F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CDN del 13.11.2008 (15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CARUSO (Presidente della Soc. ASD Campobello) E DELLA SOCIETA’ ASD CAMPOBELLO (nota n. 2/1083pf/07-08/AM/en del 1.7.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CDN del 13.11.2008 (15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CARUSO (Presidente della Soc. ASD Campobello) E DELLA SOCIETA’ ASD CAMPOBELLO (nota n. 2/1083pf/07-08/AM/en del 1.7.2007) La Commissione Disciplinare; letto il deferimento, esaminati gli atti, ivi compresa la nota difensiva depositata dai deferiti e quanto a essa allegato, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale, che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’applicazione al sig. Caruso Giuseppe della sanzione di mesi sei di inibizione e alla ASD Campobello quella dell’ammenda di € 5.000,00, osserva quanto segue. I documenti presenti nel fascicolo del procedimento dimostrano in maniera incontestabile l’inadempimento di cui si è reso responsabile il sig. Caruso, che non ha tempestivamente provveduto a far fronte alle obbligazioni economiche assunte dalla società da lui rappresentata nei confronti dei tecnici e del calciatore: e ciò nonostante i provvedimenti emanati dai competenti organi federali, ritualmente notificati agli interessati e comunque pubblicati sui comunicati ufficiali. Peraltro, il nuovo Presidente della società, con nota inviata al collaboratore della Procura federale, ha ammesso la circostanza, rendendola vieppiù pacifica, ribadendo poi tale ammissione in sede di nota difensiva, seppur invocando le difficoltà finanziarie in cui da molto tempo si dibatte il sodalizio e provando di aver, seppur tardivamente, adempiuto all’obbligazione posta a carico della società. Alla luce delle risultanze del procedimento deve dichiararsi la responsabilità disciplinare del suddetto deferito in ordine alla contestazione a lui mossa, siccome, de plano, quella diretta della ASD Campobello per il fatto commesso dal suo Presidente. La circostanza che, una volta comunicato il deferimento, sia stato effettuato l’integrale pagamento del dovuto non può essere considerata una scriminante. Tuttavia, di tale operoso ravvedimento, siccome del generale comportamento di fattiva collaborazione tenuto nel corso dell’intero procedimento da parte del sig. Caruso, deve tenersi conto nella determinazione delle sanzioni, da quantificarsi in considerazione di quanto sancito dall’art. 8, co. 9 e 10, CGS (ex art. 7, co. 6 bis e 7, CGS allora vigente). P. Q. M. La Commissione delibera di infliggere al sig. Caruso Giuseppe la sanzione di mesi sei di inibizione e alla Soc. ASD Campobello quella della penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009.
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