F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16/CDN del 09.09.2008 (18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CONCHATRE (nella sua qualità di Presidente prima e quindi delegato del Comitato Provinciale (poi delegazione) FIGC Valle d’Aosta) E GIOVANNI INVERSI (nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale FIGC Piemonte e Valle d’Aosta e di temporaneo reggente della delegazione della Valle d’Aosta) (nota n. 332/684 pf07- 08/SP/ma del 17.7.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16/CDN del 09.09.2008 (18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CONCHATRE (nella sua qualità di Presidente prima e quindi delegato del Comitato Provinciale (poi delegazione) FIGC Valle d’Aosta) E GIOVANNI INVERSI (nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale FIGC Piemonte e Valle d’Aosta e di temporaneo reggente della delegazione della Valle d’Aosta) (nota n. 332/684 pf07- 08/SP/ma del 17.7.2008) 1) Il deferimento Con provvedimento del 17/7/08, il Procuratore federale ha deferito dinnanzi questa CDN i seguenti tesserati: 1) Marco Conchatre, nella sua qualità prima di presidente e poi di delegato del Comitato provinciale (poi delegazione) FIGC Valle d’Aosta; 2) Giovanni Inversi, nella sua qualità di presidente del Comitato regionale FIGC Piemonte e Valle d’Aosta e di temporaneo reggente della delegazione della Valle d’Aosta; per rispondere dei seguenti capi di incolpazione: a) Conchatre: violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 del CGS, in relazione anche alle disposizioni del Regolamento amministrativo-contabile della LND pre-vigente e vigente in materia di tenuta delle scritture contabili, di redazione del piano dei conti e del conto consuntivo e/o bilancio di esercizio e di relazione sulla gestione annua, per aver tenuto un comportamento antiregolamentare di particolare gravità ed intensità, connotato da rilevante interesse personale, avendo ricevuto contributi da parte della regione Valle d’Aosta negli anni 2003, 2005, 2006 e 2007 e avendone disposto personalmente, senza iscriverli nella contabilità e nei bilanci consuntivi della struttura alla quale era preposto, nonché per aver fatto omaggi indebiti a favore di soggetto tesserato preposto alla sua vigilanza. b) Inversi: violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 del CGS, in relazione anche alle disposizioni del Regolamento amministrativo-contabile della LND previgente e vigente in materia di tenuta delle scritture contabili, di redazione del piano dei conti e del conto consuntivo e/o del bilancio di esercizio, di relazione sulla gestione annua e di svolgimento delle attività negoziali di acquisizione di beni e servizi, per aver tenuto un comportamento antiregolamentare di particolare gravità ed intensità, connotato da rilevante interesse personale, avendo sollecitato, ricevuto e, comunque, accettato omaggi indebiti o quanto meno inopportuni, sotto forma di denaro ed altre utilità, da parte di tesserato sottoposto alla sua vigilanza; per aver omesso di opportuni controlli sull’operato di struttura federale dipendente da quella alla quale era preposto, gestita all’epoca del medesimo soggetto autore degli indebiti omaggi a suo favore, e per averne poi temporaneamente ricoperto lo stesso vertice, senza l’adozione di specifiche iniziative chiarificatrici e riparatorie; per non aver correttamente informato i componenti del Comitato Regionale al quale era preposto sull’effettivo esito di una verifica amministrativa espletata in Valle d’Aosta, quanto meno minimizzando gli esiti reali della verifica compiuta, per non aver tempestivamente disdettato il contratto di servizio del portale web del Comitato e per averne di fatto personalmente condotto la gestione, pur essendo privo di specifiche conoscenze ed esperienze in materia con aggravio di costi ed oneri a carico della Federazione. Prima del dibattimento, il Conchatre ha fatto pervenire una richiesta di applicazione di sanzioni ex art. 23 CGS, indicando una pena base di anni uno e mesi sei di inibizione ridotta ad anni uno ai sensi dell’art. 24 CGS e ulteriormente ridotta a mesi 8 per la scelta del rito. Su tale istanza la Procura federale ha espresso il proprio consenso. Alla riunione del 4/9/08, sono comparsi i rappresentanti della Procura federale, i quali, dopo aver illustrato i motivi del deferimento, hanno chiesto per l’Inversi la dichiarazione di responsabilità e l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 14, confermando per il Conchatre il consenso alla applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. Sono comparsi altresì l’Inversi, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo ampia discussione, ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito, e il difensore del Conchatre, il quale ha insistito per l’accoglimento della richiesta di applicazione di sanzioni ex art. 23 CGS. 2) I motivi della decisione In via preliminare, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza, con la quale ha rigettato l’istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti avanzata dal Conchatre ai sensi dell’art. 23 CGS: “Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 17.7.2008 nei confronti di Marco Conchatre (nella sua qualità di Presidente prima e quindi delegato del Comitato Provinciale (poi delegazione) FIGC Valle d’Aosta per rispondere della violazione di cui all’art. 1 CGS; ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS sulla base del seguente calcolo: “pena base anni uno e mesi sei, ridotta ad anni uno per la collaborazione fattiva, ulteriormente ridotta a mesi otto per il rito”; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale con lettera del 4.9.2008; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la sanzione indicata non risulta congrua; P.Q.M. non accoglie la proposta di istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS”. Nel merito, la Commissione rileva che il procedimento trae origine dalla nota 10/12/07 con la quale sette consiglieri del Comitato regionale Piemonte-Val D’Aosta (su un totale di 11 componenti) esponevano alcune situazioni relative al Comitato di appartenenza. Dalle indagini espletate dalla Procura federale, dagli esiti dell’ispezione amministrativa effettuata dal SIVA e dalle stesse ammissioni degli incolpati è emerso inconfutabilmente che il Conchatre ha chiesto e ottenuto dalla Regione Val d’Aosta cospicui contributi destinati formalmente al Comitato regionale ma nella realtà incassati dall’incolpato su un conto parallelo, sconosciuto agli organi federali, intestato a “FIGC Comitato di Aosta c/o Conchatre M.”. Per l’anno 2003 il Conchatre ha inviato alla Regione una rendicontazione infedele, mentre per gli anni successivi il contributo è stato erogato senza neppure nessun obbligo di tal genere. Per l’anno 2006 il contributo è stato incassato su un conto intestato direttamente al Conchatre. L’incolpato ha sostenuto di aver seguito questa prassi perché così si era comportato il suo predecessore e che il presidente Inversi era a conoscenza dei fatti. Ha altresì genericamente affermato di aver comunque destinato le somme incassate al finanziamento di attività del Comitato: tuttavia, di ciò non ha fornito prova e neppure un elencazione dettagliata. Inoltre, tale tesi (che comunque non giustificherebbe la condotta del Conchatre) è smentita anche dalla circostanza che per il primo finanziamento sono state rendicontate spese che, invece, sono state sostenute attingendo al conto ufficiale del Comitato. È altrettanto pacifico che il Conchatre abbia in più riprese fatto omaggi al Presidente del Comitato regionale Inversi, il quale ha ammesso di aver ricevuto un telefono cellulare e un telone copri auto per l’autovettura Mercedes di sua proprietà, acquistata in seguito alla intermediazione amichevole dello stesso Conchatre. L’Inversi, però, ha negato di aver ricevuto l’omaggio in denaro (€ 500,00) indicato dal Conchatre. Sul punto, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie di quest’ultimo appaiono sufficientemente supportate da riscontri intrinseci ed estrinseci, nonché dalla testimonianza di Crescenzo Perriello (il quale conferma l’episodio, avvenuto molto tempo prima, anche se lo colloca in un diverso ambito temporale, descrivendolo con modalità parzialmente difformi). Del resto perché mai il Conchatre, dopo aver detto la verità sulla donazione del cellulare e del telone copri auto, dovrebbe aver mentito sul denaro aggravando così gratuitamente anche la sua posizione? E perché mai dovrebbe aver mentito il Perriello che certamente non ha alcuna ragione di controversia con l’Inversi? A giudizio della Commissione, dunque, sussistono sufficienti elementi per ritenere provata anche la donazione di € 500,00. Ne deriva la piena responsabilità del Conchatre per tutte le violazioni a lui ascritte: si tratta di violazioni connotate da intensa gravità anche in relazione alla reiterazione nel tempo delle condotte distrattive e all’entità della somma incassata con le modalità sopra descritte. In proposito, la Commissione non ritiene che ricorrano gli estremi previsti dall’art. 24 CGS per addivenire alla riduzione della sanzione da infliggere. Infatti, pur avendo confessato la sua responsabilità, il Conchatre si è limitato ad ammettere quanto già emergeva inconfutabilmente dagli atti e non ha tenuto la condotta di “fattiva collaborazione” per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari congiuntamente (e non alternativamente alla confessione) richiesta per l’applicazione della diminuente. Pur tuttavia si deve tener conto della corretta condotta processuale tenuta dal Conchatre e, quindi, sanzione congrua appare quella dell’inibizione per anni due e mesi sei. Per quanto attiene all’Inversi non è stata raggiunta la prova sulla di lui piena consapevolezza della condotta illecita tenuta dal Conchatre. Appare evidente, però, una grave negligenza nei controlli amministrativi sull’operato della struttura federale da lui dipendente, affidata proprio al soggetto autore degli omaggi descritti nel deferimento. Inoltre, l’Inversi, allorché ha ricoperto interinalmente la carica prima affidata al Conchatre, di fronte alla precisa denuncia di un componente del Comitato regionale e anche dopo l’ispezione del SIVA, non ha posto in essere alcuna iniziativa effettivamente chiarificatrice, né tanto meno riparatoria del danno subito dalla struttura federale a lui affidata. L’Inversi si è limitato a chiedere alla Regione e alle Banche conferma di fatti già acclarati, senza assumere alcuna efficace iniziativa nei confronti del Conchatre, rimanendo colpevolmente inerte. Per di più, come concordemente riferito da sette componenti del Comitato Regionale, dopo l’ispezione effettuata dal SIVA, anziché informare compiutamente il Comitato degli esiti dell’accertamento, ha tentato di minimizzarne la rilevanza venendo così meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità imposti dall’art. 1 del CGS. Si aggiunga che appare contrario a tali doveri anche l’aver accettato ripetutamente ingiustificabili omaggi, perfino in denaro, da un soggetto sottoposto a vigilanza. Al contrario, secondo la Commissione, non appare censurabile il comportamento tenuto dall’Inversi per quanto riguarda la gestione del portale Web, per il quale può essere addebitata solo negligenza nella mancata disdetta del contratto con la società affidataria, irrilevante ai fini disciplinari. La Commissione ritiene che neppure per l’Inversi ricorrano gli estremi previsti dall’art. 24 CGS per addivenire a una riduzione della pena. Infatti, l’Inversi, a prescindere da ogni valutazione sull’efficacia della sua “collaborazione“, certamente non ha ammesso la propria responsabilità e, quindi, non può godere della diminuente. Sanzione congrua per le condotte ascritte all’Inversi appare quella di mesi dieci di inibizione. 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di infliggere a Marco Conchatre la sanzione dell’inibizione per anni 2 (due) e mesi 6 (sei) e a Giovanni Inversi quella dell’inibizione per mesi 10 (dieci).
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