F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 05.11.2008 (49) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SIG.RA LAURA VITALE (quale dirigente con delega di rappresentanza della Soc. ASD Colle del Sole Prenestino) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – C.U. n. 184 del 3.7.2008).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 05.11.2008
(49) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SIG.RA LAURA VITALE (quale dirigente con delega di rappresentanza della Soc. ASD Colle del Sole Prenestino) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - C.U. n. 184 del 3.7.2008).
La Procura Federale, con riferimento alla gara di Terza Categoria Dilettanti Colle del Sole Prenestino–Atletico Valmontone del 17 novembre 2007, deferiva alla CD Territoriale presso il CR Lazio il calciatore De Massimi Danilo della società Colle del Sole Prenestino, la signora Vitale Laura quale dirigente con delega alla rappresentanza della stessa società e la società Colle del Sole Prenestino, contestando la violazione al primo dell’art. 1 comma 1 con riferimento all’art. 19 comma 4 lett. C CGS, alla seconda dell’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 62 comma 4 prima parte NOIF, alla terza la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4 comma 2 CGS in conseguenza delle responsabilità ascritte al calciatore, nonché la responsabilità diretta in conseguenza delle responsabilità ascritte al proprio dirigente per aver omesso la richiesta di forza pubblica alla competente autorità in occasione della gara in oggetto, programmata sul proprio terreno. La Commissione adita accoglieva in parte il deferimento ed infliggeva al calciatore De Massimi Danilo la squalifica sino al 31 marzo 2010 per aver colpito con un pugno alla gola un avversario procurandogli la temporanea perdita di sensi ed il ricovero in ospedale e per non essere comparso avanti l’Ufficio Indagini nonostante due convocazioni, alla società ASD Colle del Sole Prenestino l’ammenda di € 300,00 stante la responsabilità oggettiva per il fatto commesso dal calciatore. Respingeva il deferimento della sig.ra Vitale Laura in quanto estranea alla vicenda e conseguentemente quello della società per responsabilità diretta. Avverso tale decisione ricorre la Procura federale, chiedendo la dichiarazione di responsabilità della signora Vitale Laura e la responsabilità diretta della società ASD Colle del Sole Prenestino, sanzionabili con l’inibizione di un mese a carico della prima, l’ammenda di € 2.000,00 ed un turno di squalifica del campo a carico della seconda. È comparsa la Procura Federale, insistendo nelle richieste nei confronti di Laura Vitale e rinunciando al gravame proposto nei confronti della Società ASD Colle Del Sole Prenestino. L’appello nei confronti di Laura Vitale è fondato. Risulta evidente dall’esame della parte motiva della decisione impugnata che il Giudice di Primo Grado ha del tutto erroneamente posto in relazione la violazione ascritta al legale rappresentante della società con quella contestata al calciatore, concretandosi la prima nella violazione dell’art. 62 comma 4 NOIF (omessa richiesta di Forza Pubblica) e la seconda nella fattispecie dell’art. 19 comma 4 lett. C C.G.S. afferente condotta violenta di particolare gravità. Tra i due fatti non vi è connessione, per cui la mancata presenza della Forza Pubblica, nel caso in esame refertata dall’arbitro, è sanzionabile di per sé, ove è conseguente alla mancata richiesta della società ospitante. La decisione della CD Territoriale andrà pertanto riformata nella sola parte impugnata, apparendo equo accogliere le sanzioni prospettate dall’appellante nei confronti di Laura Vitale entro limiti di minore entità. P.Q.M. Accoglie l’appello nei confronti di Laura Vitale ed infligge alla stessa l’inibizione di giorni 15 (quindici). Dichiara improcedibile per avvenuta rinuncia l’appello nei confronti della Società ASD Colle Del Sole Prenestino.
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