F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 08.10.2008 (202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO SANTOS (Presidente e legale rappresentante ASD Villorba Calcio a 5), WILSON EDUARDO ESQUIVEL LOPEZ (calciatore Soc. ASD Villorba Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD VILLORBA CALCIO A 5 (nota n. 2183/267 pf07-08/SP/en del 17.1.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 08.10.2008 (202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO SANTOS (Presidente e legale rappresentante ASD Villorba Calcio a 5), WILSON EDUARDO ESQUIVEL LOPEZ (calciatore Soc. ASD Villorba Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD VILLORBA CALCIO A 5 (nota n. 2183/267 pf07-08/SP/en del 17.1.2008) La società Petrarca Padova Calcio a 5, con riferimento alla gara Futsal Villorba – Tetrarca Padova del 29 settembre 2007 valida per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B seconda giornata, denunziava la partecipazione irregolare del calciatore della Futsal Villorba Esquivel Lopez Wilson Eduardo per difetto di tesseramento. L’Ufficio Indagini, investito del caso, accertava che in effetti il tesseramento del calciatore si era perfezionato in data 24 ottobre 2007 e che la partecipazione dello stesso calciatore alle gare dal 22 settembre al 20 ottobre 2007 era stata illegittima. Il fatto veniva ammesso dal Presidente e legale rappresentante della Società Villorba Calcio a 5, Gianfranco Santon, il quale dichiarava all’Ufficio Indagini di assumersi tutte le responsabilità del caso, peraltro causato dalla imprecisa conoscenza della documentazione da presentare unitamente alla richiesta di tesseramento del calciatore, che egli aveva inoltrato il 17 settembre 2007, in epoca precedente la partecipazione del calciatore alle gare di cui sopra, senza tuttavia allegare, per mera dimenticanza, il certificato di residenza in originale del calciatore. Veniva altresì valutata dall’Ufficio Indagini l’assenza di responsabilità in capo al calciatore, il quale, avendo consegnato alla società Villorba tutto quanto gli era stato richiesto per il suo tesseramento, ben poteva presumere la regolarità della sua posizione di tesserato. La Procura Federale ha promosso il deferimento in oggetto, contestando agli incolpati le violazioni in epigrafe riportate e chiedendo le seguenti sanzioni: sei mesi di squalifica per il calciatore, un anno di inibizione per il Presidente Santon, € 5.000,00 di ammenda più 9 punti di penalizzazione in classifica per la Società. Tanto premesso, appare incontestabile che la società Villorba ha utilizzato il calciatore, di cittadinanza non italiana, prima della comunicazione della FIGC, dalla cui data l’art. 40 comma 11 bis NOIF fa decorrere il tesseramento e che, pertanto, la partecipazione del calciatore alle gare di cui trattasi, successive alla richiesta di tesseramento inoltrata dalla società, ma precedenti la comunicazione della FIGC, è stata irregolare. Quanto al calciatore – pur nel dubbio sulla sua buone fede – rimane comunque fermo il fatto oggettivo della sua partecipazione senza titolo alle gare di cui trattasi, che è di per se sanzionabile entro limiti di minore entità rispetto al chiesto. P.Q.M. irroga al sig. Gianfranco Santon l’inibizione di mesi 6 (sei), al calciatore Esquivel Lopez Wilson Eduardo la squalifica per 3 (tre) gare di Campionato, la penalizzazione di n. 3 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009 nonché l’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla Società ASD Villorba Calcio a 5.
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