F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 02.10.2008 (324) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO SPINELLI (Presidente e Amministratore delegato AS Livorno Calcio Srl), GIAMPIERO VENTRONE (preparatore atletico AS Livorno Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ AS LIVORNO CALCIO Srl (nota n. 4147/602octies pf06-07/SP/ad del 14.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 02.10.2008 (324) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO SPINELLI (Presidente e Amministratore delegato AS Livorno Calcio Srl), GIAMPIERO VENTRONE (preparatore atletico AS Livorno Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ AS LIVORNO CALCIO Srl (nota n. 4147/602octies pf06-07/SP/ad del 14.4.2008) Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 14.4.2008 nei confronti di Aldo Spinelli (Presidente e Amministratore delegato della Soc. AS Livorno Calcio Srl) per violazione dell’art. 1, comma 1, e art. 8, comma 1, CGS e della Società AS Livorno Calcio Srl per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2 comma 4 CGS; ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, con lettera del 26.9.2008, sia Spinelli sia la Soc. Livorno hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS ; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale in data 30.9.2008; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione dell’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00) sia a Aldo Spinelli sia alla soc. AS Livorno Calcio Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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