F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08/CDN del 17.07.2008 (359) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO PEPE (calciatore Celano FC Olimpia Srl) E DELLA SOCIETA’ CELANO FC OLIMPIA Srl (nota n. 4211/839 pf07-08/SP/ma del 16.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08/CDN del 17.07.2008 (359) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO PEPE (calciatore Celano FC Olimpia Srl) E DELLA SOCIETA’ CELANO FC OLIMPIA Srl (nota n. 4211/839 pf07-08/SP/ma del 16.4.2008) Il deferimento Il Procuratore Federale con proprio atto del 16.04.2008 ha deferito innanzi a questa Commissione il calciatore Pepe Alfonso e la Società Celano FC Olimpia, per violazione dell’art. 11 co. 1 e art. 1 co. 1 CGS, per aver tenuto nel corso della gara Celano – Crela del 17.02.2008, un comportamento discriminatorio consistito nell’aver rivolto al calciatore Omolade Oluwahegun Akeeningiurie ingiurie per motivi di razza e colore; la Società Celano per violazione di cui all’art. 4 co. 2 CGS per responsabilità oggettiva. La Società Celano ha fatto pervenire nei termini memoria difensiva con la quale, con articolata e diffusa motivazione chiede il rigetto di tutte le richieste avanzate dalla Procura Federale, perché infondate. Le parti concludevano nel merito come da verbale . I motivi della decisione La Commissione ritiene di non dover accogliere il deferimento del calciatore Pepe e di conseguenza della Società Celano FC Olimpia srl. La puntuale, meticolosa e approfondita indagine condotta dalla Procura non consente di ritenere provato che il Pepe abbia profferito la frase di contenuto razzista. Quasi tutte le testimonianze lo escludono e tra queste anche quelle di fede privilegiata. L’unica voce accusatoria proviene dall’Omolade e anch’essa risulta affievolita dalla precisazione che quest’ultimo ha fatto, asserendo che “la frase sarebbe stata pronunciata non urlando” di talchè l’arbitro, non molto distante potrebbe non averla udita. La stessa motivazione addotta dalla Procura federale a sostegno del deferimento, non appare condivisibile, non potendosi ritenere provata la responsabilità del Pepe solo sulla scorta di una ipotesi fondata su deduzioni. Il dispositivo Per tali motivi la CD Nazionale proscioglie dalle incolpazioni ascrittegli il calciatore Alfonso Pepe e per l’effetto la Società Celano FC Olimpia srl.
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