F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 05.11.2008 (350) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CANDIDO (calciatore già tesserato per la Soc. Forio Calcio a 5 attualmente per la ASD Real Ischia), CARMINE DI MEGLIO (calciatore già tesserato per la Soc. Forio Calcio a 5 ed attualmente per la Soc. ASD Real Ischia), NICOLA NICOLELLA (già Presidente della Soc. Forio Calcio a 5) (nota n. 5191/554pf06-07/GT/en del 3.6.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 05.11.2008 (350) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CANDIDO (calciatore già tesserato per la Soc. Forio Calcio a 5 attualmente per la ASD Real Ischia), CARMINE DI MEGLIO (calciatore già tesserato per la Soc. Forio Calcio a 5 ed attualmente per la Soc. ASD Real Ischia), NICOLA NICOLELLA (già Presidente della Soc. Forio Calcio a 5) (nota n. 5191/554pf06-07/GT/en del 3.6.2008) Su segnalazione della Divisione Calcio a 5, l’Ufficio Indagini accertava che, in occasione della gara Camilla Cales–Forio Ischia del 16 dicembre 2006 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B, i calciatori Antonio Candido e Carmine Di Meglio, all’epoca dei fatti tesserati per la società Forio, attualmente in forza alla società ASD Real Ischia, dopo essere stati espulsi dal campo, si trattenevano vicino alla zona di gioco e rivolgevano all’arbitro espressioni ingiuriose. Essi, inoltre, nonostante che fossero stati convocati avanti l’Ufficio Indagini per rispondere sui fatti in corso di accertamento, non si presentavano. L’Ufficio Indagini accertava altresì che il Presidente della società Forio, Nicola Nicolella, in occasione della stessa gara, allontanato dall’arbitro, si tratteneva anch’egli vicino alla zona di giuoco e rivolgeva all’arbitro espressioni ingiuriose. Veniva inoltre accertato che lo stesso Nicolella il 26 dicembre successivo inviava ad una testata telematica una lettera a sua firma, che veniva pubblicata nella rubrica denominata “Tutto sul Calcio a 5 in Campania” e nella quale egli scriveva parole lesive e diffamatorie contro la classe arbitrale ed il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5. In seguito a tali accertamenti, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione i calciatori Antonio Candido e Carmine Di Meglio ed il Presidente Nicola Nicolella per rispondere delle violazioni in epigrafe riportate. Non è stata deferita la società Forio Ischia Calcio a 5 stante la pendenza a carico della stessa della procedura formale di decadenza della affiliazione per inattività. La Procura Federale ha chiesto a carico dei deferiti le seguenti sanzioni: squalifica di un mese per i calciatori Antonio Candido e Carmine Di Meglio; inibizione di tre mesi per il Nicolella. I calciatori Antonio Candido e Carmine Di Meglio hanno contro dedotto a mezzo di memoria difensiva. Il Presidente della società Nicola Nicolella non ha contro dedotto né è comparso in udienza avanti questa Commissione. Il deferimento è parzialmente fondato; i fatti risultano documentalmente provati dagli atti acquisiti ed in particolare dal referto arbitrale per quel che concerne il comportamento tenuto dai deferiti nell’ambito della gara e dall’articolo pubblicato in via telematica, suscettibile di aver avuto ampia diffusione e conseguente risonanza, per quel che riguarda la ulteriore violazione ascritta al Presidente Nicolella. Le deduzioni difensive dei due calciatori, riferite al loro comportamento nel contesto della gara, non appaiono suscettibili di accoglimento. Esse contrastano con il referto dell’arbitro, che costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 35 comma 1.1. CGS). Per tale comportamento nonché per quello assunto dall’avv. Nicolella, risulta tuttavia che i deferiti hanno già subito l’avv. Nicolella l’inibizione fino al 31 dicembre 2008, i calciatori la squalifica ciascuno per quattro gare effettive, la società l’ammenda di € 500,00 (C.U. n. 267 del 20 dicembre 2006). Il che appare pena di per sé sufficiente a sanzionare adeguatamente il comportamento dei deferiti in occasione della gara, senza doversi far luogo ad ulteriori sanzioni. Quanto alla mancata risposta dei due calciatori all’invito a comparire loro rivolto dall’Ufficio Indagini, risulta agli atti che la convocazione è stata effettuata a mezzo telegramma inviato dall’Ufficio ai calciatori presso l’avv. Nicola Nicolella all’indirizzo di quest’ultimo, evidentemente coincidente con la sede della società Forio. Non vi è tuttavia prova che tale telegramma sia effettivamente pervenuto ovvero sia stato materialmente consegnato ai due calciatori, di guisa che l’assunto dei medesimi di non aver mai avuto la convocazione può essere accolto. Ciò determina il rigetto del deferimento a carico dei calciatori Antonio Candido e Carmine Di Meglio. Sussiste la responsabilità dell’avv. Nicola Nicolella per l’articolo descritto in narrativa, che comporta violazione dell’art. 5 comma 1 CGS e che deve essere sanzionata come da dispositivo. PQM rigetta il deferimento nei confronti dei calciatori Antonio Candido e Carmine Di Meglio. Commina a Nicola Nicolella la inibizione di mesi 3 (tre).
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