, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della Teramo Calcio SpA, e la Soc. Teramo Calcio SpA, per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 85, lett B), par V delle NOIF mentre la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante, all’epoca dei fatti, in relazione alla nota con la quale la Co.Vi.So.c. ha comunicato di aver riscontrato che la suddetta Società non ha documentato, entro il termine del 30 gennaio 2008, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2007. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di mesi due di inibizione per il sig. Alessandro Cesaroni e l’ammenda di € 10.000,00 per la Società Teramo Calcio SpA. E’ comparso altresì il difensore della Teramo Calcio SpA e del sig. Cesaroni Alessandro , il quale, riportandosi alle memorie, depositate nei termini, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni nelle stesse riportate.
2) I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati si evince che la Co.Vi.So.c ha rilevato il mancato pagamento da parte della Teramo Calcio spa delle ritenute irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2007, omettendo l’esibizione dell’avvenuta transazione nei termini previsti,cioè quelli del 30 gennaio 2008. La tesi sostenuta dalla difesa del sig. Cesaroni non può trovare accoglimento da parte di questa Commissione, in quanto all’epoca dei fatti in contestazione lo stesso (come emerge dal censimento della Teramo Calcio) ricopriva, in forma del tutto legittima, la carica di Amministratore Delegato con tutte le responsabilità e gli oneri che la stessa ne comporta.
3) il dispositivo
Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della inibizione per mesi 2 (due) del sig Cesaroni Alessandro e dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) alla Teramo Calcio SpA.
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