F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09/CDN del 24.07.2008 (2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID BALLERI (all’epoca dei fatti calciatore e capitano AS Livorno Calcio Srl), GIAN PAOLO BELLINI (calciatore e capitano Atalanta B.C. SpA), EMANUELE FILIPPINI, ANTONIO FILIPPINI E ALESSANDRO GRANDONI (calciatori AS Livorno Calcio Srl) E DELLE SOCIETA’ AS LIVORNO CALCIO Srl E ATALANTA B.C. SpA (nota n. 61/1202pf07-08/SP/blp del 4.7.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09/CDN del 24.07.2008 (2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID BALLERI (all’epoca dei fatti calciatore e capitano AS Livorno Calcio Srl), GIAN PAOLO BELLINI (calciatore e capitano Atalanta B.C. SpA), EMANUELE FILIPPINI, ANTONIO FILIPPINI E ALESSANDRO GRANDONI (calciatori AS Livorno Calcio Srl) E DELLE SOCIETA’ AS LIVORNO CALCIO Srl E ATALANTA B.C. SpA (nota n. 61/1202pf07-08/SP/blp del 4.7.2008) Il Procedimento Con provvedimento del 4 luglio 2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: BALLERI David: a) per la violazione dell’art. 7, comma 1, CGS, per avere, in accordo con BELLINI Gian Paolo ed in concorso con altre persone non identificate, concordato il risultato di pareggio, poi concretamente conseguito, nella gara LIVORNO – ATALANTA del 23.12.2007, attraverso comportamenti agonistici in campo funzionali a siffatto obiettivo e, quindi, alterando lo svolgimento ed il risultato della gara, assicurando alla propria squadra un vantaggio in classifica; b) per violazione dell’art. 7, comma 1, CGS per avere, nella gara del 04.05.2008, tra ATALANTA – LIVORNO, in accordo con BELLINI Gian Paolo, in concorso con altre persone, non identificate, concordato il risultato di pareggio, poi non concretizzatosi per circostanze fortuite, ovvero legate a comportamenti, attivi od omissivi, tenuti da alcuni dei soggetti protagonisti della partita, in difformità agli accordi illeciti intercorsi in precedenza; e, quindi, per avere concordato l’alterazione del regolare svolgimento della gara e tentato di alterare lo stesso risultato della gara, onde assicurare un risultato utile ed un conseguente vantaggio in classifica alla propria squadra, quale contropartita del vantaggio assicurato alla squadra avversaria con riferimento alla gara di andata. c) per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per aver tenuto, inoltre, nelle vicende de quibus, un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, sia in riferimento alla reazione scomposta e violenta estrinsecatasi dopo la realizzazione della terza segnatura della squadra ATALANTA B.C., sia in riferimento all’atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti della Procura (mancata collaborazione e tentativo di parziale ritrattazione dopo le originarie dichiarazioni confessorie rese nell’immediatezza dei fatti); BELLINI Gian Paolo: a) per violazione dell’art. 7, comma 1, CGS, per aver, in accordo con BALLERI David ed in concorso con altre persone non identificate, concordato il risultato di pareggio poi concretamente conseguito, nella gara LIVORNO – ATALANTA del 23.12.2007, attraverso comportamenti agonistici in campo funzionali a siffatto obiettivo e, quindi, alterando lo svolgimento ed il risultato della gara, assicurando alla propria squadra un risultato utile ed in conseguente vantaggio in classifica. b) per violazione dell’art. 7, comma 1, CGS per avere, nella gara del 04.05.2008, tra ATALANTA – LIVORNO, in accordo con BALLERI David, in concorso con altre persone, concordato il risultato di pareggio, poi non concretizzatosi per circostanze fortuite, ovvero legate a comportamenti, attivi o omissivi, di alcuni dei protagonisti della gara, in difformità agli accordi illeciti intercorsi in precedenza; e, quindi, per avere concordato l’alterazione del regolare svolgimento della gara e tentato di alterare lo stesso risultato della gara, onde assicurare un risultato utile ed un conseguente vantaggio in classifica alla squadra avversaria, quale contropartita del vantaggio garantito alla propria squadra con riferimento alla gara di andata. c) per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS per aver, inoltre, tenuto, nelle vicende de quibus, un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, in riferimento all’atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti della Procura (mancata collaborazione, contraddittorietà e falsità delle affermazioni, oltre che parziale ritrattazione); FILIPPINI Emanuele: per violazione degli artt. 7, comma 7, e 1, comma 1, del CGS per aver violato il dovere di informare la procura circa il comportamento dagli altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara ATALANTA – LIVORNO del 04.05.2008; nonché per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, per avere, inoltre, tenuto, nelle vicende de quibus, un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, sia in riferimento alla reazione scomposta e violenta estrinsecatasi dopo la realizzazione della terza segnatura della squadra ATALANTA B.C. (addebitando agli atleti di quella società un eccessivo impegno profuso in campo), sia in riferimento all’atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti della Procura (mancata collaborazione, contraddittorietà e falsità delle affermazioni, oltre che parziale ritrattazione); FILIPPINI Antonio: per violazione degli artt. 1, comma 7, e 1, comma 1, del CGS per aver violato il dovere di informare la procura circa il comportamento dagli altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara ATALANTA – LIVORNO del 04.05.2008, nonché per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, CGS, per avere, inoltre, tenuto, nelle vicende de quibus, un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, sia in riferimento alla reazione scomposta e violenta estrinsecatasi dopo la realizzazione della terza segnatura della squadra ATALANTA B.C., (addebitando agli atleti di quella società un eccessivo impegno profuso in campo), sia in riferimento all’atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti della Procura (mancata collaborazione, contraddittorietà e falsità delle affermazioni, oltre che parziale ritrattazione); GRANDONI Alessandro: per violazione degli artt. 7, comma 7 e 1, comma 1, del CGS per aver viola to il dovere di informare la procura circa il comportamento dagli altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara ATALANTA – LIVORNO del 04.05.2008, nonché per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 CGS, per avere, inoltre, tenuto, nelle vicende de quibus, un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, sia in riferimento alla reazione scomposta e violenta estrinsecatasi dopo la realizzazione della terza segnatura della squadra ATALANTA B.C., (addebitando agli atleti di quella società un eccessivo impegno profuso in campo), sia in riferimento all’atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti della Procura (mancata collaborazione, contraddittorietà e falsità delle affermazioni, oltre che parziale ritrattazione); Società A.S. LIVORNO CALCIO: per violazione dell’art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, conseguente a quanto ascritto, nei punti che precedono, ai propri tesserati. Società ATALANTA B.C.: per violazione dell’art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, per quanto ascritto, al punto 2, al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione, gli incolpati BALLERI e la Società AS LIVORNO CALCIO hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale chiedono il proscioglimento dagli addebiti. In particolare, il BALLERI deduce l’illogicità dell’atto di deferimento e della struttura dell’impianto accusatorio, l’insussistenza dei fatti contestati, la mancanza dell’avviso circa la facoltà di avvalersi dell’assistenza legale allorquando è stato sentito, l’inesistenza della presunta aggressione posta in essere a termine gara nel tunnel, l’irrilevanza della telefonata ricevuta in data 5 maggio 2008 in occasione della nascita della figlia, l’incompatibilità dell’andamento della gara LIVORNO – ATALANTA del 23 dicembre 2007 e ATALANTA – LIVORNO del 4 maggio 2008 con le tesi accusatorie, la non conoscenza fra il BALLERI ed il BELLINI, se non limitata agli incontri sul campo, nonché l’inesistenza di prove anche indiziarie. La Società A.S. LIVORNO deduce in primo luogo che, anche laddove vi fossero elementi indizianti della sussistenza di un accordo illecito sulla gara di andata, non assumerebbero comunque il rango di prova, mancando il riscontro con altri elementi con i quali verificata l’assonanza, non si potrebbe giungere ad un quadro completo grave preciso e concordante. Nel caso di specie, gli elementi acquisiti non consentirebbero di identificare con certezza i calciatori delle due squadre compartecipi dell’accordo illecito, né di accertare le modalità di tempo e di luogo con le quali tale accordo sarebbe stato concretizzato. A ben vedere, l’indagine espletata si baserebbe sull’elaborazione, a livello presuntivo, della dichiarazione resa nell’immediatezza della conclusione della gara di ritorno. In secondo luogo, verrebbe a rispondere per responsabilità oggettiva per la condotta del BALLERI, pur non avendo avuto alcun ruolo all’interno dell’asserito disegno criminoso e pur non trovandosi nella possibilità di originare la condotta del BALLERI. Alla riunione odierna sono comparsi il Procuratore Federale, il quale ha chiesto l’applicazione della sanzione di anni 3 e mesi 1 (per la continuazione) di squalifica per il BALLERI ed il BELLINI, di mesi 5 (di cui un mese quale continuazione ) per i calciatori A. FILIPPINI Emanuele, FILIPPINI Antonio e Grandoni Alessandro e di 6 punti di penalizzazione per la Società ATALANTA e 6 punti di penalizzazione ed € 100.000,00 di ammenda per la Società LIVORNO. Sono altresì comparsi per i deferiti FILIPPINI Antonio, FILIPPINI Emanuele, GRANDONI Alessandro, BALLERI e BELLINI, nonché il Presidente del Livorno Sig. Aldo Spinelli e la Sig.ra Francesca Ruggeri per l’ATALANTA, nonché i rispettivi difensori i quali, dopo aver illustrato i motivi a sostegno dell’insussistenza e dell’infondatezza dell’incolpazione, hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, esaminati gli atti, sentite le conclusioni delle parti, osserva. Il materiale probatorio posto a sostegno delle ipotesi di illecito sportivo contestate ai capi A1) e A)2 dell’incolpazione disciplinare – logicamente e causalmente collegate nello schema accusatorio - si compone essenzialmente delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati nella fase delle indagini. Ai fini della decisione qui di seguito motivata particolare rilevanza assumono le dichiarazioni del tesserato del Livorno David BALLERI, con riguardo sia alla genesi della stesse, sia al momento e alle modalità di raccolta, sia, ovviamente, al loro contenuto. E’ provato e non contestato infatti che: a) il Balleri all’uscita dal terreno di giuoco per far rientro negli spogliatoi rivolgeva al calciatore Bellini l’espressione del seguente tenore “(…) quando mi hai chiesto il pareggio te l’ho dato, pezzo di merda (…)”, seguita da alcuni colpi inferti alla schiena del predetto con una bottiglietta di plastica (cfr. rel. Coll. Uff. Proc. Fed. del 27.05.08); b) il BELLINI restava inerte non opponendo alcuna reazione verbale o fisica al BALLERI (cfr. rel. Coll. Proc. Fed. cit.); c) il BALLERI confermava la circostanza dell’espressione rivolta all’avversario nella sua letteralità precisando che il significato della stessa doveva effettivamente ricondursi alla gara di andata ma che non ci sarebbe stato alcun accordo teso ad alterare il regolare andamento della gara (cfr. dich. Balleri in data 04.05.08). Nessun rilievo probatorio, invece, la Commissione ritiene di attribuire alle ulteriori espressioni contestate al Balleri (“che fate adesso? Mi squalificate? Non gioco più? Tanto mi ritiro…”) attesa l’irritualità nella verbalizzazione delle stesse (cfr. Rel. Coll. Proc. Fed. all. n.1 del 5.05.08, pag.1). Considerato il significato univoco derivante dal tenore complessivo dei moduli espressivi utilizzati dal BALLERI risulta evidente e chiaro, ad avviso della Commissione, il sintomo di un accordo intercorso tra questi e il BELLINI per concordare il risultato di pareggio della gara del girone di andata che ricomprendeva anche la gara di ritorno, poi non concretizzatosi per cause esterne o, quanto meno, di una forte aspettativa del BALLERI in tal senso. Occorre allora esaminare in primis la natura di tali dichiarazioni onde accertarne la relativa efficacia probatoria secondo i più corretti canoni di valutazione della prova consolidati nelle decisioni della giustizia sportiva. Nonostante le puntuali precisazioni del Procuratore Federale in sede di conclusioni dibattimentali, non può negarsi che in tesi accusatoria le dichiarazioni rese dal BALLERI siano valutate quali dichiarazioni confessorie e come tali equivalenti a “comportamento dimostrativo dell’illecito” (cfr. atto di def. pag.5). Tesi fermamente contrastata dai difensori secondo cui, trattandosi in verità, all’origine, di “captazione di conversazioni”, non raggiungerebbero neppure il rango di indizio essendo più correttamente riconducibili alla categoria della notitia criminis, idonea unicamente a dare impulso all’attività d’indagine . Orbene, non ignora la Commissione l’insegnamento della Suprema Corte per cui la deformalizzazione del contesto di assunzione della prova non può consentire l’accesso di contributi informativi altrimenti non ottenibili attraverso l’utilizzo delle forme ortodosse e se dunque appaiano in gran parte condivisibili le argomentazioni difensive in materia di mezzi di ricerca, formazione, acquisizione e valutazione delle prove, ad avviso di questa Commissione disciplinare le modalità di raccolta e di documentazione delle dichiarazioni di BALLERI attraverso la relazione del Collaboratore dell’Ufficio di Procura prima e la verbalizzazione in sede di audizione poi, non consentono di dubitare della valenza probatoria di tale elemento contenuto in atti ufficiali, fonti privilegiate di prova, a meno di minare alla base i principi cardine su cui si fonda il procedimento sportivo nella sua peculiarità. Ed è pure vero che le dichiarazioni in argomento assumono piena efficacia dimostrativa circa l’essere stata la frase “incriminata” pronunciata e l’esserne stato il BALLERI l’autore e circa ancora il significato inequivoco delle parole utilizzate. Circostanze peraltro tutte confermate dall’interessato. Ma non anche dimostrative dell’essersi accordato con il BELLINI per finalità illecite. E’ quindi necessario soffermarsi sull’esame delle ulteriori risultanze istruttorie costituite, come sopra evidenziato, a loro volta da dichiarazioni - ritenute nell’atto di deferimento per la gran parte reticenti quando non inattendibili - onde valutare la sussistenza dei necessari elementi di riscontro esterni, in grado di confermare l’attendibilità delle dichiarazioni di BALLERI. Vengono innanzitutto in considerazione le dichiarazioni rese dal tesserato Gian Paolo BELLINI al termine della gara, il quale ha sostanzialmente negato di aver subito aggressioni verbali e fisiche da parte di Balleri, limitandosi a riferire di aver soltanto udito le parole “bravo, bravo” pronunciate da non meglio precisati avversari di giuoco nei suoi confronti e dei compagni di squadra e fornendo spiegazioni, ritenute “risibili” dall’Organo inquirente, sugli atteggiamenti di recriminazione dei calciatori avversari. Sono inoltre state acquisite agli atti del procedimento le dichiarazioni di Emanuele FILIPPINI, il quale ha riferito di aver visto, dalla panchina ove sedeva, suo fratello Antonio discutere, in occasione della segnatura del terzo goal ad opera del calciatore dell’ATALANTA, PADOIN, con quest’ultimo, e di essere intervenuto, in campo, per sedare gli animi. Riferiva altresì di non aver colto un atteggiamento di eccessiva esultanza da parte del PADOIN anche se poi riconosceva, contraddittoriamente, di aver inveito insieme al fratello contro il predetto nel sottopassaggio che conduce agli spogliatoi proprio per tale ragione. Dichiarava infine di aver anche inveito dalla panchina all’indirizzo del BELLINI a causa dell’eccessivo e ingiustificato impegno agonistico da questi profuso. Così come le dichiarazioni di Antonio FILIPPINI che ha confermato il diverbio avuto col PADOIN per l’esultanza dopo il goal e nel tunnel degli spogliatoi. Medesima versione dei fatti forniva poi il tesserato GRANDONI che appunto riconduceva al rancore verso gli avversari inutilmente motivati le tensioni di fine gara, precisando di non aver assistito agli episodi BALLERI - BELLINI e FILIPPINI Emanuele e Antonio – PADOIN e di aver appreso occasionalmente dal Balleri dell’interessamento degli Organi federali alla vicenda. Anche le dichiarazioni di Simone PADOIN sembrano limitarsi a confermare la sola circostanza delle reazioni alla coreografica esultanza da questi posta in essere (in omaggio ai genitori e alla fidanzata che assistevano all’incontro), senza nulla aggiungere in merito all’ipotesi di risultato concordato della gara. Ebbene, dall’esame delle fonti di prova orali sopra richiamate, a parere della Commissione, certamente emerge la prova di una forte aspettativa dei calciatori del LIVORNO Calcio, impegnati allo spasimo per evitare la retrocessione alla propria squadra, ad un atteggiamento remissivo da parte degli avversari dell’ATALANTA ormai salvi, fondata su quell’aberrante convinzione di poter pretendere dall’antagonista disinteressato alla classifica un comportamento compiacente; in quell’accezione di ridotto impegno assolutamente incompatibile - duole ancora una volta doverlo ribadire - con i doveri del tesserato e che svuota di qualunque significato (legittimo) l’essenza stessa della competizione sportiva. Aspettativa tradita appunto dall’inattesa motivazione agonistica dell’avversario e che ha generato i comportamenti ricostruiti e descritti nel deferimento. Non emerge invece la prova con altrettanta certezza di accordi tra i due capitani delle squadre, BALLERI e BELLINI, intesi a predeterminare i risultati delle gare del girone di andata e di ritorno. Ed infatti, procedendo nella duplice operazione necessaria per il corretto apprezzamento della valenza probatoria degli elementi di carattere indiziario già esaminati, deve escludersi all’evidenza che tali elementi siano dotati di certezza e che l’ambiguità promanante da ciascuno di essi possa in una visione unitaria risolversi. Anzi, risultano sia singolarmente, sia nel loro insieme suscettibili di interpretazioni alternative altrettanto verosimili; risultano anche equivoci e non convincenti, non potendosi attribuire a tale materiale alcuna valenza probatoria se non in termini possibilistici. In assenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, fondato quindi su elementi consistenti, non generici e convergenti, le dichiarazioni del BALLERI, certamente utilizzabili, restano isolate e non corroborate da idonei elementi di riscontro quand’anche di carattere logico. Risulta pertanto insufficiente la prova della responsabilità dei deferiti BALLERI e BELLINI per la conclusione di un accordo, rimasto indimostrato, al fine dell’alterazione proibita dal nostro Codice di Giustizia Sportiva. Il comportamento sleale e scorretto del BALLERI, in assenza della prova certa del raggiungimento di un accordo per l’alterazione del risultato delle gare, deve più correttamente ricondursi all’art. 1, comma 1 del CGS, e non già come detto alla fattispecie più grave di cui all’art. 7, risultando per l’effetto congrue le sanzioni indicate nel dispositivo nei confronti dello stesso BALLERI e della Società di appartenenza A.S. LIVORNO Calcio, oggettivamente responsabile per i fatti disciplinari dei propri tesserati. Nessuna censura può essere invece mossa, se non sul piano del comportamento processuale, al tesserato BELLINI - la cui inerzia alle aggressioni del BALLERI non risulta concludente né probante dell’ipotizzato accordo per l’alterazione proibita - che pertanto deve essere prosciolto da ogni addebito, così come, conseguentemente, deve essere prosciolta la Società di appartenenza ATALANTA B.C. Dalla ritenuta insussistenza delle ipotesi di illecito sportivo contestate al BALLERI e al BELLINI consegue l’infondatezza delle violazioni di omessa denuncia contestate ai tesserati FILIPPINI Emanuele, FILIPPINI Antonio e GRANDONI Alessandro. L’indimostrata insussistenza dell’accordo illecito di cui all’atto di deferimento ha carattere assorbente circa l’insussistenza delle ulteriori condotte contestate ai deferiti per violazione dell’articolo 1, co. 1, del CGS per mancata collaborazione, contraddittorietà e falsità delle affermazioni e per totale o parziale ritrattazione. Per quanto riguarda infine le condotte poste in essere dai deferiti FILIPPINI Emanuele e FILIPPINI Antonio ed Alessandro GRANDONI dopo la realizzazione della terza segnatura della squadra ATALANTA esse risultano coperte dal giudicato a seguito del provvedimento adottato nei confronti degli stessi dal Giudice Sportivo in data 6 maggio 2008 PQM la Commissione Disciplinare Nazionale, previa riqualificazione dei fatti oggetto di deferimento sotto la specie dell’art. 1, comma 1, CGS, dichiara BALLERI David responsabile della violazione di tale disposizione e applica nei confronti del predetto la sanzione di mesi quattro di squalifica. Applica nei confronti della società A.S. LIVORNO Calcio la sanzione dell’ammenda di euro 25.000,00 (Venticinquemila/00), a titolo di responsabilità oggettiva. Proscioglie BELLINI Gian Paolo, la società ATALANTA B.C., FILIPPINI Emanuele, FILIPPINI Antonio e GRANDONI Alessandro dalle violazioni loro ascritte.
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