F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 08.10.2008 (205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RODRIGO DOS SANTOS (calciatore tesserato all’epoca dei fatti Soc. ASD Raiano Calcio a 5), MARIO DI MARCO (all’epoca dei fatti Presidente Soc. CUS Chieti), GIACOMO MASCIANTONIO (Dirigente accompagnatore Soc. CUS Chieti) E DELLA SOCIETA’ CUS CHIETI (nota n. 2421/204 pf07-08/SP/en del 30.1.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 08.10.2008 (205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RODRIGO DOS SANTOS (calciatore tesserato all’epoca dei fatti Soc. ASD Raiano Calcio a 5), MARIO DI MARCO (all’epoca dei fatti Presidente Soc. CUS Chieti), GIACOMO MASCIANTONIO (Dirigente accompagnatore Soc. CUS Chieti) E DELLA SOCIETA’ CUS CHIETI (nota n. 2421/204 pf07-08/SP/en del 30.1.2008) La Procura Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Rodrigo Dos Santos all’epoca dei fatti tesserato per la società Raiano Calcio a 5; Mario Di Marco, all’epoca dei fatti presidente della società CUS Chieti Calcio a 5; Giacomo Masciantonio dirigente accompagnatore della società CUS Chieti Calcio a 5; la società CUS Chieti Calcio a 5, in quanto da accertamenti effettuati dalla stessa Procura Federale era emerso che il calciatore Rodrigo Dos Santos, senza l’autorizzazione della società di appartenenza Raiano Calcio a 5, aveva partecipato con la società CUS Chieti ad un torneo di Calcio a 5, disputato all’estero. Il procedimento si era attivato su esposto della società Raiano, che, oltre al fatto di cui sopra, denunciava che il calciatore a partire dal 15 aprile 2007, per prepararsi al torneo, si era allenato con la società CUS Chieti e che la società CUS Chieti aveva nascosto la partecipazione al torneo del calciatore, presentandolo e facendolo giocare con il nome Massimini di altro calciatore della stessa CUS Chieti. La Procura Federale ha chiesto le seguenti sanzioni: 2 mesi di squalifica per il calciatore Rodrigo Dos Santos, 4 mesi di inibizione per il Presidente Mario Di Marco e per il Dirigente Giacomo Masciantonio, l’ammenda di € 2.000,00 per la società CUS Chieti Calcio a 5. La CUS Chieti Calcio a 5 ha fatto pervenire memoria, con la quale ha respinto gli addebiti, sostenendo che non si era trattato di un torneo, bensì di una semplice gita organizzata nell’ambito di frequenti scambi culturali e sportivi tra università di diversi paesi. Tanto premesso, risultano provate oltre ogni ragionevole dubbio le circostanze contestate agli incolpati, eccezione fatta per la partecipazione del calciatore agli allenamenti della CUS Chieti a partire dal 15 aprile 2007 in quanto da tale data la società, terminato il campionato di competenza, non aveva più effettuato allenamenti. Parimenti non sembra sorretto da prova certa il fatto che, per la partecipazione al torneo estero, il calciatore Rodrigo Dos Santos avesse utilizzato il cognome Massimini, in merito al quale non può essere considerata attendibile la sola indicazione riscontrata nei siti Internet afferenti il torneo, in cui il calciatore Rodrigo Dos Santos veniva chiamato Massimini. Per il resto le violazioni ascritte agli incolpati appaiono fondate e sono sanzionate come di seguito in modo conforme alle richieste della Procura Federale. P.Q.M. irroga al calciatore Rodrigo Dos Santos la squalifica di mesi 2 (due); al sig. Mario Di Marco ed al sig. Giacomo Masciantonio l’inibizione di mesi 6 (sei); alla società CUS Chieti Calcio a 5 l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
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