F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07/CDN del 16.07.2008 (322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI LOMBARDI STRONATI (Amministratore delegato e Legale rappresentante AC Siena SpA) E DELLA SOCIETA’ AC SIENA SpA (nota n. 4079/602septies pf06-07/SP/ad del10.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07/CDN del 16.07.2008 (322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI LOMBARDI STRONATI (Amministratore delegato e Legale rappresentante AC Siena SpA) E DELLA SOCIETA’ AC SIENA SpA (nota n. 4079/602septies pf06-07/SP/ad del10.4.2008) Il procedimento Con provvedimento del 10 aprile 2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Giovanni Lombardi Stronati, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della società AC Siena SpA, per rispondere alla violazione degli artt. 1, comma 1, del CGS e art. 8, comma 1, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 10, comma 1, del vigente CGS) e la società AC Siena SpA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente CGS), in relazione ai comportamenti posti in essere dal proprio Legale Rappresentante. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale chiedono il proscioglimento degli addebiti contestati. In particolare, gli incolpati deducono in primo luogo che il riferimento alle presunte trattative sarebbe “del tutto generico, vago e nebuloso” emergendo dagli atti di indagini che il Lombardi Stronati, in procinto di assumere l’incarico di Amministratore Delegato del Siena, non avrebbe – ma sarebbe stato avvicinato dal Pieroni, che gli avrebbe proposto il tesseramento di alcuni atleti. A ciò si aggiunga, che il Pieroni si sarebbe presentato come “procuratore (rectius Agente di calciatori)” e che, comunque, il Lombardi Stronati alle indicazioni del Pieroni non avrebbe dato “né ascolto, né seguito alcuno”. In tal senso andrebbe interpretato il colloquio telefonico intercorso tra il Perinetti ed il MOGGI, nel corso del quale il primo si lamenterebbe “per le continue richieste di incontri/proposte e/o offerte, quasi alla stregua di molestie, ricevute dall’Avv. Lombardi Stronati dai vari addetti ai lavori”. Il Siena, infine, deduce che all’epoca dei fatti, ossia il 29 marzo 2007 il Lombardi Stronati non era proprio tesserato, essendo quest’ultimo stato tesserato per il Siena solo a far data del 20 aprile 2007 e/o avendo acquistato il pacchetto azionario di maggioranza, “al più il 30 marzo 2007”, laddove alla data del 29 marzo 2007 “era soltanto socio dell’ASD Piscina Valle del Giovenco”.Alla riunione odierna sono comparsi il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per 3 mesi per Lombardi Stronati e dell’ammenda di € 10.000,00 per il Siena, nonché il deferito ed il Suo difensore, i quali hanno chiesto il proscioglimento. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, e sentite le parti, rileva quanto segue. Il procedimento prende le mosse dall’informativa dei Carabinieri n. 554/88-75 di Prot. 2004 del 10 dicembre 2007 avente ad oggetto l’indagine convenzionalmente denominata “OFF-SIDE”, (procedimento penale n. 43915/02 R.G.N.R.) resa alla Procura della Repubblica di Napoli, acquisita dalla Procura Federale in esecuzione dal provvedimento 21 dicembre 2007 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Dal contenuto delle intercettazioni trasmesse (cfr. telefonata del 2 aprile 2007 intercorsa tra Luciano Moggi e Giorgio Perinetti), risulta che quest’ultimo ha incontrato due volte il Pieroni “per motivi di mercato”, per sondare la possibilità di acquisto dei calciatori Floro Flores e Ranocchia, all’epoca dei fatti tesserati per la società Arezzo. Tale circostanza è stata confermata sia dal Giorgio Perinetti – all’epoca dei fatti Dirigente della società Siena e, come tale, soggetto a conoscenza delle vicende inerenti quest’ultima società – ascoltato dai rappresentanti della Procura Federale in data 9 gennaio 2008, sia dallo stesso Giovanni Lombardi Stronati nel corso dell’audizione del 18 gennaio 2008, nonché in data odierna dinanzi alla Commissione. Sennonché all’epoca dei fatti il Signor Ermanno Pieroni risultava già sanzionato dal Commissario Straordinario della FIGC con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (ved. CU n. 14 del 21 dicembre 2006). L’art. 8 comma 1 CGS (oggi trasfuso nell’art. 10 comma 1 CGS) prevede che “ai dirigenti federali, ai dirigenti delle società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati”. La ratio della norma appare evidente. L’ordinamento si preoccupa di rendere effettive le sanzioni previste, ed in particolare quella dell’inibizione, facendo, tra l’altro, divieto di condurre trattative e di avere contatti in ambiti di rilevanza sportiva e federale con soggetti colpiti da tale sanzione. Nel caso di specie, è indubbio che Lombardi Stronati ha incontrato in due occasioni il Pieroni e che nel corso di tali incontri il primo si è quantomeno informato sulla possibilità di acquisto di due calciatori. Sotto tale profilo non possono trovare accoglimento gli assunti difensivi in forza dei quali all’epoca dei fatti Lombardi Stronati non era ancora Presidente del Siena, non essendo stata ancora perfezionata la cessione della società e non era ancora tesserato per il Siena, per cui non avrebbe dovuto essere a conoscenza della sanzione inflitta al Pieroni. Infatti in primo luogo è stato lo stesso Lombardi Stronati a confermare dinanzi alla Commissione che con il Pieroni ha parlato dei predetti due calciatori (del resto in tal senso depongono anche le dichiarazioni del Perinetti); in secondo luogo è evidente che lo Stronati ha coltivato l’interessamento all’acquisto dei due calciatori in quanto da li a poco sarebbe diventato Presidente della società Siena, della quale già spendeva il nome, anche se formalmente ancora non “proprietario”. Trattasi di una evidente situazione nella quale la sostanza di fatto della condotta posta in essere e dei soggetti, prevale sulla mancanza di forma, laddove in presenza di sicuri indici di riconducibilità (in primis perfezionamento dell’acquisto della società Siena da parte dello Stronati) dell’attività del Lombardi Stronati alla società Siena. Del resto, lo Stronati era tenuto alla conoscenza della sanzione inflitta al Pieroni, trattandosi di soggetto già tesserato per la Società Pescina Valle del Giovenco, militante nel campionato professionistico di Serie C. Ne deriva che la asserita ignoranza non avrebbe alcuna efficacia esimente in applicazione delle norme di cui all’art. 2, commi 5 e 6 CGS previgente, trasfuse nell’art. 2, commi 2 e 3, CGS in vigore. Nella norma speciale dell’art. 8 comma 1 CGS deve ritenersi assorbita la contestata violazione dell’art. 1, comma 1 CGS. Le due violazioni pertanto non concorrono. La responsabilità del Lombardi Stronati comporta anche quella oggettiva della società Siena per conto della quale il primo ha posto in essere la condotta censurata. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Giovanni Lombardi Stronati la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) e alla soc. AC Siena SpA l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
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