F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CDN del 11.09.2008 (326) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROMANO MALAVOLTA (Presidente del Teramo Calcio SpA), CAMILLO DE NICOLA (all’epoca dei fatti dirigente Ascoli Calcio e iscritto all’Albo A.DI.SE.) E DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO SpA (nota n. 4090/602quinquies pf06-07/SP/ad del 10.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CDN del 11.09.2008 (326) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROMANO MALAVOLTA (Presidente del Teramo Calcio SpA), CAMILLO DE NICOLA (all’epoca dei fatti dirigente Ascoli Calcio e iscritto all’Albo A.DI.SE.) E DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO SpA (nota n. 4090/602quinquies pf06-07/SP/ad del 10.4.2008) 1) Il procedimento Con provvedimento del 10.4.2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: il signor Romano Malavolta, all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Teramo Calcio S.p.A., per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 8, comma 1 CGS allora vigente (oggi art. 10, comma 1) per essersi avvalso di soggetti non autorizzati e per avere avuto comunque contatti con il sig. Luciano Moggi, soggetto inibito in via definitiva dalla giustizia sportiva, nello svolgimento di attività attinenti all’acquisto della società Siena; il signor Camillo (detto Nello) De Nicola, all’epoca dei fatti Dirigente dell’Ascoli Calcio e iscritto all’albo A.DI.SE., per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 8, comma 1 CGS allora vigente (oggi art. 10, comma 1) per aver messo in contatto il Malavolta con il Moggi al fine di consentire al primo di acquisire la società Siena; la Soc. Teramo Calcio S.p.A. per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascrivibili al suo Presidente. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione tutti i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive, contestando gli addebiti. La Soc. Teramo e il signor Malavolta, in particolare, rilevano in via principale l’infondatezza del deferimento per difetto dello status di “tesserato inibito” in capo al signor Luciano Moggi all’epoca dei fatti (febbraio 2007) in quanto soggetto estraneo all’ordinamento sportivo, volontariamente dimessosi nel 2006. In via subordinata, i deferiti deducono l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 8, comma 1 CGS atteso che il contenuto delle conversazioni intercettate tra il Malavolta e il De Nicola e quello del successivo incontro tra il primo e il Moggi risulterebbero estranei al precetto normativo, non estensibile analogicamente. Né, rilevano ancora i deferiti, vi sarebbe prova del fatto che l’incontro sopra citato sarebbe stato finalizzato ad ottenere un intervento del Moggi quale “intermediario” nell’acquisto della Società Siena ovvero prova di ulteriori “numerosi e ripetuti contatti” tra i due soggetti appena indicati. Concludono, pertanto, il signor Malavolta e la Soc. Teramo chiedendo il proscioglimento dagli addebiti. Analoghi rilievi quanto allo status del Moggi all’epoca dei fatti e all’inapplicabilità dell’art. 8, comma 1 CGS allora vigente sono formulati dal deferito De Nicola, il quale rimarca altresì l’assoluta liceità della propria condotta. Alla riunione del 11.7.2008, il Procuratore Federale precisava l’incolpazione come da atto allegato a verbale, dovendosi quindi intendere che “i contatti avuto dal/dai deferito/i con il sig. Luciano Moggi devono intendersi avvenuti non solo con un “soggetti inibito” dagli Organi della Giustizia Sportiva, ma, comunque, con un soggetto intervenuto senza alcun titolo ad intrattenere trattative e, quindi assimilabile alla figura del mediatore”. In merito a tale “precisazione”, le altre parti formulavano i propri rilievi ed eccezioni, sulle quali la Commissione pronunciava la seguente ordinanza, comunicata mediante lettura: “sulle istanze formulate dalle parti: - rilevato che la precisazione dell’incolpazione effettuata a verbale in data odierna dal Procuratore Federale è ammissibile, non comportando la contestazione di alcun fatto nuovo rispetto all’atto di deferimento in quanto eventualmente si potrebbe trattare di una mera specificazione dell’addebito contestato; - considerata l’opportunità di concedere alla difesa degli incolpati di interloquire con la Procura Federale in ordine alla precisazione effettuata in data odierna, al fine di un compiuto esercizio del diritto di difesa PQM rigetta l’eccezione di inammissibilità; concede termine a difesa e rinvia per il prosieguo alla riunione del 11.9.2008, ore 15,00 senza ulteriore avviso”. In data 5.9.2008 è pervenuta ulteriore memoria difensiva nell’interesse del signor De Nicola che, richiamate le precedenti deduzioni, rilevava la natura privata e personale dei contatti intercorsi tra lo stesso e il Moggi contestando comunque l’attribuibilità al Moggi della qualifica di “mediatore”, ribadendo le conclusioni già rassegnate nel precedente atto difensivo. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle sanzioni indicate nel relativo verbale. Sono altresì comparsi il signor De Nicola personalmente e il difensore nominato i quali hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva. Risulta pacifico in atti che nel mese di febbraio del 2007, presso il ristorante Panda in Roma, si svolse un incontro tra il Malavolta e il Moggi (cfr. dich. Malavolta 21.1.2008). Risulta altresì pacifico che in tale occasione il Moggi era accompagnato, tra gli altri, dal De Nicola, che si era adoperato per mettere in contatto i due (cfr. dich. De Nicola, 21.1.2008). In occasione di tale incontro, secondo quanto riferito dallo stesso Malavolta, quest’ultimo chiese al Moggi informazioni circa la possibile acquisizione della Soc. Siena, ricevendo conferma dal proprio interlocutore della bontà dell’operazione “calcisticamente parlando”; l’ipotesi di acquisizione della Soc. Siena fu successivamente abbandonata dal Malavolta (cfr. dich. Malavolta 21.1.2008). Ciò premesso, ritiene la Commissione che non risulti provata la violazione per come contestata agli odierni deferiti. Ed invero, dato per assodato l’intervenuto incontro tra il Moggi e il Malavolta alla presenza del De Nicola, non emergono dagli atti elementi significativi tali da inficiare la versione dei fatti offerta dal Presidente del Teramo in ordine sia alle ragioni della richiesta rivolta al De Nicola di incontrare Moggi (il “grande rapporto di amicizia” tra i due) sia e soprattutto al contenuto del colloquio successivamente intercorso al ristorante Panda, e cioè un generico consiglio del Moggi al Malavolta sulla bontà dell’acquisizione, “calcisticamente parlando” (cfr. dich. 21.1.2008). Del resto, dagli atti non paiono dedursi ulteriori contatti tra il Moggi e il Malavolta, successivi all’incontro presso il ristorante citato, dai quali desumere l’eventuale persistenza dei relativi rapporti ovvero comunque l’illiceità della condotta dei deferiti. La carenza di prova in merito alla violazione contestata assorbe ogni ulteriore questione. 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere i deferiti dagli addebiti.
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