F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 08.10.2008 (201) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RIZZIERO GIOACCHINI (Collaboratore Soc. Perugia Calcio SpA), PIERO ROSSI (Presidente Soc. US Castiglionese ASD), GIOVANNI VITI (Segretario Soc. US Castiglionese ASD), E DELLE SOCIETA’ PERUGIA CALCIO SpA E US CASTIGLIONESE ASD (nota n. 2126/049 pf07-08/SP/en del 15.1.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 08.10.2008
(201) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RIZZIERO GIOACCHINI (Collaboratore Soc. Perugia Calcio SpA), PIERO ROSSI (Presidente Soc. US Castiglionese ASD), GIOVANNI VITI (Segretario Soc. US Castiglionese ASD), E DELLE SOCIETA’ PERUGIA CALCIO SpA E US CASTIGLIONESE ASD (nota n. 2126/049 pf07-08/SP/en del 15.1.2008)
1) Il deferimento Con provvedimento del 15 Gennaio 2008, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: il Signor Rizziero Gioacchini, qualificato come collaboratore del Perugina Calcio SpA per violazione dell’art. 1 commi 1 e 5 del CGS; il Signor Piero Rossi, Presidente della US Castiglionese ASD ed il Signor Giovanni Viti, Segretario della U.S. Castiglionese ASD, per rispondere entrambi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 30 Comma 1 del regolamento della LND; la US Castiglionese ASD per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2 CGS, ascrivibile alla condotta antiregolamentare contestata sia al proprio Presidente, che al proprio Segretario; il Perugia Calcio SpA a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per la condotta antiregolamentare posta in essere dal Signor Rizziero Gioacchini. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, il Perugia Calcio SpA e la U.S. Castiglionese ASD facevano pervenire le loro memorie difensive. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità di tutti i deferiti, con le seguenti sanzioni: irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi nove per il Gioacchini Rizziero e dell’ammenda di € 1.000,00 per il Perugia Calcio SpA; dell’inibizione per mesi uno nei confronti del Signor Piero Rossi e del Signor Giovanni Viti, nonché dell’ammenda di € 300,00 per la US Castiglionese ASD. E’ comparso inoltre il difensore del Perugia Calcio SpA, il quale ha in via pregiudiziale eccepito la violazione dell’art. 32 comma 11 CGS, e nel merito ha richiesto il proscioglimento della propria assistita. 4. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Il deferimento scaturisce da un’indagine posta in essere dalla Procura Federale della FIGC, a seguito di una denuncia sporta dalla ASD Unione Polisportiva Poliziana. Nella denuncia la suddetta società riferiva che alcuni giovani calciatori, propri tesserati, avevano preso parte senza alcuna autorizzazione ad un provino organizzato sotto forma di gara di calcio amichevole. Tale raduno, organizzato da un sedicente collaboratore del Perugina Calcio SpA, Sig. Rizziero Gioacchini, si teneva in data 9 giugno 2007, presso gli impianti sportivi della US Castiglionese ASD. Sia il Presidente che il Segretario della US Castiglionese ASD, sebbene al corrente dei fatti sopra descritti, omettevano di verificare se tale gara fosse stata autorizzata dagli organi competenti. In un momento successivo al raduno, dalle indagini eseguite dalla Procura Federale, emerge chiaramente che il Signor Rizziero Gioacchini contattava i giovani calciatori della ASD Unione Polisportiva Poliziana, unitamente ai genitori esercenti la patria potestà sui giovani calciatori, al fine di promuoverne la loro iscrizione presso la Scuola Calcio del Perugia al prezzo di circa 300/350 euro. A giudizio della Commissione, a seguito della disamina degli atti e delle prove prodotte, nonché dall’odierno dibattimento si deve considerare quanto segue: L’eccezione pregiudiziale formulata dal Perugia Calcio SpA in merito alla violazione dell’art. 32 comma 11 CGS non può essere accolta. Non risulta infatti dalla documentazione esaminata dalla Commissione che la denuncia del presunto illecito sia pervenuta alla Procura Federale nel corso della stagione 2006/2007. Quanto al merito del deferimento, non risulta, a giudizio della Commissione, che vi siano prove sufficienti per cui è possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che il Perugia Calcio SpA abbia incaricato il Signor Rizziero Gioacchini dell’organizzazione del provino del 9 giugno 2007, o della promozione della scuola calcio del Perugia. In ordine alle posizioni degli altri deferiti, ed in particolare dei Signori Piero Rossi e Giovanni Viti, rispettivamente Presidente e segretario della US Castiglionese ASD, risulta provato quanto segue: i suddetti incolpati hanno chiaramente omesso di verificare se la gara di calcio effettuata con calciatori tesserati da altre società, fosse stata autorizzata da queste ultime, ed in particolare dalla ASD Unione Polisporiva Poliziana, oltre che dagli organi competenti. A tale comportamento consegue la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 30 Comma 1 del regolamento della LND; di conseguenza la US Castiglionese ASD deve rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, per le violazioni poste in essere dal Presidente Signor Piero Rossi e dal Segretario Signor Giovanni Viti. Infine, in merito alla posizione del Signor Rizziero Gioacchini, dalle prove prodotte dalla Procura Federale emerge chiaramente una responsabilità del suddetto in ordine a quanto contestato nell’esaminato deferimento ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 5 del CGS. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di infliggere: al Signor Piero Rossi ed al Signor Giovanni Viti, la sanzione dell’inibizione per mesi uno; alla US Castiglionese ASD la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00); al Signor Gioacchino Rizzieri la sanzione dell’inibizione per mesi nove. Dichiara il proscioglimento del Perugia Calcio SpA dal deferimento richiesto dalla Procura Federale.
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