F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 02.10.2008 (333) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERARDO SOGLIA (Presidente della Soc. Pescara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO SpA (nota n. 4486/1187 pf07-08/SP/blp del 29.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 02.10.2008 (333) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERARDO SOGLIA (Presidente della Soc. Pescara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO SpA (nota n. 4486/1187 pf07-08/SP/blp del 29.4.2008) Il deferimento Con provvedimento del 29/4/2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Gerardo Soglia, Presidente della Soc. Pescara, per violazione dell'art. 5, n. 1, CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi diretti a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle istituzioni federali, nonché la Soc. Pescara per violazione dell'art. 4, n. 1, e 5, n. 2, CGS, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si eccepisce la nullità dell’atto di deferimento per assoluta genericità, l’insindacabilità delle dichiarazioni del Soglia in quanto parlamentare e la circostanza che, comunque, esse sarebbero state espressione del diritto di critica. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 sia per Soglia sia per la Soc. Pescara. È comparso altresì il Soglia, il quale, tra l’altro, ha dichiarato di essere rammaricato per le dichiarazioni fatte, peraltro causate dal particolare stato d’animo del momento dovuto a una decisione ritenuta ingiusta. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Presidente Soglia riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Corriere dello Sport - Stadio" e “Tuttosport” del 23/4/2008, sono censurabili. Affermare, con riferimento alle Istituzioni federali, "è un mondo di criminali” e “sono dei criminali”, travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione. Le argomentazioni difensive relative alla nullità dell’atto di deferimento per assoluta genericità e all’insindacabilità delle dichiarazioni del Soglia in quanto parlamentare risultano palesemente infondate, atteso che il deferimento è puntuale e circostanziato e che le dichiarazioni non sono state rilasciate nell’esercizio delle funzioni di parlamentare. A nulla rileva, inoltre, che il comportamento in questione sia stato causato da una decisione ritenuta ingiusta, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Presidente Soglia, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e del comportamento processuale del Soglia, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) sia a Gerardo Soglia sia alla Soc. Pescara.
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