F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 05.11.2008 (369) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE GRADE GIULIANO CARVALHO (nota n. 5615/649pf06-07/AM/en del 16.6.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 05.11.2008 (369) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE GRADE GIULIANO CARVALHO (nota n. 5615/649pf06-07/AM/en del 16.6.2008) Il Procuratore Federale ha deferito alla CD Nazionale il sig. Carvalho Grade Giuliano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Team Matera Calcio a Cinque, per rispondere: della violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva per aver abbandonato la squadra senza giustificato motivo alla vigilia della gara di playout del campionato di serie A2 di calcio a cinque da disputarsi il 29/4/2006 contro la Afragola calcio a cinque. All’udienza del 5.11.2008 il rappresentante della Procura ha chiesto per il deferito la sanzione di anni uno di squalifica. Nessuno è comparso per il Carvalho, ritualmente avvisato. Effettivamente dall’esame delle dichiarazioni rese dai tesserati della società ASD Team Matera Calcio a cinque al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, e segnatamente da quelle rilasciate dai sigg.ri Crapulli Giovanni Antonio (Presidente) Gasparetto Anderson (calciatore) e Crapulli Eustachio (all’epoca dei fatti dirigente e successivamente allenatore), emerge che il calciatore Carvalho Grade Giuliano, dopo aver partecipato regolarmente agli allenamenti della squadra tenutisi fino a quel momento, poche ore prima della gara da disputarsi il 29.4.2006 contro la Afragola Calcio A5, valevole per i playout del campionato di serie A2, richiedeva ed otteneva il proprio passaporto e dichiarava di non poter partecipare alla competizione perché doveva rientrare urgentemente nel proprio paese di origine (Brasile) senza specificarne il motivo. L’assenza del calciatore Carvalho Grade Giuliano alla gara del 29/4/2006 è documentalmente provata dalla copia della distinta di gara presentata dalla sua società di appartenenza . A ciò si aggiunga che il deferito nel mese di aprile 2007 ha richiesto ed ottenuto certificato internazionale di trasferimento in favore della società brasiliana denominata Club Sao Lucas FC – PR. Come risulta dalla copia dell’accordo economico e dalla richiesta di tesseramento allegati agli atti di indagine il Carvalho Grade Giuliano risultava vincolato da tesseramento con la società ASD Team Matera Calcio a cinque fino al 30.6.2008. Appare evidente che l’abbandono da parte del calciatore Carvalho Grade Giuliano della squadra e della società per la quale era tesserato, per giunta poche ore prima della disputa della gara valevole per i playout del campionato di serie A2 del 29/4/2006, integra gli estremi della violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 10, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva. Il deferito deve quindi essere ritenuto responsabile dell’addebito elevato nei suoi confronti. Sanzione congrua per i fatti contestati appare quella di cui al dispositivo. P.Q.M. Infligge e Carvalho Grade Giuliano la squalifica di mesi 2 (due).
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