F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08/CDN del 17.07.2008 (356) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA 2007/2008 INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO ALLA SOCIETA’ ACD FOSSALTESE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n.80 del 10.6.2008).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08/CDN del 17.07.2008
(356) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA 2007/2008 INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO ALLA SOCIETA’ ACD FOSSALTESE
(delibera CD Territoriale presso il CR Veneto - CU n.80 del 10.6.2008).
1) Il ricorso
Con provvedimento del 16.06.2008 il Procuratore Federale ha proposto ricorso a questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Veneto relativa al deferimento a carico dei Sig.ri Luigi Mazzon, Walter Zadro, Guido Sandron, Flavio Tamai, Luigino Piccolo e della società ACD Fossaltese, chiedendo la parziale riforma della decisione appellata sul punto dell’applicazione nella stagione sportiva 2007/2008 della sanzione della penalizzazione di 9 punti in classifica comminata alla società di cui sopra. In particolare, il Procuratore federale si duole del fatto che l’applicazione della predetta penalizzazione nella stagione sportiva 2007/2008 non sia in alcun modo affittiva ai sensi dell’art. 18, lettera g), CGS, non incidendo sulla posizione in classifica della medesima società. La società ACD Fossaltese ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso della Procura Federale e la conferma della decisione impugnata. Alla riunione odierna è comparso sia il Rappresentante della Procura federale, il quale si è riportato al ricorso ed ha chiesto la riforma dell’impugnata decisione e l’applicazione nella stagione sportiva 2008/2009 della sanzione dei 9 punti di penalizzazione in classifica, sia il legale rappresentante della società ACD Fossaltese che si è riportato alla memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso e deduce in subordine la mancanza di dolo e l’eccessività della sanzione .
2) I motivi della decisione.
La commissione, esaminati gli atti ed i documenti e sentite le parti, rileva quanto segue. La Procura Federale ha impugnato la decisione di primo grado sul punto relativo all’applicazione nella presente stagione agonistica della sanzione dei 9 punti di penalizzazione in classifica, atteso che tale applicazione non sarebbe afflittiva, non incidendo in alcun modo sulla posizione in classifica della medesima società, la quale, pur scontando i 9 punti di pena lizzazione, conserverebbe la stessa posizione in classifica. Orbene, tale doglianza è assolutamente condivisibile. A tal fine, occorre ricordare che l’art. 18, comma 1, lettera g), del CGS dispone espressamente che “…la penalizzazione sul punteggio che si appalesi inefficace nella
stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”. Pertanto è del tutto evidente dal chiaro tenore testuale della norma in esame che, in ossequio al generale principio della reale afflittività e dell’efficacia della sanzione comminata, l’applicazione di quest’ultima possa ed anzi debba essere differita alla stagione sportiva successiva nel caso in cui la stessa sanzione non abbia alcuna efficacia afflittiva nella stagione sportiva in corso. Ciò posto e venendo al caso in esame, l’applicazione alla società ACD Fossaltese dei 9 punti di penalizzazione in classifica nella stagione sportiva 2007/2008 non ha una sostanziale efficacia afflittiva e non risponde ad alcun logico criterio di effettività della sanzione, atteso che la medesima società, pur scontando i 9 punti di penalizzazione, manterrebbe la stessa posizione in classifica. A tal proposito, non sono condivisibili le considerazioni svolte dalla CD Territoriale – peraltro riprese dalla società ACD Fossaltese nella propria memoria difensiva – circa la reale afflittività della sanzione applicata nella stagione sportiva 2007/2008, in quanto, a fronte di un reiterato comportamento consistito nell’aver utilizzato per ben 9 giornate di campionato un calciatore in posizione irregolare, la sanzione dei punti di penalizzazione in classifica, per essere tale e quindi afflittiva, deve necessariamente dispiegare i suoi effetti negativi nella classifica di campionato, e cioè nella stessa competizione in cui si è verificato il comportamento irregolare, e non certamente nella compilazione della classifica della Coppa Disciplina, regolata da meccanismi di punteggio diversi da quelli del campionato, ovvero in relazione a non meglio precisate ed indefinite “possibilità di fruire di ammissioni e benefici diversi”. Per quanto sopra, il ricorso della Procura Federale deve essere accolto e l’impugnata decisione deve essere riformata nei termini di cui al dispositivo e disattese le deduzioni della Società in quanto non ritualmente proposte con ricorso incidentale .
3) Il dispositivo.
Per tali motivi, accoglie per quanto di ragione il ricorso del Procuratore Federale e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata decisione della CD Territoriale presso il CR Veneto pubblicata sul CU n° 80 del 10.6.2008 dispone che la sanzione della penalizzazione di punti 9 inflitta alla società ACD Fossaltese sia da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08/CDN del 17.07.2008 (356) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA 2007/2008 INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO ALLA SOCIETA’ ACD FOSSALTESE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n.80 del 10.6.2008)."