F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CDN del 15.07.2008 (294) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTINA CAPPELLUTTI (all’epoca dei fatti Consigliere munita dei poteri di legale rappresentanza, attualmente Presidente Spezia Calcio 1906 Srl) E DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 Srl (nota n. 4499/994 pf07-08/SP/ma del 30.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CDN del 15.07.2008 (294) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTINA CAPPELLUTTI (all’epoca dei fatti Consigliere munita dei poteri di legale rappresentanza, attualmente Presidente Spezia Calcio 1906 Srl) E DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 Srl (nota n. 4499/994 pf07-08/SP/ma del 30.4.2008) La C.D., letto l’atto di deferimento, visti gli atti osserva La Procura Federale ha deferito dinanzi a questa C.D. la sig.ra Cristina Cappellutti, quale legale rappresentante, nel corso dell’anno 2007, dello Spezia Calcio 1906 s.r.l. ed attualmente presidente della medesima, e quest’ultima società, per rispondere della violazione dell’art. 85, lett A), par VI delle NOIF, per non aver effettuato, entro il termine del 31 dicembre 2007, il pagamento degli emolumenti di luglio, agosto e settembre 2007. Preliminarmente, questa C.D. da atto di non poter accogliere l’istanza di rinvio, avanzata dallo Spezia Calcio, di trattazione del deferimento per la riunione odierna, in quanto generica e non supportata da riscontri probatori. Passando all’esame nel merito, il deferimento è fondato e va accolto , in quanto, secondo quanto risulta dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati, la violazione contestata risulta comprovata dalla attestazione della Co.Vi.So.c. Sotto il profilo sanzionatorio, le richieste avanzate dalla Procura Federale risultano congrue e meritano accoglimento in quanto conformi agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi. P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga allo Spezia Calcio 1906 Srl la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) e a Cristina Cappellutti quella dell’inibizione di mesi 6 (sei).
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