F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CDN del 11.09.2008 (321) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENDO BERARDINO ANGELONI (all’epoca dei fatti Consigliere dell’AC Siena SpA ed attualmente socio della Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETA’ AC SIENA SpA (nota n. 4095/602duodecies pf06-07/SP/ad del 10.4.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CDN del 11.09.2008
(321) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENDO BERARDINO ANGELONI (all’epoca dei fatti Consigliere dell’AC Siena SpA ed attualmente socio della Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETA’ AC SIENA SpA (nota n. 4095/602duodecies pf06-07/SP/ad del 10.4.2008)
la Commissione Disciplinare; letto il deferimento; esaminati gli atti, ivi compresa la memoria prodotta dal difensore degli incolpati, udite le conclusioni delle parti presenti, tra cui quelle del del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’applicazione al sig. Angeloni Vincenzo Berardino della sanzione di mesi uno e giorni dieci di inibizione e di €. 5.000,00 di ammenda ed alla AC Siena Calcio SpA quella di €. 5.000,00 di ammenda, osserva quanto segue. La questione preliminare sollevata sub 1) della memoria prodotta dal difensore ed inerente l’insussistenza dello status di inibito in capo al sig. Moggi e conseguentemente quella dell’illecito contestato è infondata. Infatti, tale illecito consiste nell’aver avuto contatti con una persona sottoposta a sanzione, a prescindere dall’effettiva esecutività di questa: è sufficiente aver instaurato rapporti di natura calcistica con una persona inibita dallo svolgimento dell’attività federale per integrare la fattispecie in esame, anche se la materiale esecuzione del provvedimento non è immediatamente possibile. Le modalità del fatto contestato sono pacifiche sulla base di quanto emerge dalle telefonate e di quanto dichiarato dal sig. Angeloni ai rappresentanti della Procura Federale. In questa sede il deferito ha ammesso di aver contattato il sig. Moggi per chiedergli un parere sull’opportunità di ingaggiare il sig. Carlo Mazzone quale allenatore del Siena, ottenendo dall’interlocutore la promessa di concordare un incontro con lo scopo di fare il punto della situazione. Peraltro la lettura delle trascrizioni delle telefonate intercorse tra i due soggetti non lascia adito a dubbi: il deferito chiama il sig. Moggi e viene da questi chiamato, più volte gli chiede esplicitamente pareri e consigli sulla faccenda, espressamente lo esorta a contattare il sig. Mazzone per verificarne gli orientamenti sulla possibilità di ingaggiarlo da parte del Siena, apostrofa il sig. Moggi chiamandolo “capo”. Non è condivisibile la tesi espressa nel punto 2) della memoria difensiva secondo la quale i colloqui intercorsi tra il sig. Angeloni ed il sig. Moggi sarebbero stati di natura personale, giacchè la semplice lettura delle trascrizioni di quanto essi si sono detti portano a ritenere che l’oggetto delle telefonate era di esclusivo contenuto calcistico e non privato. Altrettanto pacifico è il fatto che il sig. Angeloni, ben inserito nell’ambiente del calcio professionistico, anche in considerazione della grande eco avuta dalla vicenda procedimentale che aveva di recente interessato il sig. Moggi, fosse a conoscenza dello status di inibito in via definitiva da ogni attività nell’ambito federale da quest’ultimo rivestito, circostanza che avrebbe dovuto farlo astenere dal coinvolgerlo nella questione. Non avendolo fatto ha palesemente violato l’obbligo di lealtà, probità e correttezza imposto dall’art. 1 comma 1 CGS; conseguentemente deve essere dichiarata la sua responsabilità disciplinare. Anche la A.C. Siena Calcio spa deve essere sanzionata sotto il profilo della responsabilità oggettiva per il fatto commesso dal suo futuro dirigente, il quale peraltro nella fattispecie ha operato nell’evidente interesse della società così rientrando tra i soggetti di cui all’art. 1 comma 5 CGS e quindi coinvolgendo il sodalizio. P. Q. M. Accoglie il deferimento ed applica al sig. Angeloni Vincenzo Berardino la sanzione dell’inibizione per giorni 20 (venti) ed alla AC Siena Calcio SpA quella dell’ammenda di €. 5.000,00 (cinquemila/00).
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